Categoria: Giurisprudenza CNF

  • In dubio pro reo: il principio di presunzione di non colpevolezza vale anche in sede disciplinare

    Il procedimento disciplinare è di natura accusatoria, sicché va accolto il ricorso avverso la decisione del Consiglio territoriale allorquando la prova della violazione deontologica non si possa ritenere sufficientemente raggiunta, per mancanza di prove certe o per contraddittorietà delle stesse, giacché l’insufficienza di prova su un fatto induce a ritenere fondato un ragionevole dubbio sulla sussistenza della responsabilità dell’incolpato, che pertanto va prosciolto dall’addebito, in quanto per l’irrogazione della sanzione disciplinare non incombe all’incolpato l’onere di dimostrare la propria innocenza né di contestare espressamente le contestazioni rivoltegli, ma al Consiglio territoriale di verificare in modo approfondito la sussistenza e l’addebitabilità dell’illecito deontologico.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Brienza), sentenza n. 202 del 28 ottobre 2022

  • La violazione dell’obbligo formativo è scriminata dallo stato di necessità

    Lo stato di necessità conseguente a grave malattia, propria o di un proprio familiare, esclude rilevanza disciplinare alla violazione dell’obbligo di formazione continua, di cui pertanto costituisce scriminante pur in mancanza di una previa richiesta o concessione di esonero ex art. 15 Reg. CNF n. 6/2014.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Brienza), sentenza n. 202 del 28 ottobre 2022

    NOTA:
    In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Pasqualin), sentenza del 3 maggio 2016, n. 117.

  • Praticanti avvocati: attività svolta oltre i limiti del patrocinio sostitutivo

    Non è responsabile deontologicamente e non può pertanto essere sanzionato disciplinarmente, il praticante avvocato che, indotto in errore dalle indicazioni del proprio dominus, abbia sostituito quest’ultimo all’udienza di un processo che esorbiti i limiti di competenza dettati dalla legge in tema di patrocinio sostitutivo, ove si accerti l’assenza dell’elemento psicologico (Nella specie, il praticante aveva sostituito il proprio dominus in una udienza dinanzi al TAR su delega scritta del dominus stesso. Il CNF, ritenuto accertato il metus reverentialis del praticante nei confronti del proprio “maestro”, ha escluso la presenza dell’elemento psicologico dell’illecito, pur nella sua configurazione quale suitas, ed ha conseguentemente assolto il praticante, anche in adesione al principio del favor rei).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Brienza), sentenza n. 201 del 28 ottobre 2022

    NOTA:
    In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Alpa, rel. Testa), sentenza del 1 ottobre 2003, n. 273.

  • Praticanti avvocati: i limiti del patrocinio sostitutivo

    L’art. 41, co. 12, L. n. 247/2012, innovando rispetto alla previgente disciplina, prevede che il praticante possa svolgere attività per una durata di cinque anni e senza limiti territoriali ma esclusivamente in sostituzione del proprio dominus “e comunque sotto il controllo e la responsabilità dello stesso anche se si tratta di affari non trattati direttamente dal medesimo”, davanti agli uffici giudiziari specificamente indicati dalla legge, tra cui non è previsto il TAR ma esclusivamente il Tribunale ordinario ed il Giudice di pace (con diversi limiti a seconda che si tratti di cause civili o penali).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Brienza), sentenza n. 201 del 28 ottobre 2022

  • L’impugnazione del richiamo verbale

    Il richiamo verbale, sebbene non abbia carattere di sanzione disciplinare (art. 22 cdfArt. 22 cdf – SanzioniLe sanzioni disciplinari sono:a) Avvertimento: consiste nell’informare l’incolpato che la sua condotta non è stata conforme alle norme deontologiche e di legge, con invito ad astenersi dal compiere al…Leggi il testo completo →), presuppone comunque l’accertamento di un illecito deontologico (anche se lieve e scusabile) e costituisce pur sempre un provvedimento afflittivo, sicché se ne deve ammettere l’impugnabilità dinanzi al Consiglio Nazionale Forense da parte dei soggetti legittimati, se pronunciato all’esito della fase decisoria (Capo VI Reg. CNF n. 2/2014). Per le stesse ragioni, anche se pronunciato nella fase istruttoria preliminare (Capo III Reg. CNF n. 2/2014), il provvedimento in parola è impugnabile dinanzi al Consiglio Nazionale Forense da parte del P.M. e del Consiglio dell’ordine presso cui l’avvocato è iscritto, mentre quest’ultimo può invece proporre, in tal caso, eventuale opposizione avanti al CDD medesimo ex art. 14, comma 4-bis, Reg. CNF n. 2/2014.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Brienza), sentenza n. 201 del 28 ottobre 2022

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, CNF sentenze nn. 43/2020, 2/2020, 209/2021.

