L’art. 54 l. n. 247 del 2012 (applicabile dal 1° gennaio 2015) disciplina in termini di reciproca autonomia i rapporti tra il procedimento disciplinare nei confronti di avvocati e quello penale avente ad oggetto gli stessi fatti e, per l’effetto, subordina l’operatività della sospensione facoltativa del procedimento disciplinare ai casi in cui risulti indispensabile – secondo una valutazione spettante al giudice del merito disciplinare ed insindacabile in sede di legittimità – acquisire elementi di prova del processo penale.
Categoria: Giurisprudenza CNF
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Illecito consumare, peraltro in tribunale, rapporti sessuali con il magistrato incaricato di propri giudizi
Costituisce illecito disciplinare il comportamento dell’avvocato che, peraltro all’interno dello stesso Palazzo di giustizia, consumi rapporti sessuali con il magistrato incaricato di giudizi patrocinati dall’avvocato stesso, trattandosi di condotta incompatibile con i doveri di probità, dignità e decoro della professione.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Palma, rel. Galletti), sentenza n. 296 del 24 ottobre 2025
NOTA
In senso conforme, CNF n. 280/2025. -
La relazione sentimentale con il giudice impone la rinuncia ai mandati relativi a cause pendenti avanti al medesimo
Costituisce illecito disciplinare il comportamento dell’avvocato che, intrapresa una relazione sentimentale con un magistrato, non si astenga – rinunciando ai mandati in corso – dal patrocinare cause promosse innanzi al medesimo, trattandosi di condotta incompatibile con i doveri di probità, dignità e decoro della professione giacché mina le fondamenta degli irrinunciabili principi di autonomia e indipendenza dell’avvocato, il quale deve essere libero di esercitare la propria funzione conservando, come prescrive l’art. 24 cdfArt. 24 cdf – Conflitto di interessiL’avvocato deve astenersi dal prestare attività professionale quando questa possa determinare un conflitto con gli interessi della parte assistita e del cliente o interferire con lo svolgimento di alt…Leggi il testo completo →, la propria indipendenza e difendendo la propria libertà da pressioni o condizionamenti di ogni genere, anche correlati a interessi riguardanti la propria sfera personale.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Palma, rel. Galletti), sentenza n. 296 del 24 ottobre 2025
NOTA
In senso conforme, CNF n. 280/2025. -
Conflitto di interessi: l’illecito (c.d. di pericolo) tutela l’affidamento della collettività sulla capacità degli avvocati di fare fronte ai doveri che l’alta funzione esercitata impone
Il divieto di prestare attività professionale in conflitto di interessi anche solo potenziale (art. 24 cdfArt. 24 cdf – Conflitto di interessiL’avvocato deve astenersi dal prestare attività professionale quando questa possa determinare un conflitto con gli interessi della parte assistita e del cliente o interferire con lo svolgimento di alt…Leggi il testo completo →) risponde all’esigenza di conferire protezione e garanzia non solo al bene giuridico dell’indipendenza effettiva e dell’autonomia dell’avvocato ma, altresì, alla loro apparenza (in quanto l’apparire indipendenti è tanto importante quanto esserlo effettivamente), dovendosi in assoluto proteggere, tra gli altri, anche la dignità dell’esercizio professionale e l’affidamento della collettività sulla capacità degli avvocati di fare fronte ai doveri che l’alta funzione esercitata impone, quindi a tutela dell’immagine complessiva della categoria forense, in prospettiva ben più ampia rispetto ai confini di ogni specifica vicenda professionale. Conseguentemente: 1) poiché si tratta di un valore (bene) indisponibile, neanche l’eventuale autorizzazione della parte assistita, pur resa edotta e, quindi, scientemente consapevole della condizione di conflitto di interessi, può valere ad assolvere il professionista dall’obbligo di astenersi dal prestare la propria attività; 2) poiché si intende evitare situazioni che possano far dubitare della correttezza dell’operato dell’avvocato, perché si verifichi l’illecito (c.d. di pericolo) è irrilevante l’asserita mancanza di danno effettivo.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Palma, rel. Galletti), sentenza n. 296 del 24 ottobre 2025
NOTA
In senso conforme, CNF n. 280/2025. -
L’archiviazione penale non ha efficacia di giudicato in sede disciplinare
Il decreto penale di archiviazione del procedimento non ha efficacia di giudicato in sede disciplinare.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Palma, rel. Galletti), sentenza n. 296 del 24 ottobre 2025
