Il divieto di prestare attività professionale in conflitto di interessi anche solo potenziale (art. 24 cdfArt. 24 cdf – Conflitto di interessiL’avvocato deve astenersi dal prestare attività professionale quando questa possa determinare un conflitto con gli interessi della parte assistita e del cliente o interferire con lo svolgimento di alt…Leggi il testo completo →) risponde all’esigenza di conferire protezione e garanzia non solo al bene giuridico dell’indipendenza effettiva e dell’autonomia dell’avvocato ma, altresì, alla loro apparenza (in quanto l’apparire indipendenti è tanto importante quanto esserlo effettivamente), dovendosi in assoluto proteggere, tra gli altri, anche la dignità dell’esercizio professionale e l’affidamento della collettività sulla capacità degli avvocati di fare fronte ai doveri che l’alta funzione esercitata impone, quindi a tutela dell’immagine complessiva della categoria forense, in prospettiva ben più ampia rispetto ai confini di ogni specifica vicenda professionale. Conseguentemente: 1) poiché si tratta di un valore (bene) indisponibile, neanche l’eventuale autorizzazione della parte assistita, pur resa edotta e, quindi, scientemente consapevole della condizione di conflitto di interessi, può valere ad assolvere il professionista dall’obbligo di astenersi dal prestare la propria attività; 2) poiché si intende evitare situazioni che possano far dubitare della correttezza dell’operato dell’avvocato, perché si verifichi l’illecito (c.d. di pericolo) è irrilevante l’asserita mancanza di danno effettivo.
Categoria: Giurisprudenza CNF
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L’archiviazione penale non ha efficacia di giudicato in sede disciplinare
Il decreto penale di archiviazione del procedimento non ha efficacia di giudicato in sede disciplinare.
NOTA
In senso conforme, da ultimo, CNF n. 211/2025, CNF n. 429/2024, CNF n. 344/2024. -
Illecito consumare, peraltro in tribunale, rapporti sessuali con il magistrato incaricato di propri giudizi
Costituisce illecito disciplinare il comportamento dell’avvocato che, peraltro all’interno dello stesso Palazzo di giustizia, consumi rapporti sessuali con il magistrato incaricato di giudizi patrocinati dall’avvocato stesso, trattandosi di condotta incompatibile con i doveri di probità, dignità e decoro della professione.
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Illecito prestare denaro al giudice delle proprie cause, anche senza finalità corruttive
Costituisce illecito disciplinare il comportamento dell’avvocato che, anche senza finalità corruttive ma nell’ambito di un rapporto di stretta confidenzialità e affettività tra le parti, conceda un prestito di denaro al magistrato incaricato di giudizi patrocinati dall’avvocato stesso, trattandosi di condotta incompatibile con i doveri di probità, dignità e decoro della professione giacché mina le fondamenta degli irrinunciabili principi di autonomia e indipendenza dell’avvocato, il quale deve essere libero di esercitare la propria funzione conservando, come prescrive l’art. 24 cdfArt. 24 cdf – Conflitto di interessiL’avvocato deve astenersi dal prestare attività professionale quando questa possa determinare un conflitto con gli interessi della parte assistita e del cliente o interferire con lo svolgimento di alt…Leggi il testo completo →, la propria indipendenza e difendendo la propria libertà da pressioni o condizionamenti di ogni genere, anche correlati a interessi riguardanti la propria sfera personale.
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La relazione sentimentale con il giudice impone la rinuncia ai mandati relativi a cause pendenti avanti al medesimo
Costituisce illecito disciplinare il comportamento dell’avvocato che, intrapresa una relazione sentimentale con un magistrato, non si astenga – rinunciando ai mandati in corso – dal patrocinare cause promosse innanzi al medesimo, trattandosi di condotta incompatibile con i doveri di probità, dignità e decoro della professione giacché mina le fondamenta degli irrinunciabili principi di autonomia e indipendenza dell’avvocato, il quale deve essere libero di esercitare la propria funzione conservando, come prescrive l’art. 24 cdfArt. 24 cdf – Conflitto di interessiL’avvocato deve astenersi dal prestare attività professionale quando questa possa determinare un conflitto con gli interessi della parte assistita e del cliente o interferire con lo svolgimento di alt…Leggi il testo completo →, la propria indipendenza e difendendo la propria libertà da pressioni o condizionamenti di ogni genere, anche correlati a interessi riguardanti la propria sfera personale (Nel caso di specie, dall’istruttoria esperita in sede penale era peraltro risultato che l’incolpata aveva telefonato al magistrato di una propria causa e con cui aveva una relazione sentimentale, avanzando una “richiesta di informazione e comunque di pronuncia favorevole”).
