Categoria: Giurisprudenza CNF

  • Procedimento disciplinare: le udienze dinanzi al CDD non sono sospese dalla normativa emergenziale Covid-19

    La normativa emergenziale Covid-19, che ha sospeso le riunioni di presenza al fine di evitare assembramenti (nella specie, l’art. 1, comma 9 lett. o, DPCM 3.11.2020), non si applica ai procedimenti dinanzi ai CDD, ove non si tengono semplici “riunioni” ma vere e proprie “udienze”.

    Corte di Cassazione (pres. Travaglino, rel. Rubino), SS.UU, sentenza n. 28468 del 30 settembre 2022

  • Ricorso in Cassazione: i limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione delle sentenze del CNF

    Pur essendole precluso un sindacato sulle valutazioni di merito del C.N.F., la Corte di Cassazione può senz’altro esprimere un giudizio sulla congruità, sulla adeguatezza e sull’assenza di vizi logici della motivazione che sorregge la decisione finale, da condurre ovviamente nei limiti consentiti dall’attuale testo dell’art. 360, n. 5 c.p.c., onde evidenziare eventuali anomalie motivazionali che si tramutino in violazione di legge costituzionalmente rilevante, tali da ricomprendere, oltre alla mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico e alla motivazione apparente, anche il contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e la “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile” (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha rigettato il ricorso anche in parte qua, rilevando che la sentenza impugnata era stata in realtà “motivata in maniera dettagliata” nonché “esente da contraddittorietà interna” e “non meramente apparente”).

    Corte di Cassazione (pres. Travaglino, rel. Rubino), SS.UU, sentenza n. 28468 del 30 settembre 2022

  • L’impugnazione del richiamo verbale

    Il richiamo verbale, sebbene non abbia carattere di sanzione disciplinare (art. 22 cdfArt. 22 cdf – SanzioniLe sanzioni disciplinari sono:a) Avvertimento: consiste nell’informare l’incolpato che la sua condotta non è stata conforme alle norme deontologiche e di legge, con invito ad astenersi dal compiere al…Leggi il testo completo →), presuppone comunque l’accertamento di un illecito deontologico (anche se lieve e scusabile) e costituisce pur sempre un provvedimento afflittivo, sicché se ne deve ammettere l’impugnabilità dinanzi al Consiglio Nazionale Forense da parte dei soggetti legittimati, se pronunciato all’esito della fase decisoria (Capo VI Reg. CNF n. 2/2014). Per le stesse ragioni, anche se pronunciato nella fase istruttoria preliminare (Capo III Reg. CNF n. 2/2014), il provvedimento in parola è impugnabile dinanzi al Consiglio Nazionale Forense da parte del P.M. e del Consiglio dell’Ordine presso cui l’avvocato è iscritto, mentre quest’ultimo può invece proporre, in tal caso, eventuale opposizione avanti al CDD medesimo ex art. 14, comma 4-bis, Reg. CNF n. 2/2014. Inoltre, qualora il provvedimento in parola sia stato pronunciato dal CDD all’esito del procedimento disciplinare (e non in fase istruttoria pre-procedimentale), il CNF può decidere la relativa impugnazione anche irrogando una sanzione più grave (nel rispetto del divieto di reformatio in pejus, stante i predetti legittimati attivi) senza alcun vulnus delle facoltà difensive dell’incolpato, proprio in considerazione dell’intera celebrazione del giudizio di primo grado (Nel caso di specie, il COA aveva impugnato il richiamo verbale, deliberato all’esito del procedimento disciplinare. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF, nell’accogliere l’impugnazione, ha irrogato all’incolpato la sanzione disciplinare dell’avvertimento, pertanto senza necessità di rimettere gli atti al CDD).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Greco, rel. Cosimato), sentenza n. 105 del 25 giugno 2022

    NOTA:
    In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Secchieri), sentenza n. 209 del 30 novembre 2021.

  • Illecito disciplinare a forma libera o “atipico”: l’eventuale mancata descrizione di uno o più comportamenti e della relativa sanzione non genera l’immunità

