Categoria: Giurisprudenza CNF

  • La valutazione del requisito della condotta irreprensibile

    La sussistenza del requisito della condotta “specchiatissima e illibata” (nel nuovo Ordinamento Forense, “irreprensibile”), necessaria al fine di ottenere l’iscrizione al registro speciale dei praticanti avvocati non abilitati, deve essere esclusa in tutte le ipotesi in cui il richiedente abbia tenuto condotte non conformi alla disciplina normativa o alle regole deontologiche della professione forense, tali da incidere sull’affidabilità del soggetto che aspira a svolgere il ruolo attribuito dall’ordinamento al professionista forense: e, al riguardo, le condotte apprezzabili sotto il profilo morale non sono solo quelle riferibili alla dimensione privata dell’individuo, bensì anche quelle che rilevano ai fini di una valutazione dell’affidabilità del soggetto per il corretto svolgimento della specifica attività; quanto invece alla sfera strettamente privata del richiedente l’iscrizione nell’Albo. Tuttavia, non possono essere considerate come ostative condotte che, anche per la loro risalenza nel tempo non appaiano oggi ragionevolmente suscettibili di incidere attualmente sulla suddetta affidabilità (Nel caso di specie, veniva impugnata al CNF la delibera con cui il COA deliberava di cancellare dal registro dei praticanti un soggetto che, quando appena maggiorenne, aveva riportato due condanne penali per spaccio di droga e guida in stato di ebbrezza. In applicazione del principio di cui in massima, rilevata la risalenza dei fatti commessi in giovane età -per i quali, peraltro, erano altresì intervenute pronunce di riabilitazione-, ed in considerazione della circostanza che il successivo comportamento del praticante risultava essere stato costantemente improntato a correttezza, il CNF ha accolto il ricorso).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Allorio), sentenza del 23 luglio 2015, n. 130

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Allorio), sentenza del 24 novembre 2014, n. 161.

  • Inammissibile l’impugnazione al CNF proposta a mezzo difensore non cassazionista o privo (ab origine) di procura speciale

    Nel giudizio dinanzi al CNF, l’incolpato può difendersi personalmente, purché iscritto nell’albo professionale ed in possesso dello ius postulandi, ovvero farsi assistere da altro avvocato, purché iscritto all’Albo dei patrocinanti davanti alle Giurisdizioni Superiori e munito di mandato speciale antecedente alla proposizione del ricorso, non operando nella fattispecie la sanatoria e/o ratifica ex art. 182, co. 2, cpc (Nel caso di specie, l’impugnazione era stata proposta a mezzo difensore non iscritto all’albo speciale di cui all’art. 33 RDL 1578/1933. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha pronunciato l’inammissibilità dell’impugnazione).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Allorio), sentenza del 22 luglio 2015, n. 117

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Ferina), sentenza del 13 marzo 2015, n. 40, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Morlino), sentenza del 10 marzo 2015, n. 7, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Borsacchi), sentenza del 26 settembre 2014, n. 107, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Florio), sentenza del 21 febbraio 2014, n. 16, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Allorio), sentenza del 2 settembre 2013, n. 149, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Del Paggio), sentenza del 2 marzo 2012, n. 41.

  • Il CNF può integrare, in sede di appello, la motivazione della decisione del COA

    La mancanza di adeguata motivazione (nella specie, peraltro esclusa) non costituisce motivo di nullità della decisione del Consiglio dell’Ordine territoriale, in quanto, alla motivazione carente, il Consiglio Nazionale Forense, giudice di appello, può apportare le integrazioni che ritiene necessarie. Il C.N.F. è infatti competente quale giudice di legittimità e di merito, per cui l’eventuale inadeguatezza, incompletezza e addirittura assenza della motivazione della decisione di primo grado, può trovare completamento nella motivazione della decisione in secondo grado in relazione a tutte le questioni sollevate nel giudizio sia essenziali che accidentali.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Sorbi), sentenza del 23 luglio 2015, n. 128

    NOTA:
    Corte di Cassazione, ordinanza n. 13374 del 30 giugno 2016 ha respinto l’istanza di sospensione cautelare della sentenza di cui in massima.
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Borsacchi), sentenza del 10 novembre 2014, n. 154, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Pisano), sentenza del 26 settembre 2014, n. 116, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Ferina), sentenza del 24 luglio 2014, n. 101.

  • L’efficacia nel giudizio disciplinare della sentenza penale di condanna

    La sentenza irrevocabile di condanna ha in sede disciplinare efficacia di cosa giudicata ex art. 653 c.p.p. quanto alla materiale sussistenza dei fatti, alla loro illiceità penale ed alla affermazione della loro commissione da parte dell’imputato, ancorchè di essi il giudice disciplinare compia un’autonoma valutazione sulla base del materiale probatorio disponibile.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Sorbi), sentenza del 23 luglio 2015, n. 128

    NOTA:
    Corte di Cassazione, ordinanza n. 13374 del 30 giugno 2016 ha respinto l’istanza di sospensione cautelare della sentenza di cui in massima.
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Borsacchi), sentenza del 27 dicembre 2012, n. 193.

