Categoria: Giurisprudenza CNF

  • La cancellazione dell’incolpato dall’albo nelle more del giudizio di impugnazione avanti al CNF stabilizza la sanzione irrogata dal CDD

    Qualora, nelle more del giudizio di impugnazione della sanzione disciplinare irrogata dal CDD, l’incolpato sia cancellato dall’albo o registro forense, deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere, giacché la potestas disciplinare è strettamente ed indissolubilmente collegata alla iscrizione negli albi o nei suoi Registri allegati. In tal caso, l’estinzione del giudizio di impugnazione comporta la stabilizzazione del provvedimento amministrativo pronunciato dal CDD, sicché la sanzione disciplinare diventa definitiva sia pur non eseguibile, non risultando l’incolpato più iscritto all’albo o registro (Nel caso di specie, l’incolpato era stato nelle more cancellato dall’albo per sopravvenuta incompatibilità professionale a causa della sua assunzione quale lavoratore subordinato. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha dichiarato l’estinzione del giudizio di impugnazione e conseguente stabilizzazione della sanzione. Inoltre, trattandosi di avvertimento, è stato altresì escluso, ad abundantiam, che perdurasse comunque in capo al ricorrente un interesse alla decisione sul merito, in quanto sanzione priva di conseguenze anche per il caso di eventuale futura reiscrizione).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Berti Arnoaldi Veli), sentenza n. 182 del 21 ottobre 2022

    NOTA:
    In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Laghi), sentenza n. 159 del 3 ottobre 2022.

  • Il potere sanzionatorio può essere esercitato solo nei confronti degli iscritti all’albo

    La potestà disciplinare è strettamente ed indissolubilmente collegata alla iscrizione negli albi, con la conseguenza che tutte le volte in cui il professionista viene definitivamente estromesso dalla categoria, ogni ulteriore indagine sulla sussistenza o meno degli addebiti a lui mossi ed oggetto del giudizio disciplinare, resta preclusa dalla duplice considerazione che, da un lato, quegli addebiti perdono rilevanza nei confronti della categoria e, dall’altro, che il giudice disciplinare, in conseguenza della definitiva esclusione dell’incolpato dalla categoria professionale, resta carente di potere giurisdizionale nei suoi confronti.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Berti Arnoaldi Veli), sentenza n. 182 del 21 ottobre 2022

  • Le eccezioni al divieto di cancellazione dall’albo in pendenza di procedimento disciplinare

    Il divieto di cancellazione dall’albo, elenco o registro forense dell’iscritto che sia sottoposto a procedimento disciplinare (artt. 17, co. 16, e 53 L. n. 247/2012, già art. 37, penultimo comma, RDL n. 1578/1933) è diretto ad evitare che l’inquisito possa sottrarsi al procedimento disciplinare (atteso che con la cancellazione verrebbe meno il potere di supremazia speciale di cui gode l’Ordine nei soli confronti dei propri iscritti) ed opera dal giorno dell’invio degli atti al CDD fino alla definizione del procedimento stesso. Il divieto in parola non trova tuttavia applicazione nelle ipotesi di: a) mancanza ab origine di uno dei requisiti per l’iscrizione all’albo (art. 17, comma 12, L. n. 247/2012), b) sopravvenuta incompatibilità professionale ovvero successiva perdita dei requisiti di legge necessari per l’iscrizione (art. 17, commi 1 e 2, L. n. 247/2012), c) cessazione dell’esercizio dell’attività professionale in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente (art. 21 L. n. 247/2012).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Berti Arnoaldi Veli), sentenza n. 182 del 21 ottobre 2022

  • L’obbligo di colleganza cede rispetto al dovere di difesa

    L’obbligo di colleganza -che il nuovo codice deontologico non inserisce tra i doveri “primari”, volendo con ciò sottolineare che esso cede rispetto al dovere di difesa (art. 46 cdfArt. 46 cdf – Dovere di difesa nel processo e rapporto di colleganzaNell’attività giudiziale l’avvocato deve ispirare la propria condotta all’osservanza del dovere di difesa, salvaguardando, per quanto possibile, il rapporto di colleganza. L’avvocato deve rispettare l…Leggi il testo completo →)- se impone all’avvocato di tenere coi colleghi un comportamento improntato a correttezza e lealtà, non esige che l’avvocato sia tenuto a mettere al corrente il collega avversario delle iniziative che si intende adottare a tutela degli interessi del proprio assistito (salvo che non siano in corso trattative stragiudiziali di bonario componimento della controversia), né tanto meno di tenerlo al corrente comunque dello svolgimento dell’azione intrapresa.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Pardi), sentenza n. 181 del 21 ottobre 2022