  • L’attività di tenuta e revisione degli Albi rientra nell’autonomia decisionale di ciascun COA

    L’attività di tenuta degli Albi e degli elenchi -ivi compressa la loro periodica revisione- rientra nell’autonomia decisionale di ciascun Consiglio dell’Ordine circondariale, rispetto alla quale il Consiglio Nazionale Forense non assume una posizione di sovraordinazione gerarchica. Pertanto, non potendo intervenire direttamente sull’esercizio dell’attività amministrativa dei COA -salvo il caso di impugnazione dei relativi provvedimenti dinanzi al Consiglio Nazionale Forense in sede giurisdizionale- il CNF può, al più, formulare segnalazioni o indirizzi che, tuttavia, non possono assumere carattere vincolante.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Brienza), sentenza n. 200 del 28 ottobre 2022

  • La cancellazione dall’albo per mancanza di requisiti (non discrezionali) non è annullabile per vizi di forma o errores in procedendo

    Il provvedimento di cancellazione dall’albo per assenza del titolo abilitante all’iscrizione è atto a contenuto vincolato, che non ammette valutazioni discrezionali (a differenza di altri requisiti di iscrizione, quali, ad esempio, l’esemplarità della condotta), sicché non è annullabile per violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato (art. 21/octies legge n. 241/1990).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Brienza), sentenza n. 200 del 28 ottobre 2022

  • La cancellazione dell’indebita iscrizione all’albo

    L’esercizio della professione di avvocato in Italia è regolato dalla legge nell’interesse pubblico (art. 1, comma 2, lett. a) L.P.) a tutela dell’affidamento della collettività e della clientela (art. 1, comma 2, lett. c) L.P.) e in considerazione della rilevanza costituzionale del diritto di difesa (art. 5, comma 1, L.P.). Deve conseguentemente ritenersi in re ipsa l’interesse pubblico alla rimozione dell’iscrizione nell’albo professionale dei soggetti privi di titolo abilitante alla professione (che può avvenire in ogni tempo ex art. 21 octies L. n. 241/1990), anche alla luce dell’art. 33, comma V, della Costituzione e non ha bisogno di specifica motivazione stante l’assenza ab origine di un requisito essenziale e imprescindibile ai fini dell’iscrizione stessa.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Brienza), sentenza n. 200 del 28 ottobre 2022

  • Il CNF può integrare, in sede di appello, la motivazione della decisione del Consiglio territoriale

    La mancanza di adeguata motivazione (nella specie, peraltro esclusa) non costituisce motivo di nullità della decisione del Consiglio territoriale, in quanto, alla motivazione carente, il Consiglio Nazionale Forense, giudice di appello, può apportare le integrazioni che ritiene necessarie, ivi compresa una diversa qualificazione alla violazione contestata. Il C.N.F. è infatti competente quale giudice di legittimità e di merito, per cui l’eventuale inadeguatezza, incompletezza e addirittura assenza della motivazione della decisione di primo grado, può trovare completamento nella motivazione della decisione in secondo grado in relazione a tutte le questioni sollevate nel giudizio sia essenziali che accidentali.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Brienza), sentenza n. 200 del 28 ottobre 2022

  • Divieto di reformatio in pejus: il parziale accoglimento dell’impugnazione NON impone una corrispondente riduzione della sanzione irrogata dal Consiglio territoriale

    Il parziale accoglimento dell’impugnazione (nella specie, per prescrizione di uno degli illeciti contestati) non impone una corrispondente riduzione della sanzione irrogata dal Consiglio territoriale, giacché questa è determinata non già per effetto di un mero computo matematico né in base ai principi codicistici in tema di concorso di reati, ma in ragione dell’entità della lesione dei canoni deontologici e della immagine della avvocatura alla luce dei fatti complessivamente valutati, sicché non sussiste violazione del divieto di reformatio in peius allorché la sanzione sia confermata in sede di gravame pur se una delle contestazioni precedentemente ritenuta sia venuta meno (Nel caso di specie, in implicita applicazione del principio di cui in massima, il CNF, pur dichiarando prescritto uno dei due capi di incolpazione, ha confermato l’avvertimento irrogato dal CDD, peraltro comunque non riducibile in una sanzione attenuata, stante la natura non disciplinare del richiamo verbale).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Pardi), sentenza n. 199 del 28 ottobre 2022

    NOTA:
    In senso conforme, CNF n. 230/2022, CNF n. 107/2022, CNF n. 57/2022, CNF n. 141/2020, CNF n. 130/2020, CNF n. 156/2019, CNF n. 81/2018, CNF n. 561/2018, CNF n. 245/2017, CNF n. 275/2016, CNF n. 15/2016, CNF n. 52/2013, CNF n. 16/2012, CNF n. 215/2005, CNF n. 203/2005, CNF. n. 82/2002, CNF. n. 52/2002, nonché Cass. n. 20383/2021, che ha superato il proprio precedente orientamento espresso con la sentenza n. 2506/2020.