In tema di procedimento disciplinare avanti al CDD, il termine per il deposito delle motivazioni (art. 26 Reg. CNF n. 2/2014) è da considerarsi a tutti gli effetti ordinatorio, dal momento che il mancato rispetto non è correlato ad alcuna sanzione e non determina alcun vizio procedurale che si ripercuota sulla validità della deliberazione.
Categoria: Giurisprudenza CNF
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La riqualificazione del capo di incolpazione non vìola, di per sè, il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato
Per aversi violazione del principio di correlazione tra fatti contestati e quelli assunti a base della decisione, occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, del fatto concreto, sì da pervenire ad un’incertezza sull’oggetto dell’addebito da cui scaturisca una reale violazione del principio del contraddittorio e dei diritti della difesa. Ne consegue che l’indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente formale tra contestazione e sentenza, perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l’incolpato, attraverso l’iter del processo, abbia avuto conoscenza dell’accusa e sia stato messo in condizione di difendersi e discolparsi.
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Prescrizione – Violazione deontologica di carattere omissivo – Condotta permanente o continuata – Decorrenza del termine – Cessazione della condotta – Fattispecie – Mancato compimento di atti inerenti al mandato – Dies a quo – Revoca del mandato
In caso di condotta omissiva protratta nel tempo e che, pertanto, assuma i connotati della continuità e della permanenza, la decorrenza del termine di prescrizione dell’azione disciplinare è impedita sino a che la condotta medesima non sia cessata. Qualora, pertanto, la condotta disciplinarmente rilevante si inveri nel mancato compimento di atti inerenti al mandato, il termine di decorrenza della prescrizione ex art. 51 RDL 1578/33 va individuato in coincidenza con la revoca del mandato da parte del cliente.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Napoli), sentenza n. 276 del 31 dicembre 2022
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Azione disciplinare – Prescrizione – Ius superveniens più favorevole all’incolpato – Inapplicabilità – Momento rilevante per l’individuazione della legge applicabile – Commissione del fatto o cessazione della sua permanenza.
Le sanzioni disciplinari contenute nel codice deontologico forense hanno natura amministrativa sicché, con riferimento al regime giuridico della prescrizione, non è applicabile lo “jus superveniens”, ove più favorevole all’incolpato. Ne consegue che il punto di riferimento per l’individuazione del regime della prescrizione dell’azione disciplinare è e resta la commissione del fatto o la cessazione della sua permanenza ed è a quel momento, quindi, che si deve avere riguardo per stabilire la legge applicabile, a nulla rilevando in proposito il momento della incolpazione.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Napoli), sentenza n. 276 del 31 dicembre 2022
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Illecito permanente: la decisione di primo grado determina il dies a quo “alternativo” per evitare una irragionevole imprescrittibilità dell’azione disciplinare
Il dies a quo per la prescrizione dell’azione disciplinare va individuato nel momento della commissione del fatto solo se questo integra una violazione deontologica di carattere istantaneo che si consuma o si esaurisce al momento stesso in cui viene realizzata; ove invece la violazione risulti integrata da una condotta protrattasi e mantenuta nel tempo, la decorrenza del termine prescrizionale ha inizio dalla data della cessazione della condotta. Tuttavia, al fine di evitare una irragionevole imprescrittibilità dell’illecito, un “limite alternativo” alla sua permanenza deve in ogni caso essere individuato nella decisione disciplinare di primo grado.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Melogli), sentenza n. 275 del 31 dicembre 2022
NOTA:
In senso conforme, Corte di Cassazione (pres. Travaglino, rel. Rubino), SS.UU, sentenza n. 28468 del 30 settembre 2022, Corte di Cassazione (pres. Travaglino, rel. Manzon), SS.UU, sentenza n. 23239 del 26 luglio 2022 nonché Corte di Cassazione (pres. Travaglino, rel. Marulli), SS.UU, sentenza n. 26991 del 14 settembre 2022. -
Elezioni CDD: il dies a quo per proporre reclamo al CNF e l’individuazione del relativo termine decadenziale
Il dies a quo dal quale calcolare il termine per proporre reclamo avverso le elezioni dei componenti il CDD va individuato nella pubblicazione dei risultati dello scrutinio sul sito istituzionale del Coa. Per quanto riguarda il relativo termine decadenziale, nel silenzio della legge primaria e del Regolamento CNF, deve allora farsi applicazione della disciplina generale, quindi può ben sovvenire l’art. 130 CPA che, al comma 3, individua in 10 gg. il termine perentorio per impugnare l’atto di conclusione del procedimento elettorale. Inoltre, trattandosi di provvedimento amministrativo, ove se ne denunci la violazione di legge, il termine per proporre il relativo reclamo risulta assoggettato ai sensi dell’art. 29 CPA quanto meno al termine di decadenza di sessanta giorni.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Sorbi), sentenza n. 10 del 24 febbraio 2023
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Alle elezioni dei CDD non si applicano tout court le norme dettate per le elezioni dei COA
Stante la differente natura e le diverse funzioni dei due enti, alle elezioni dei Consiglieri Distrettuali di Disciplina non sono applicabili tout court le norme riguardanti l’elezione dei Consiglieri dell’Ordine Forense e, in particolare, gli artt. 4 e 10, c. 5 della l. n. 113/2017, e l’art. 28 dell’ordinamento professionale per come interpretati dalla Corte costituzionale e dalle S.U. della Corte di Cassazione.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Sorbi), sentenza n. 10 del 24 febbraio 2023
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Il CDD è autonomo e indipendente dal COA
Il Consiglio Distrettuale di Disciplina è un soggetto terzo rispetto al Consiglio dell’Ordine forense, autonomo e indipendente sia da un punto di vista organizzativo, sia da un punto di vista operativo, come emerge dallo stesso spirito della riforma del sistema disciplinare ordinistico forense, che ha inteso separare nettamente le funzioni istituzionali amministrative attribuite all’Ordine circondariale, rispetto a quelle disciplinari affidate ad un Organo, il CDD appunto, costituito su base distrettuale, i cui componenti non possono far parte della sezione giudicante un iscritto al loro stesso foro. Da ciò consegue che il CDD è privo di potere autonomo di sorveglianza sugli iscritti agli Ordini.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Sorbi), sentenza n. 10 del 24 febbraio 2023
NOTA:
In senso conforme, Cass. SSUU n. 26148 del 3 novembre 2017. -
I CDD esercitano una funzione amministrativa di natura giustiziale
I Consigli Distrettuali di Disciplina hanno una funzione sicuramente amministrativa, ma di natura giustiziale, anche se non giurisdizionale, caratterizzata da elementi di terzietà valorizzati sia dal peculiare sistema elettorale, sia dalle specifiche garanzie d’incompatibilità, astensione e ricusazione.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Sorbi), sentenza n. 10 del 24 febbraio 2023
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Cass., sez. un., n. 24896 del 2020. -
Contenzioso elettorale in materia di CDD: la giurisdizione spetta, in via esclusiva, al CNF
Sussiste la giurisdizione del Consiglio Nazionale Forense a decidere in materia di elezioni dei Consigli Distrettuali di Disciplina.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Sorbi), sentenza n. 10 del 24 febbraio 2023
NOTA:
In senso conforme, Tar Campania, sez. I, 22 dicembre 2022, n. 8023.