NOTA
In senso conforme, da ultimo, CNF n. 211/2025, CNF n. 429/2024, CNF n. 344/2024. -
Vietato interloquire con il giudice, fuori dall’udienza, in merito al procedimento in corso senza la presenza del collega avversario
Costituisce illecito disciplinare (art. 53, co. 2, cdf) il comportamento dell’avvocato che, fuori dall’udienza ed in assenza della controparte, avvicini il magistrato o lo contatti inviandogli una comunicazione personale per discutere della causa.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Palma, rel. Galletti), sentenza n. 296 del 24 ottobre 2025
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L’assoluzione penale non sempre vincola il giudice della deontologia
L’art. 54 della l. n. 247 del 2012, diversamente da quanto previsto dalla previgente normativa, novellata dall’art. 1 della l. n. 97 del 2001, disciplina in termini di reciproca autonomia i rapporti tra il procedimento disciplinare nei confronti di avvocati e quello penale avente ad oggetto gli stessi fatti. Pertanto, in deroga alla generale previsione dell’art. 653 c.p.p., soltanto l’accertamento con sentenza penale irrevocabile che “il fatto non sussiste” o che “l’imputato non lo ha commesso” ha efficacia di giudicato, preclusivo di un’autonoma valutazione dei fatti ascritti all’incolpato da parte del Consiglio Nazionale Forense, effetto che non determinano, invece, le diverse formule assolutorie “il fatto non costituisce reato o illecito penale” o il fatto “non è previsto dalla legge come reato”.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Palma, rel. Galletti), sentenza n. 296 del 24 ottobre 2025
NOTA
In senso conforme, per tutte, Cass. SSUU n. 12902/2021. -
Le intercettazioni ambientali penali sono utilizzabili in sede disciplinare
Le intercettazioni ambientali (legalmente) disposte nel procedimento penale sono pienamente utilizzabili in sede disciplinare, quivi non operando il disposto dell’art. 270 cpp circa il divieto dell’utilizzo nei procedimenti diversi da quello in cui sono state disposte, giacché detta norma è riferibile solo al procedimento deputato all’accertamento delle responsabilità penali dell’imputato e, in ogni caso, non riguarda procedimenti in vario modo connessi o collegati a quello a quo, come appunto quello disciplinare in cui i fatti posti a base della responsabilità deontologica sono sostanzialmente gli stessi oggetto del procedimento penale. Ciò vale, ancor di più, allorché l’illecito sia particolarmente grave e preveda, in sede penale, l’arresto obbligatorio in flagranza.Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Palma, rel. Galletti), sentenza n. 296 del 24 ottobre 2025
NOTA
In senso conforme, per tutte, CNF n. 392/2024. -
La rilevanza istruttoria in sede disciplinare delle prove raccolte nel processo penale
Il giudice disciplinare può utilizzare anche ad esclusiva base del proprio convincimento le prove raccolte in un giudizio penale, ferma restando l’autonomia della valutazione sulla rilevanza disciplinare del fatto.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Palma, rel. Galletti), sentenza n. 296 del 24 ottobre 2025
NOTA
In senso conforme, per tutte, CNF n. 28/2019. -
Istruttoria esperita in sede penale: il principio delle cc.dd. prove atipiche vale anche in sede disciplinare
Anche in sede disciplinare opera il principio di “acquisizione della prova”, in forza del quale un elemento probatorio, legittimamente acquisito, una volta introdotto nel processo, è acquisito agli atti e, quindi, è ben utilizzabile da parte del giudice al fine della formazione del convincimento. Conseguentemente, le risultanze probatorie acquisite, pur se formate in un procedimento diverso ed anche tra diverse parti, sono utilizzabili da parte del giudice disciplinare, ferma la libertà di valutarne la rilevanza e la concludenza ai fini del decidere, senza che, tuttavia, si possa negare ad esse pregiudizialmente ogni valore probatorio solo perché non “replicate” e “confermate” in sede disciplinare. Ciò, peraltro, non incide in alcun modo sul diritto di difesa dell’incolpato il quale, nel corso del procedimento, può: a) produrre documenti; b) interrogare o far interrogare i testimoni indicati; c) rendere dichiarazioni e, ove lo chieda o vi acconsenta, sottoporsi all’esame della sezione competente per il dibattimento; d) avere la parola per ultimo, prima del proprio difensore.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Palma, rel. Galletti), sentenza n. 296 del 24 ottobre 2025
NOTA
In senso conforme, per tutte, CNF n. 392/2024.