Categoria: Giurisprudenza CNF

  • La produzione in giudizio di corrispondenza riservata è un illecito istantaneo

    Ai fini della prescrizione dell’azione disciplinare, la violazione del divieto di cui all’art. 48 cdfArt. 48 cdf – Divieto di produrre la corrispondenza scambiata con il collegaL’avvocato non deve produrre, riportare in atti processuali o riferire in giudizio la corrispondenza intercorsa esclusivamente tra colleghi qualificata come riservata, nonché quella contenente propost…Leggi il testo completo → è un illecito deontologico di carattere istantaneo, che si consuma ed esaurisce al momento stesso della produzione in giudizio della corrispondenza riservata tra colleghi.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Arnau), sentenza n. 2 del 22 gennaio 2024

    NOTA:
    In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Consales), sentenza n. 148 dell’11 luglio 2023, Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Di Giovanni), sentenza n. 221 del 25 novembre 2022, nonché Consiglio Nazionale Forense (pres. Stoppani, rel. Corona), sentenza n. 18 del 1 febbraio 2021. Deve quindi ritenersi superato il precedente orientamento (secondo cui la produzione in giudizio di corrispondenza riservata sarebbe invece un illecito deontologico permanente o continuato,) sostenuto dalla giurisprudenza più risalente, tra cui: Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 26 settembre 2014, n. 117, Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 24 luglio 2014, n. 101, Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 7 ottobre 2013, n. 170.

  • La nuova prescrizione dell’azione disciplinare segue criteri di matrice penalistica (e non più civilistici)

    Nel nuovo ordinamento professionale forense (L. n. 247/2012), che sotto questo profilo segue criteri di matrice penalistica, l’azione disciplinare si prescrive nel termine di sei anni dal fatto (art. 56, co. 1) e in nessun caso, quindi al di là degli effetti della sospensione e dell’interruzione, il termine stesso può essere prolungato di oltre un quarto (art. 56, co. 3), cioè sette anni e mezzo dal fatto di rilevanza deontologica; ciò, a differenza della disciplina previgente (art. 51 RDL n. 1578/1933), la quale era invece ispirata a un criterio di natura civilistica, secondo cui la prescrizione, una volta interrotta, riprendeva a decorrere nuovamente per altri cinque anni.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Arnau), sentenza n. 2 del 22 gennaio 2024

  • La prescrizione disciplinare non può essere interrotta per più di 7 anni e mezzo

    Ai sensi dell’art. 56 L. n. 247/2012, l’azione disciplinare si prescrive nel termine di sei anni (comma 1), che decorre dalla commissione del fatto o dalla cessazione della sua permanenza; l’interruzione della prescrizione fa decorrere un nuovo termine di cinque anni (comma 3), ma in nessun caso il termine prescrizionale complessivo può essere superiore a sette anni e sei mesi, scomputato il tempo delle eventuali sospensioni.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Arnau), sentenza n. 2 del 22 gennaio 2024

  • La prescrizione dell’azione disciplinare è rilevabile d’ufficio

    La prescrizione dell’azione disciplinare è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, anche in sede di legittimità, a causa della natura pubblicistica della materia e dell’interesse superindividuale dello Stato e della comunità intermedia, quale l’ordine professionale.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Arnau), sentenza n. 2 del 22 gennaio 2024

  • Domanda di cancellazione dall’albo: gli effetti decorrono, normalmente, dalla delibera del COA ma possono retroagire ad un momento precedente solo ove non pregiudichino la certezza delle posizioni giuridiche coinvolte

    Gli effetti del provvedimento di cancellazione dall’Albo/Registro/Elenco operano normalmente a partire dal momento dell’assunzione della relativa delibera da parte del Consiglio dell’ordine, che tuttavia può discrezionalmente e prudenzialmente disporre la retroattività degli effetti stessi alla data di presentazione della domanda, secondo modalità tali da non pregiudicare la certezza delle posizioni giuridiche coinvolte, ed in primo luogo l’affidamento dei clienti circa la condizione di appartenenza all’albo del professionista. Infatti, sarebbe viziato da eccesso di potere per irragionevolezza un provvedimento che, accogliendo un’istanza in tal senso dell’iscritto, ne disponesse la cancellazione con decorrenza da un momento eccessivamente risalente nel tempo, con evidenti possibili conseguenze negative in ordine alla tutela dei soggetti che avessero fatto ricorso alle prestazioni professionali dell’avvocato iscritto (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato il ricorso avverso la delibera del COA con la quale era stata disposta la cancellazione dall’albo con decorrenza dalla data della domanda del 2022 e rigettata la richiesta di retrodatazione al 2001, anno in cui la Cassa forense aveva rilevato nei suoi confronti l’incompatibilità tra l’esercizio della professione forense e lattività di dipendente privato).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Santinon), sentenza n. 350 del 29 dicembre 2023