  • Lo jus superveniens non si applica alla prescrizione dell’azione disciplinare

    In materia di sanzioni disciplinari a carico degli avvocati, l’art. 65, comma 5, della legge 31 dicembre 2012, n.247, nel prevedere, con riferimento alla nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense, che le norme contenute nel nuovo codice deontologico si applicano anche ai procedimenti disciplinari in corso al momento della sua entrata in vigore, se più favorevoli all’incolpato, riguarda esclusivamente la successione nel tempo delle norme del previgente e del nuovo codice deontologico. Ne consegue che per l’istituto della prescrizione, la cui fonte è legale e non deontologica, resta operante il criterio generale dell’irretroattività delle norme in tema di sanzioni amministrative, sicchè è inapplicabile lo jus superveniens introdotto con l’art. 56, comma 3, della legge n. 247/12.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Sorbi), sentenza del 23 luglio 2015, n. 128

    NOTA:
    Corte di Cassazione, ordinanza n. 13374 del 30 giugno 2016 ha respinto l’istanza di sospensione cautelare della sentenza di cui in massima.
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Borsacchi), sentenza del 11 marzo 2015, n. 21, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Borsacchi), sentenza del 10 novembre 2014, n. 153.

  • La contestazione dell’addebito disciplinare non deve necessariamente indicare le norme deontologiche violate

    La semplice omessa indicazione della norma deontologica violata non determina l’invalidità procedimento disciplinare, giacché al fine di garantire il diritto di difesa dell’incolpato è sufficiente una chiara contestazione dei fatti addebitati.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Sorbi), sentenza del 23 luglio 2015, n. 128

    NOTA:
    Corte di Cassazione, ordinanza n. 13374 del 30 giugno 2016 ha respinto l’istanza di sospensione cautelare della sentenza di cui in massima.
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Damascelli), sentenza del 16 luglio 2015, n. 109, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Merli), sentenza del 10 novembre 2014, n. 150, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Salazar), sentenza del 20 marzo 2014, n. 44.

  • Inammissibile l’impugnazione proposta avverso il solo dispositivo disciplinare

    Nel sistema delineato dall’art. 50 L.P. e dall’art. 51 del R.D. n. 37/34, la deliberazione del dispositivo adottata dall’organo disciplinare a conclusione della discussione non è atto autonomo e costituisce un primo elemento del procedimento di formazione della decisione, la quale assume consistenza giuridica di provvedimento sanzionatorio soltanto con la sua pubblicazione mediante deposito dell’originale nella segreteria del Consiglio dell’Ordine, cui deve seguire ai fini dell’opponibilità degli effetti la sua notificazione all’incolpato. Conseguentemente, l’impugnazione proposta contro il solo dispositivo è radicalmente inammissibile, giacché l’unica impugnazione consentita è quella eseguita, nel termine di legge, avverso il provvedimento integrale.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Sorbi), sentenza del 23 luglio 2015, n. 128

    NOTA:
    Corte di Cassazione, ordinanza n. 13374 del 30 giugno 2016 ha respinto l’istanza di sospensione cautelare della sentenza di cui in massima.

  • Il costo delle spese di viaggio non costituisce legittimo impedimento a comparire all’udienza disciplinare

    L’avvocato impedito a comparire alla seduta disciplinare del Consiglio dell’Ordine territoriale non ha diritto al rinvio della seduta stessa, né alla rimessione in termini da parte del Consiglio Nazionale Forense, qualora non provi di aver tempestivamente comunicato l’impedimento o di esservi stato impossibilitato per un caso di forza maggiore ovvero in presenza di una situazione di legittimo impedimento, tale dovendosi considerare solo un impedimento assoluto a comparire e non una qualsiasi situazione di difficoltà (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto infondata la richiesta dell’avvocato di essere sentito “per rogatoria” a causa di sue asserite difficoltà economiche, che non gli avrebbero consentito di sostenere le spese di viaggio e presentarsi così all’udienza disciplinare).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Sorbi), sentenza del 23 luglio 2015, n. 128

    NOTA:
    Corte di Cassazione, ordinanza n. 13374 del 30 giugno 2016 ha respinto l’istanza di sospensione cautelare della sentenza di cui in massima.

  • Diniego di accesso agli atti da parte del COA: inammissibile il ricorso al CNF

    La tipicità degli atti impugnabili al CNF non ammette deroga alcuna, sicché sfugge alla competenza giurisdizionale domestica il ricorso avverso il provvedimento con cui il COA rigetti l’istanza di accesso agli atti, che va infatti proposto al Giudice amministrativo, al quale pertanto il processo deve essere rinviato ex art. 59 1° co. L. 18/6/2009 n. 69.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Secchieri), sentenza del 23 luglio 2015, n. 127

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Picchioni), sentenza del 16 luglio 2015, n. 111.

  • Tenuta degli albi: i terzi non sono legittimati alle relative iniziative giudiziarie

    Avverso le decisioni dei Consigli degli Ordini in materia di iscrizione all’Albo può essere proposto ricorso soltanto dall’interessato e dal Pubblico Ministero, ma non pure da terzi, i quali ultimi in tale ambito non sono infatti portatori di interessi legalmente protetti, sicché -oltre a non aver diritto a partecipare allo procedimento amministrativo di iscrizione – non sono neppure legittimati ad impugnare le relative deliberazioni, potendo al più sollecitare l’iniziativa al PM o al Consiglio dell’Ordine stesso, mediante la segnalazione di (asseriti) fatti ostativi all’iscrizione medesima (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto inammissibile il ricorso con cui un terzo aveva impugnato la delibera del COA che aveva ritenuto infondati i suoi dubbi sulla legittimità di una iscrizione all’albo – sezione speciale dell’avvocato di un’ASL, per asserita inesistenza dei requisiti di legge).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Secchieri), sentenza del 23 luglio 2015, n. 127