L’obbligo per l’avvocato di non divulgare informazioni conosciute in occasione dell’incarico professionale (art. 28 cdf) prescinde dall’eventuale conoscenza dei fatti da parte dei soggetti ai quali gli stessi vengono riferiti (nella specie, le controparti di un processo). Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Cassi), sentenza n. 4 del 22 gennaio 2024