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Conflitto di interessi: illecito assistere contemporaneamente il creditore procedente e il debitore esecutato
L’art. 24 cdfArt. 24 cdf – Conflitto di interessiL’avvocato deve astenersi dal prestare attività professionale quando questa possa determinare un conflitto con gli interessi della parte assistita e del cliente o interferire con lo svolgimento di alt…Leggi il testo completo → mira ad evitare situazioni che possano far dubitare della correttezza dell’operato dell’avvocato e, quindi, perché si verifichi l’illecito, è sufficiente che potenzialmente l’opera del professionista possa essere condizionata da rapporti di interesse con la controparte, a nulla rilevando la consapevolezza ed il consenso delle parti stesse a tale prestazione professionale (Nel caso di specie, l’incolpato aveva assistito, contemporaneamente, il creditore procedente e il debitore esecutato. In applicazione del principio di cui in massima, ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attività forense per la durata di mesi quattro).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Feliziani), sentenza n. 279 del 6 ottobre 2025
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Procedimento disciplinare: COA e CDD non hanno l’obbligo di rappresentare al segnalato/incolpato la facoltà di nominare un difensore di fiducia
Una volta acquisita la notizia di un (potenziale) illecito disciplinare, il COA trasmette gli atti al CDD e al Segnalato, invitando quest’ultimo a presentare deduzioni entro il termine di venti giorni (art. 50 co. 4 L. n. 247/2012, art. 11 co. 1 Reg. CNF n. 2/2014), senza tuttavia l’obbligo – né per il COA né per il CDD – di rappresentare la facoltà di nominare un difensore di fiducia (Nel caso di specie, peraltro, pur in difetto di espressa previsione normativa che la imponesse, la comunicazione di avvio dell’istruttoria preliminare ex art. 16 del Reg. n. 2/2014 in realtà conteneva l’inciso “…è Vostra facoltà essere assistiti nel procedimento da un difensore…”).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Feliziani), sentenza n. 279 del 6 ottobre 2025
NOTA
A quanto consta, non vi sono precedenti editi in termini. -
Comportamenti o espressioni sconvenienti nei confronti del giudice
La violazione dell’art. 53 cdfArt. 53 cdf – Rapporti con i magistratiI rapporti con i magistrati devono essere improntati a dignità e a reciproco rispetto. L’avvocato, salvo casi particolari, non deve interloquire con il giudice in merito al procedimento in corso senza…Leggi il testo completo →, che impone al professionista di mantenere con il giudice un rapporto improntato alla dignità ed al rispetto della persona del giudicante e del suo operato, si configura anche nell’utilizzo di espressioni sconvenienti in quanto dirette consapevolmente ad insinuare nei confronti del magistrato il sospetto di illiceità ovvero la violazione del dovere di imparzialità nell’esercizio delle funzioni. La tutela del diritto di difesa critica, il cui esercizio non può travalicare i limiti della correttezza e del rispetto della funzione, non può tradursi, ai fini dell’applicazione della relativa “scriminante”, in una facoltà di offendere, dovendo in tutti gli atti ed in tutte le condotte processuali rispettarsi il dovere di correttezza, anche attraverso le forme espressive utilizzate (Nel caso di specie, la sentenza conteneva il refuso “parte da spostare dopo quella sull’art. 1232 o anche da eliminare del tutto ??????????????????????”, che l’avvocato aveva qualificato come un appunto dimenticato nel provvedimento e indice del fatto che la motivazione fosse stata concordata con un soggetto esterno).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Cassi), sentenza n. 277 del 6 ottobre 2025
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Rapporti con i magistrati – Espressioni sconvenienti ed offensive – Scriminante diritto di critica – Limiti
Ancorché il diritto di critica nei confronti di qualsiasi provvedimento giudiziario costituisca facoltà inalienabile del difensore, tale diritto deve essere sempre esercitato, in primo luogo, nelle modalità e con gli strumenti previsti dall’orientamento processuale e mai può travalicare i limiti del rispetto della funzione giudicante, riconosciuta dall’ordinamento con norme di rango costituzionale nell’interesse pubblico, con pari dignità rispetto alla funzione della difesa. Proprio la giusta pretesa di vedere riconosciuta a tutti i livelli una pari dignità dell’avvocato rispetto al magistrato impone, nei reciproci rapporti, un approccio improntato sempre allo stile e al decoro, oltre che, ove possibile, all’eleganza, mai al linguaggio offensivo o anche al mero dileggio (Nel caso di specie, l’avvocato aveva impugnato la sentenza definendola frutto di “uno schema di pensiero … tipicamente marxista-leninista……”).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Cassi), sentenza n. 277 del 6 ottobre 2025
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Espressioni offensive o sconvenienti: l’illecito è istantaneo
Ai fini dell’individuazione del dies a quo prescrizionale, l’illecito di cui all’art. 52 cdfArt. 52 cdf – Divieto di uso di espressioni offensive o sconvenientiL’avvocato deve evitare espressioni offensive o sconvenienti negli scritti in giudizio e nell’esercizio dell’attività professionale nei confronti di colleghi, magistrati, controparti o terzi. La ritor…Leggi il testo completo → ha natura istantanea, giacché si consuma col fatto stesso dell’esternazione delle espressioni offensive o sconvenienti (Nella specie trattavasi di frasi contenute nell’atto d’appello e riferite al giudice di prime cure).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Cassi), sentenza n. 277 del 6 ottobre 2025
NOTA:
In senso conforme, CNF n. 311/2024, CNF n. 231/2024, CNF n. 245/2023, CNF n. 148/2023 e, in sede di legittimità, da ultimo, Cass. SSUU n. 6549/2025.
Tuttavia, la pubblicazione di un articolo su un sito web ovvero di un post sui social che rivesta rilievo disciplinare costituisce illecito istantaneo ad effetti permanenti, sicché il dies a quo prescrizionale va individuato nel giorno in cui il contenuto sia eventualmente rimosso (CNF n. 214/2024).