Costituisce illecito disciplinare il comportamento dell’abogado che usi nella carta intestata della propria corrispondenza la dicitura “Studio Legale” omettendo il doveroso riferimento al titolo di origine nella lingua dello Stato membro di provenienza (art. 7 D.lgs. n. 96/2001), così ingenerando equivoci e confusione in relazione al possesso di un titolo abilitativo (quello di avvocato) non posseduto nello Stato membro ospitante.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Standoli), sentenza n. 164 del 3 ottobre 2022
NOTA:
In senso conforme, CNF n. 115/2014 e n. 104/2018. Per l’analoga fattispecie riferita ai praticanti avvocati, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Stoppani, rel. Virgintino), sentenza n. 90 del 13 giugno 2022, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Cricrì, rel. Mariani Marini), sentenza del 21 settembre 2007, n. 115, nonché Consiglio Nazionale Forense (rel. Picchioni), parere del 16 marzo 2011, n. 41, nonché Consiglio Nazionale Forense (rel. Picchioni), parere del 21 settembre 2011, n. 86.