Categoria: Giurisprudenza CNF

  • Non sussiste rapporto di specialità tra fra gli artt. 52 e 53 del codice deontologico

    Non sussiste rapporto di specialità fra gli art. 52 cdf e art. 53 cdf, giacché il secondo delimita l’ambito etico nel quale devono estrinsecarsi i rapporti fra avvocati e magistrati, richiamando, al riguardo, i principi generali della pari dignità e del reciproco rispetto, mentre il primo individua una specifica violazione dei canoni comportamentali anzidetti, che potrebbe essere commessa per il tramite della scrittura, sia in giudizio che al di fuori del medesimo, sicché, in presenza dei necessari presupposti di fatto, l’utilizzo delle “espressioni sconvenienti ed offensive negli scritti in giudizio” ben può comportare comportare la violazione di entrambe le norme.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Corona), sentenza n. 224 del 25 agosto 2025

  • Il CDD può valutare la convenienza a procedere all’esame di tutti o di parte dei testimoni ammessi

    In tema di procedimento disciplinare, il Consiglio territoriale ha il potere di valutare la convenienza a procedere all’esame di tutti o di parte dei testimoni ammessi e, quindi, di revocare l’ordinanza ammissiva e di dichiarare chiusa la prova, quando ritenga superflua la loro ulteriore assunzione perchè in possesso, attraverso la valutazione delle risultanze acquisite, di elementi sufficienti a determinare l’accertamento completo dei fatti da giudicare.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Corona), sentenza n. 224 del 25 agosto 2025

  • Istruttoria esperita in sede penale: il principio delle cc.dd. prove atipiche vale anche in sede disciplinare

    Anche in sede disciplinare opera il principio di “acquisizione della prova”, in forza del quale un elemento probatorio, legittimamente acquisito, una volta introdotto nel processo, è acquisito agli atti e, quindi, è ben utilizzabile da parte del giudice al fine della formazione del convincimento. Conseguentemente, le risultanze probatorie acquisite, pur se formate in un procedimento diverso ed anche tra diverse parti, sono utilizzabili da parte del giudice disciplinare, ferma la libertà di valutarne la rilevanza e la concludenza ai fini del decidere, senza che, tuttavia, si possa negare ad esse pregiudizialmente ogni valore probatorio solo perché non “replicate” e “confermate” in sede disciplinare. Ciò, peraltro, non incide in alcun modo sul diritto di difesa dell’incolpato il quale, nel corso del procedimento, può: a) produrre documenti; b) interrogare o far interrogare i testimoni indicati; c) rendere dichiarazioni e, ove lo chieda o vi acconsenta, sottoporsi all’esame della sezione competente per il dibattimento; d) avere la parola per ultimo, prima del proprio difensore.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Corona), sentenza n. 224 del 25 agosto 2025

  • La sentenza penale di prescrizione del reato non impone il proscioglimento dell’incolpato in sede disciplinare

    La sentenza penale di condanna divenuta definitiva, ex art. 653 c.p.p., ha efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare quanto all’accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all’affermazione che l’imputato lo ha commesso (pur restando di competenza del giudice disciplinare verificare se il comportamento accertato sia deontologicamente sanzionabile). Priva di corrispondenti effetti è, invece, la sentenza di assoluzione, giacché un fatto commesso dall’imputato ma ciononostante ritenuto privo di conseguenze penali può comunque mantenere rilievo disciplinare, specie nel caso di proscioglimento dell’imputato per prescrizione del reato, ovvero per impossibilità di assoluzione nel merito ex art. 129 c.p.p.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Corona), sentenza n. 224 del 25 agosto 2025

  • Il procedimento disciplinare (amministrativo ma speciale) avanti al Consiglio territoriale non ha un termine (minimo o) massimo di durata a pena di nullità

    Il procedimento disciplinare di primo grado ha sì natura amministrativa, ma speciale, in quanto disciplinato specificamente dalle norme dell’Ordinamento forense, che non contengono termini perentori per l’inizio, lo svolgimento e la definizione del procedimento stesso davanti al Consiglio territoriale all’infuori di quelli posti a tutela del diritto di difesa, nonché di quello di prescrizione dell’azione disciplinare. In tale procedimento, pertanto, non trovano applicazione gli artt. 24 Cost. e 6 Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo in tema di ragionevole durata del processo, né l’art. 2 della legge n. 241/1990 sulla durata del procedimento amministrativo, giacché la mancata previsione di un termine finale del procedimento disciplinare è coessenziale al fatto che esso debba avere una durata sufficiente per consentire all’incolpato di sviluppare compiutamente la propria difesa, ferme in ogni caso le norme sulla prescrizione.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Corona), sentenza n. 224 del 25 agosto 2025