    Il principio di stretta tipicità dell’illecito, proprio del diritto penale, non trova applicazione nella materia disciplinare forense, ove infatti non è prevista una tassativa elencazione dei comportamenti vietati, ma solo l’enunciazione dei doveri fondamentali, tra cui segnatamente quello di esercitare la professione forense “con indipendenza, lealtà, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo sociale e della difesa e rispettando i principi della corretta e leale concorrenza” di cui all’art. 9 cdfArt. 9 cdf – Doveri di probità, dignità, decoro e indipendenzaL’avvocato deve esercitare l’attività professionale con indipendenza, lealtà, correttezza, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo costituzionale e sociale della di…Leggi il testo completo → già art. 5 cod. prev.Art. 5 cod. prev. – Doveri di probità, dignità e decoro.L’avvocato deve ispirare la propria condotta all’osservanza dei doveri di probità, dignità e decoro. I. Deve essere sottoposto a procedimento disciplinare l’avvocato cui sia imputabile un comportament…Leggi il testo completo → e art. 6 cod. prev.Art. 6 cod. prev. – Doveri di lealtà e correttezza.L’avvocato deve svolgere la propria attività professionale con lealtà e correttezza. I. L’avvocato non deve proporre azioni o assumere iniziative in giudizio con mala fede o colpa grave.Leggi il testo completo → Il suddetto art. 9 cdf costituisce una “norma di chiusura” che consente attraverso il sintagma «per quanto possibile», previsto nell’art. 3, comma 3, della legge n. 247 del 2012, di contestare l’illecito anche solo sulla sua base, onde evitare che la mancata “descrizione” di uno o più comportamenti e della relativa sanzione generi immunità.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Greco, rel. Cosimato), sentenza n. 105 del 25 giugno 2022

  • La suitas, quale elemento soggettivo (sufficiente) dell’illecito disciplinare

    Ai fini della sussistenza dell’illecito disciplinare, è sufficiente la volontarietà del comportamento dell’incolpato e, quindi, sotto il profilo soggettivo, è sufficiente la “suitas” della condotta intesa come volontà consapevole dell’atto che si compie, dovendo la coscienza e volontà essere interpretata in rapporto alla possibilità di esercitare sul proprio comportamento un controllo finalistico e, quindi, dominarlo. L’evitabilità della condotta, pertanto, delinea la soglia minima della sua attribuibilità al soggetto, intesa come appartenenza della condotta al soggetto stesso, a nulla rilevando la ritenuta sussistenza da parte del professionista di una causa di giustificazione o non punibilità.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Greco, rel. Cosimato), sentenza n. 105 del 25 giugno 2022

  • Il C.N.F. è giudice di merito e di legittimità

    Il Consiglio Nazionale Forense, quale giudice di legittimità e di merito, può prendere in esame, nella sua interezza, la documentazione prodotta nel corso del procedimento per cui l’eventuale inadeguatezza o incompletezza della motivazione della decisione di primo grado, può trovare completamento nella motivazione della decisione in secondo grado in relazione a tutte le questioni sollevate nel giudizio sia essenziali che accidentali.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Greco, rel. Cosimato), sentenza n. 105 del 25 giugno 2022

  • L’appropriazione indebita costituisce illecito deontologico permanente

    L’appropriazione sine titulo ovvero la mancata restituzione di somme di competenza delle parti assistite sono comportamenti suscettibili di produrre effetti illecitamente pregiudizievoli che si protraggono nel tempo fintantoché non venga a cessazione la stessa condotta indebitamente appropriativa, ed è solo da tale (eventuale) cessazione che inizia a decorrere la prescrizione dell’azione disciplinare.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Corona), sentenza n. 104 del 25 giugno 2022

  • La compensazione civile non deroga alle ipotesi in cui l’avvocato può trattenere per sè le somme riscosse per conto del cliente

    L’avvocato è tenuto a mettere immediatamente a disposizione della parte assistita le somme riscosse per conto di questa (art. 31 cdfArt. 31 cdf – CompensazioneL’avvocato deve mettere immediatamente a disposizione della parte assistita le somme riscosse per conto della stessa. L’avvocato ha diritto di trattenere le somme da chiunque ricevute a rimborso delle…Leggi il testo completo →, già art. 44 cod. prev.Art. 44 cod. prev. – Compensazione.L’avvocato ha diritto di trattenere le somme che gli siano pervenute dalla parte assistita o da terzi a rimborso delle spese sostenute, dandone avviso al cliente; può anche trattenere le somme ricevut…Leggi il testo completo →), fatto salvo il consenso prestato dal cliente in modo specifico e dettagliato (dovendo egli conoscere l’esatto contenuto dell’obbligazione), ovvero quando si tratti di somme liquidate in sentenza a carico della controparte a titolo di diritti e onorari ed egli non le abbia ancora ricevute dalla parte assistita. L’operatività della norma disciplinare non viene meno in presenza dei presupposti per la compensazione legale, che non opera in presenza di un divieto stabilito dalla legge (art. 1246, n. 5, c.c.). Ma in ogni caso, quand’anche operasse, l’istituto della compensazione non potrebbe mai escludere l’illecito disciplinare, giacché la deontologia forense è retta da precetti speciali suoi propri, che definiscono la correttezza e la lealtà dell’operato dell’avvocato a prescindere dalla sua eventuale liceità civile o penale.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Corona), sentenza n. 104 del 25 giugno 2022