  • Reiscrizione all’albo a seguito di radiazione: l’oggetto di valutazione della condotta “irreprensibile”

    La valutazione della condotta “irreprensibile” (già “specchiatissima ed illibata”), che la legge richiede per la re-iscrizione nell’albo a seguito di radiazione (ovvero, per il regime previgente, anche di cancellazione disciplinare) non può limitarsi all’esame dei comportamenti dell’avvocato precedenti alla condanna disciplinare, poiché altrimenti di nessun professionista già ritenuto meritevole di radiazione (o di cancellazione disciplinare) potrebbe mai essere disposta la reiscrizione. Ai fini della reiscrizione è infatti necessario valutare il comportamento successivo del richiedente, compreso il risarcimento delle parti lese (Nel caso di specie, a seguito di radiazione per appropriazione indebita di una ingente somma di denaro, il COA aveva respinto la domanda di reiscrizione anche alla luce dell’inadempimento del richiedente stesso all’accordo transattivo con cui si era obbligato a restituire il maltolto. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato l’impugnazione avverso la predetta delibera di rigetto).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Stoppani), sentenza n. 180 del 21 ottobre 2022

  • Vietato assistere un coniuge o convivente contro l’altro, dopo averli assistiti entrambi in controversie familiari

    L’art. 68 cdfArt. 68 cdf – Assunzione di incarichi contro una parte già assistitaL’avvocato può assumere un incarico professionale contro una parte già assistita solo quando sia trascorso almeno un biennio dalla cessazione del rapporto professionale. L’avvocato non deve assumere u…Leggi il testo completo → (già art. 51 cod. prev.Art. 51 cod. prev. – Assunzione di incarichi contro ex-clienti.L’assunzione di un incarico professionale contro un ex-cliente è ammessa quando sia trascorso almeno un biennio dalla cessazione del rapporto professionale e l’oggetto del nuovo incarico sia estraneo…Leggi il testo completo →) vieta al professionista, che abbia congiuntamente assistito i coniugi o i conviventi more uxorio in controversie familiari, di assumere successivamente il mandato per la rappresentanza di uno di essi contro l’altro. Tale previsione costituisce una forma di tutela anticipata al mero pericolo derivante anche dalla sola teorica possibilità di conflitto d’interessi, non richiedendosi specificatamente l’utilizzo di conoscenze ottenute in ragione della precedente congiunta assistenza; pertanto, la norma de qua non richiede che si sia espletata attività defensionale o anche di rappresentanza, ma si limita a circoscrivere l’attività nella più ampia definizione di assistenza, per l’integrazione della quale non è richiesto lo svolgimento di attività di difesa e rappresentanza essendo sufficiente che il professionista abbia semplicemente svolto attività diretta a creare l’incontro delle volontà seppure su un unico punto degli accordi di separazione o divorzio.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Melogli), sentenza n. 178 del 17 ottobre 2022

  • Avvocati stabiliti: l’anzianità di iscrizione nella sezione speciale non è cumulabile con l’anzianità di iscrizione nell’Albo ordinario

    L’iscrizione nell’Albo ordinario, a seguito di intervenuta integrazione, di un avvocato precedentemente iscritto nella sezione speciale per gli avvocati stabiliti di cui al d.lgs. n. 96/2001 non può comportare il cumulo della relativa anzianità di iscrizione (Nel caso di specie, veniva richiesta l’iscrizione all’albo cassazionisti computando, nei dodici anni richiesti dall’art. 22, 3° comma della L. 247/2012, anche gli anni in cui il richiedente stesso aveva svolto l’attività professionale come Avvocato Stabilito. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha confermato il provvedimento di rigetto del Comitato per la tenuta dell’Albo Speciale degli Avvocati ammessi al patrocinio avanti la Corte Suprema di Cassazione ed alle altre Giurisdizioni Superiori).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Greco, rel. Napoli), sentenza n. 177 del 17 ottobre 2022

