Categoria: Giurisprudenza CNF

  • Illecito disciplinare: la resipiscenza e il buon comportamento dell’incolpato successivo al fatto possono mitigare la sanzione

    La sanzione irrogata dal Consiglio territoriale ben può essere ridotta nella misura qualora l’incolpato ammetta le proprie responsabilità e dimostri consapevolezza del proprio errore, ove tale suo comportamento successivo al fatto indichi un riallineamento alla correttezza della condotta.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Minervini), sentenza n. 86 del 28 marzo 2025

  • Il rilievo degli errores in procedendo nel giudizio dinanzi al CDD

    Il procedimento disciplinare innanzi al Consiglio Distrettuale di Disciplina ha natura amministrativa, con la conseguenza che l’eventuale violazione delle regole che presiedono tale fase procedimentale non determina una nullità insanabile, rilevabile in ogni stato e grado del giudizio, ma una mera illegittimità amministrativa, che va eccepita nel corso del procedimento e che, in ogni caso, può essere sanata, laddove non comporti una lesione del diritto di difesa dell’interessato.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Minervini), sentenza n. 86 del 28 marzo 2025

    NOTA:
    In senso conforme, CNF n. 102/2024 nonché, in sede di legittimità, Cass. SSUU n. 21069/2023.

  • Le conseguenze del mancato invio del Modello 5

    Il mancato invio del Mod. 5 comporta un rilevante vulnus per il sistema previdenziale e assistenziale di Cassa Forense, perché non consente a quest’ultima di valutare il volume d’affari dei propri iscritti e conseguentemente di poter valutare gli introiti su cui potrà contare, al fine di predisporre ogni necessario adempimento, tra cui il bilancio, e di conseguenza le spese che potrà supportare, e pertanto le prestazioni previdenziali e assistenziali da erogare. Tale condotta comporta la sospensione (non disciplinare) dell’iscritto a tempo indeterminato da parte del Consiglio dell’Ordine (art. 17, co. 5, L. n. 576/1980), ferma restando l’autonoma e ulteriore rilevanza deontologica del comportamento stesso per violazione degli artt. 16 e 70 co. 4 cdf, sicché l’invio tardivo del Mod. 5 fa venir meno la sospensione amministrativa ma non scrimina l’illecito deontologico.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Minervini), sentenza n. 86 del 28 marzo 2025

    NOTA:
    In senso conforme, da ultimo, CNF n. 417/2024, CNF n. 409/2024, CNF n. 396/2024.

  • Procedimento disciplinare: la Sezione può approvare un capo di incolpazione diverso da quello proposto dal Consigliere istruttore (anche riqualificandolo nel corso del giudizio)

    L’art. 16 Reg. CNF n. 2/2014 per il Procedimento disciplinare affida al Consigliere istruttore il compito di proporre alla sezione richiesta motivata di archiviazione o di approvazione del capo di incolpazione: trattasi di un potere di impulso che fa salvo quello di deliberazione in capo alla sezione competente, la quale può infatti modificare la portata ed il contenuto degli addebiti da contestare, peraltro anche mediante una riqualificazione del capo di incolpazione pure in sede di decisione disciplinare, qualora l’incolpato, anche attraverso l’iter del procedimento, abbia avuto conoscenza dell’accusa e sia stato messo in condizione di difendersi e discolparsi, non verificandosi una violazione del principio di correlazione tra fatti contestati e quelli assunti alla base della decisione e, perciò, una violazione del principio del contraddittorio e dei diritti della difesa ove siano rimasti immutati gli elementi essenziali e la materialità del fatto.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Napoli), sentenza n. 85 del 28 marzo 2025

    NOTA:
    In senso conforme, CNF n. 26/2024, CNF n. 244/2023.

  • Procedimento disciplinare: la correlazione tra fatti contestati e quelli assunti a base della decisione

    In sede disciplinare, per aversi violazione del principio di correlazione tra fatti contestati e quelli assunti a base della decisione occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, del fatto concreto, sì da pervenire ad un’incertezza sull’oggetto dell’addebito da cui scaturisca una reale violazione del principio del contraddittorio e dei diritti della difesa. Infatti, nell’ambito del procedimento disciplinare forense non sussiste in forma rigida un principio di corrispondenza tra addebito contestato e decisione disciplinare, trattandosi piuttosto di una «correlazione» che non rileva in termini puramente formali, rispondendo all’esigenza di garantire pienezza ed effettività del contraddittorio sul contenuto dell’accusa e di evitare che l’incolpato sia condannato per un fatto rispetto al quale non abbia potuto esplicare difesa. Conseguentemente, ciò che conta non è in sé la qualificazione giuridica dell’incolpazione, che non determina alcuna lesione del diritto di difesa ove siano rimasti immutati gli elementi essenziali della materialità del fatto addebitato.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Napoli), sentenza n. 85 del 28 marzo 2025

  • Prescrizione dell’azione disciplinare: l’individuazione del “limite alternativo” alla permanenza dell’illecito deontologico