  • Espressioni sconvenienti o offensive: l’illecito è istantaneo

    L’illecito deontologico di cui all’art. 52 cdf ha natura istantanea e si consuma quando il soggetto passivo percepisce o è in grado di percepire l’offesa a lui recata, sicché è da tale momento che decorre il termine di prescrizione dell’azione disciplinare.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Corona), sentenza n. 224 del 25 agosto 2025

  • Procedimento disciplinare: inammissibile l’impugnazione “immediata” avverso il solo dispositivo

    Prima che le motivazioni della decisione disciplinare siano depositate (art. 59 L. n. 247/2012), deve ritenersi inammissibile l’impugnazione proposta avverso il solo dispositivo ex art. 61 L. n. 247/2012, che non è atto autonomo capace di sostituire la formale e finale deliberazione e rispetto al quale i motivi di critica possono essere soltanto supposti, in difetto di conoscenza della motivazione.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Carello), sentenza n. 222 del 25 agosto 2025

    NOTA:
    In senso conforme, seppur riferiti al previgente ordinamento, CNF n. 128/2015, CNF n. 106/2012, CNF n. 5/2008, CNF n. 79/2006, CNF n. 78/2005, Cass. SSUU n. 6766/2003, CNF n. 136/2002. Contra, l’isolata CNF n. 105/2018.

  • Concorso di illeciti deontologici: la sanzione disciplinare è comunque unica

    In ossequio al principio enunciato dall’art. 21 cdf, nei procedimenti disciplinari l’oggetto di valutazione è il comportamento complessivo dell’incolpato e tanto al fine di valutare la sua condotta in generale, quanto a quello di infliggere la sanzione più adeguata, che non potrà se non essere l’unica nell’ambito dello stesso procedimento, nonostante siano state molteplici le condotte lesive poste in essere. Tale sanzione, quindi, non è la somma di altrettante pene singole sui vari addebiti contestati, quanto invece il frutto della valutazione complessiva del soggetto interessato, tenendo conto: della gravità del fatto, del grado della colpa, della eventuale sussistenza del dolo e della sua intensità, del comportamento dell’incolpato, precedente e successivo al fatto, avuto riguardo alle circostanze, oggettive e soggettive, nel cui contesto è avvenuta la violazione (comma 3), del pregiudizio eventualmente subito dalla parte assistita e dal cliente, della compromissione dell’immagine della professione forense, della vita professionale dell’incolpato, dei suoi precedenti disciplinari (comma 4).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Galletti), sentenza n. 215 del 23 luglio 2025

  • L’individuazione della sanzione disciplinare nel caso di illecito deontologico a forma libera o atipico

    In presenza di violazioni di precetti deontologici generali, per cui non sia prevista una sanzione precisa in funzione di condotte tipiche (cfr. art. 20 co. 2 cdf), la sanzione ben può essere individuata facendo riferimento alle previsioni sanzionatorie per ipotesi tipiche secondo un procedimento analogico in relazione agli interessi degni di tutela che l’illecito ha pregiudicato.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Galletti), sentenza n. 215 del 23 luglio 2025

    NOTA:
    In senso conforme, CNF n. 199/2025, CNF n. 472/2024, CNF n. 141/2024, CNF n. 66/2024, CNF n. 65/2021.

  • L’illecito disciplinare a forma libera o “atipico”

    Il nuovo Codice Deontologico Forense è informato al principio della tipizzazione della condotta disciplinarmente rilevante, “per quanto possibile” (art. 3, co. 3, L. 247/2012), poiché la variegata e potenzialmente illimitata casistica di tutti i comportamenti (anche della vita privata) costituenti illecito disciplinare non ne consente una individuazione dettagliata, tassativa e non meramente esemplificativa. Conseguentemente, la mancata “descrizione” di uno o più comportamenti e della relativa sanzione non genera l’immunità, ma impone l’applicazione dell’art. 21 cdf secondo il quale: i) oggetto della valutazione degli Organi giudicanti deve essere il comportamento complessivo dell’incolpato; ii) le sanzioni debbono essere adeguate e proporzionate alla violazione deontologica commessa, e vanno quindi scelte ed inflitte fra quelle previste dal successivo art. 22 cdf.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Galletti), sentenza n. 215 del 23 luglio 2025