  • Avvocati stabiliti: l’anzianità di iscrizione nella sezione speciale non è cumulabile con l’anzianità di iscrizione nell’Albo ordinario

    L’iscrizione nell’Albo ordinario, a seguito di intervenuta integrazione, di un avvocato precedentemente iscritto nella sezione speciale per gli avvocati stabiliti di cui al D.Lgs. n. 96/2001 non può comportare il cumulo della relativa anzianità di iscrizione, giacché l’iscrizione alla Sezione speciale consente una forma peculiare e limitata di esercizio della professione forense, caratterizzata dalla spendita del solo titolo straniero e dalla necessità di intesa con un Avvocato iscritto all’Albo ordinario, attività funzionale all’espletamento del procedimento di stabilimento-integrazione ai sensi del D.Lgs. n. 96/2001, e ciò esclude quindi l’esistenza di qualsivoglia disparità di trattamento costituzionalmente rilevante.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Greco, rel. Napoli), sentenza n. 177 del 17 ottobre 2022

  • I limiti all’assunzione di incarichi contro l’ex cliente

    L’avvocato non può né deve assumere un incarico professionale contro una parte già assistita (art. 68 cdfArt. 68 cdf – Assunzione di incarichi contro una parte già assistitaL’avvocato può assumere un incarico professionale contro una parte già assistita solo quando sia trascorso almeno un biennio dalla cessazione del rapporto professionale. L’avvocato non deve assumere u…Leggi il testo completo →, già art. 51 cod. prev.Art. 51 cod. prev. – Assunzione di incarichi contro ex-clienti.L’assunzione di un incarico professionale contro un ex-cliente è ammessa quando sia trascorso almeno un biennio dalla cessazione del rapporto professionale e l’oggetto del nuovo incarico sia estraneo…Leggi il testo completo →), se non dopo il decorso di almeno un biennio dalla cessazione del rapporto professionale (comma 1), ma anche dopo tale termine deve comunque astenersi dall’utilizzare notizie acquisite in ragione del rapporto già esaurito (comma 3). Peraltro, il divieto de quo non è soggetto ad alcun limite temporale se l’oggetto del nuovo incarico non sia estraneo a quello espletato in precedenza (comma 2), ovvero quando dovesse assistere un coniuge o convivente more uxorio contro l’altro dopo averli assistiti congiuntamente in controversie di natura familiare (comma 4), ovvero ancora quando abbia assistito il minore in controversie familiari e poi dovesse assistere uno dei genitori in successive controversie aventi la medesima natura o viceversa (comma 4).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Melogli), sentenza n. 176 del 17 ottobre 2022

  • Il divieto di assumere l’incarico nei confronti dell’ex cliente prescinde dalla natura giudiziale o stragiudiziale dell’attività prestata a favore di quest’ultimo

    Il divieto di assumere l’incarico nei confronti dell’ex cliente (art. 68 cdfArt. 68 cdf – Assunzione di incarichi contro una parte già assistitaL’avvocato può assumere un incarico professionale contro una parte già assistita solo quando sia trascorso almeno un biennio dalla cessazione del rapporto professionale. L’avvocato non deve assumere u…Leggi il testo completo →, già art. 51 cod. prev.Art. 51 cod. prev. – Assunzione di incarichi contro ex-clienti.L’assunzione di un incarico professionale contro un ex-cliente è ammessa quando sia trascorso almeno un biennio dalla cessazione del rapporto professionale e l’oggetto del nuovo incarico sia estraneo…Leggi il testo completo →), prescinde dalla natura giudiziale o stragiudiziale dell’attività prestata a favore di quest’ultimo, giacché è sufficiente una prestazione professionale nella più ampia definizione di assistenza, così come è irrilevante il motivo per il quale la dismissione del mandato sia avvenuta, ossia per revoca o rinuncia.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Melogli), sentenza n. 176 del 17 ottobre 2022