  • Trattenimento di somme spettanti al cliente: la rilevanza deontologica prescinde dalla sua eventuale liceità civile o penale

    L’avvocato è tenuto a mettere immediatamente a disposizione della parte assistita le somme riscosse per conto di questa e di rendergliene conto (art. 31 cdfArt. 31 cdf – CompensazioneL’avvocato deve mettere immediatamente a disposizione della parte assistita le somme riscosse per conto della stessa. L’avvocato ha diritto di trattenere le somme da chiunque ricevute a rimborso delle…Leggi il testo completo →, già art. 44 cod. prev.Art. 44 cod. prev. – Compensazione.L’avvocato ha diritto di trattenere le somme che gli siano pervenute dalla parte assistita o da terzi a rimborso delle spese sostenute, dandone avviso al cliente; può anche trattenere le somme ricevut…Leggi il testo completo →), a pena di illecito deontologico, che prescinde dalla sussistenza o meno di eventuali rilievi della condotta stessa dal punto di vista penalistico (appropriazione indebita) o civilistico (compensazione), posto che l’ordinamento forense, solo in minima parte influenzato dagli altri, ha nella propria autonomia meccanismi diversi per valutare il disvalore attribuito alla condotta e la sua gravità. Infatti, le ragioni e i principi che presiedono al procedimento disciplinare hanno ontologia diversa rispetto a quelli che attengono al governo dei diritti soggettivi, riguardando la condotta del professionista quale delineata attraverso l’elaborazione del codice deontologico forense e quale risultante dal dovere di correttezza e lealtà che deve informare il comportamento dello stesso; diversi sono i presupposti e le finalità che sottendono all’esercizio disciplinare e che con il provvedimento amministrativo si perseguono; diversa è l’esigenza di moralità che è tutelata nell’ambito professionale. L’illiceità disciplinare del comportamento posto in essere dal professionista deve, pertanto, essere valutata solo in relazione alla sua idoneità a ledere la dignità e il decoro professionale, a nulla rilevando l’eventualità che tali comportamenti non siano configurabili anche come illeciti civili o penali.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Corona), sentenza n. 104 del 25 giugno 2022

  • Trattenimento di somme spettanti al cliente: la rilevanza deontologica prescinde dalla sua eventuale liceità civile o penale

    L’avvocato è tenuto a mettere immediatamente a disposizione della parte assistita le somme riscosse per conto di questa e di rendergliene conto (art. 31 cdfArt. 31 cdf – CompensazioneL’avvocato deve mettere immediatamente a disposizione della parte assistita le somme riscosse per conto della stessa. L’avvocato ha diritto di trattenere le somme da chiunque ricevute a rimborso delle…Leggi il testo completo →, già art. 44 cod. prev.Art. 44 cod. prev. – Compensazione.L’avvocato ha diritto di trattenere le somme che gli siano pervenute dalla parte assistita o da terzi a rimborso delle spese sostenute, dandone avviso al cliente; può anche trattenere le somme ricevut…Leggi il testo completo →), a pena di illecito deontologico, che prescinde dalla sussistenza o meno di eventuali rilievi della condotta stessa dal punto di vista penalistico (appropriazione indebita) o civilistico (compensazione), posto che l’ordinamento forense, solo in minima parte influenzato dagli altri, ha nella propria autonomia meccanismi diversi per valutare il disvalore attribuito alla condotta e la sua gravità. Infatti, le ragioni e i principi che presiedono al procedimento disciplinare hanno ontologia diversa rispetto a quelli che attengono al governo dei diritti soggettivi, riguardando la condotta del professionista quale delineata attraverso l’elaborazione del codice deontologico forense e quale risultante dal dovere di correttezza e lealtà che deve informare il comportamento dello stesso; diversi sono i presupposti e le finalità che sottendono all’esercizio disciplinare e che con il provvedimento amministrativo si perseguono; diversa è l’esigenza di moralità che è tutelata nell’ambito professionale. L’illiceità disciplinare del comportamento posto in essere dal professionista deve, pertanto, essere valutata solo in relazione alla sua idoneità a ledere la dignità e il decoro professionale, a nulla rilevando l’eventualità che tali comportamenti non siano configurabili anche come illeciti civili o penali.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Corona), sentenza n. 104 del 25 giugno 2022