La rinuncia all’impugnazione proposta da parte del ricorrente determina la immediata estinzione del relativo procedimento per cessazione della materia del contendere, non essendo a tal fine necessaria la sua accettazione da parte dell’appellato. Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Sica), sentenza n. 92 del 7 luglio 2020