    Il dies a quo per la prescrizione dell’azione disciplinare va individuato nel momento della commissione del fatto solo se questo integra una violazione deontologica di carattere istantaneo che si consuma o si esaurisce al momento stesso in cui viene realizzata; ove invece la violazione risulti integrata da una condotta protrattasi e mantenuta nel tempo, la decorrenza del termine prescrizionale ha inizio dalla data della cessazione della condotta, e precisamente allorché: 1) il professionista ponga fine all’omissione ovvero effettui il comportamento positivo dovuto, oppure 2) sollecitato in tal senso, opponga il rifiuto affermando l’asserita legittimità del proprio contegno, con la precisazione che tale diritto debba essere rivendicato espressamente nei confronti dell’altra parte contrattuale (cliente/parte assistita) e non nelle difese contro la pretesa punitiva dello Stato esercitata con il processo penale ovvero in sede disciplinare. Tuttavia, al fine di evitare una irragionevole imprescrittibilità dell’illecito stesso, un “limite alternativo” alla sua permanenza deve essere individuato nella decisione disciplinare di primo grado.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Napoli), sentenza n. 85 del 28 marzo 2025

  • L’inadempimento delle obbligazioni nei confronti dei terzi è illecito permanente

    Ai fini della prescrizione dell’azione disciplinare, l’inadempimento delle obbligazioni nei confronti dei terzi (art. 64 cdf) è illecito di natura permanente.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Napoli), sentenza n. 85 del 28 marzo 2025

    NOTA:
    In senso conforme, Cass. n. 14701/2025, CNF n. 373/2024, CNF n. 324/2024, CNF n. 163/2023, CNF n. 116/2023, CNF n. 43/2021, CNF n. 172/2019.

  • L’inadempimento delle obbligazioni nei confronti dei terzi

    Il comportamento dell’avvocato deve essere adeguato al prestigio della classe forense, che impone comportamenti individuali ispirati a valori positivi, immuni da ogni possibile giudizio di biasimo, etico, civile o morale. Conseguentemente, commette e consuma illecito deontologico l’avvocato che non provveda al puntuale adempimento delle proprie obbligazioni nei confronti dei terzi (art. 64 cdf) e ciò indipendentemente dalla natura privata o meno del debito, atteso che tale onere di natura deontologica, oltre che di natura giuridica, è finalizzato a tutelare l’affidamento dei terzi nella capacità dell’avvocato al rispetto dei propri doveri professionali e la negativa pubblicità che deriva dall’inadempimento si riflette sulla reputazione del professionista ma ancor più sull’immagine della classe forense. La violazione deontologica, peraltro, sussiste anche a prescindere dalla notorietà dei fatti ma è ancora più grave risulta essere l’illecito deontologico nel caso in cui il professionista, non adempiendo ad obbligazioni titolate, giunga a subire sentenze, atti di precetto e richieste di pignoramento, considerato che l’immagine dell’avvocato risulta in tal modo compromessa agli occhi dei creditori e degli operatori del diritto quali giudici ed ufficiali giudiziari.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Napoli), sentenza n. 85 del 28 marzo 2025

  • Non sussiste rapporto di specialità tra fra gli artt. 52 e 53 del codice deontologico

    Non sussiste rapporto di specialità, ex art. 15 c.p., fra gli art. 52 cdf e art. 53 cdf, giacché il secondo delimita l’ambito etico nel quale devono estrinsecarsi i rapporti fra avvocati e magistrati, richiamando, al riguardo, i principi generali della pari dignità e del reciproco rispetto, mentre il primo individua una specifica violazione dei canoni comportamentali anzidetti, che potrebbe essere commessa per il tramite della scrittura, sia in giudizio che al di fuori del medesimo, sicché, in presenza dei necessari presupposti di fatto, l’utilizzo delle “espressioni sconvenienti ed offensive negli scritti in giudizio” ben può comportare comportare la violazione di entrambe le norme.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Patelli), sentenza n. 84 del 28 marzo 2025

  • La difesa non giustifica l’offesa: illeciti gli attacchi personali al giudice

    Nell’ambito della propria attività difensiva, l’avvocato deve e può esporre le ragioni del proprio assistito con rigore, utilizzando tutti gli strumenti processuali di cui dispone, ma il diritto della difesa incontra un limite insuperabile nella civile convivenza, nel diritto della controparte o del giudice a non vedersi offeso o ingiuriato. Pertanto, la tutela del diritto di difesa e critica, il cui esercizio non può travalicare i limiti della correttezza e del rispetto della funzione, non può tradursi, ai fini dell’applicazione della relativa “scriminante”, in una facoltà di offendere, dovendo in tutti gli atti ed in tutte le condotte processuali rispettarsi il dovere di correttezza, anche attraverso le forme espressive utilizzate (Nel caso di specie, nellambito di un procedimento disciplinare a proprio carico, l’incolpato depositava memoria difensiva, nella quale, riferendosi al magistrato autore dell’esposto nei suoi confronti, scriveva: “rappresenta un atto di odio, manifestato nei confronti della scrivente, poiché egli era ed è un soggetto collerico, per definizione un “delinquente per senso di colpa”, in quanto era perfettamente a conoscenza di quanto aveva operato ai danni della scrivente, abusando della sua posizione di magistrato, e venendo meno al principio di imparzialità doveroso per un magistrato che nel caso che ci occupa, ha redatto un provvedimento al solo scopo di punire la scrivente per la profonda stima ed amicizia, che mi legava e mi lega, ad un uomo da lui tanto invidiato ed odiato”. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della censura).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Patelli), sentenza n. 84 del 28 marzo 2025