Le norme deontologiche hanno finalità superindividuali, sicché il consenso dell’avente diritto può scriminare il comportamento altrimenti rilevante in sede disciplinare solo nei casi eccezionali, tassativamente previsti (ad es., nel trattenimento di somme riscosse per conto del cliente, a titolo di compensazione con un proprio credito professionale, se sussiste il consenso del cliente). Consiglio Nazionale Forense […]