    NOTA:
    In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, Giraudo), sentenza n. 162 del 25 luglio 2023, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Scarano), sentenza n. 35 del 25 marzo 2023, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Cosimato), sentenza n. 187 del 21 ottobre 2022, Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Corona), sentenza n. 269 del 31 dicembre 2021, Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Secchieri), sentenza n. 20 del 1 febbraio 2021 nonché Consiglio nazionale forense, parere n. 41 del 17 ottobre 2022 e Consiglio Nazionale Forense, parere del 4 luglio 2001, n. 53.

  • Sulla cancellazione dall’albo dell’avvocato sottoposto a procedura concorsuale

    Deve disporsi la cancellazione dall’albo dell’avvocato dichiarato fallito in proprio e quale socio illimitatamente responsabile di una snc, ai sensi dell’art. 17 L. 247/2012 sotto il profilo della perdita del requisito della condotta irreprensibile nonché dell’art. 18, lett. c), a mente della quale l’iscrizione nell’Albo è incompatibile “con la qualità di socio illimitatamente responsabile o di amministratore di società di persone, aventi quale finalità l’esercizio di attività di impresa commerciale, in qualunque forma costituite”.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Scarano), sentenza n. 349 del 29 dicembre 2023

  • Ne bis in idem e procedimento disciplinare

    Ai sensi degli artt. 6 CEDU, 4 Prot. 7 CEDU, 50 Carta di Nizza nonché alla luce del principio costituzionale del buon andamento della pubblica amministrazione (art 97 Cost.), nel procedimento disciplinare dinanzi al CDD trova applicazione il principio del ne bis in idem, che ricorre qualora una condotta determinata sotto il profilo fattuale, storico e temporale sia stata già in precedenza delibata nel merito dal Giudice sotto l’aspetto deontologico e si sia pertanto consumato il potere disciplinare in ordine al fatto contestato, a prescindere dalle eventuali differenti qualificazioni giuridiche. Peraltro, la preclusione all’esercizio dell’azione disciplinare discende dalla semplice coesistenza di due procedimenti per i medesimi fatti, ancorché non si sia ancora formato il giudicato nell’ambito del più remoto dei due.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Galletti), sentenza n. 346 del 29 dicembre 2023

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Arnau), sentenza n. 332 del 27 dicembre 2023, Consiglio Nazionale Forense sentenza (pres. Greco, rel. Pizzuto) n. 194 del 3 ottobre 2023, Consiglio Nazionale Forense (pres. De Michele, rel. Labriola) sentenza n. 273 del 29 luglio 2016 nonché, in sede di legittimità, Cass. n. n. 35462/2021, n. 9547/2021, n. 24896/2020, n. 2506/2020, n. 29878/2018, n. 19526/2018, n. 9910/2018, n. 25368/2014, n. 16283/2010. Contra, tuttavia, seppur specificamente riferita alla sola fase dinanzi ai Consigli territoriali, Corte di Cassazione (pres. Manna, rel. Graziosi), SS.UU, sentenza n. 10852 del 23 aprile 2021, secondo cui il ne bis in idem” sarebbe invece un principio di ordine pubblico processuale non “esportabile” nei procedimenti amministrativi in quanto ontologicamente diversi.

  • L’estinzione dell’impugnazione al CNF per rinuncia al ricorso

    La rinuncia all’impugnazione proposta da parte del ricorrente determina la immediata estinzione del relativo procedimento per cessazione della materia del contendere, non essendo a tal fine necessaria la sua accettazione da parte dell’appellato, con conseguente stabilizzazione della decisione gravata (nella specie, sanzione disciplinare).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Favi), sentenza n. 345 del 29 dicembre 2023

  • La nuova prescrizione dell’azione disciplinare segue criteri di matrice penalistica (e non più civilistici)

    Nel nuovo ordinamento professionale forense (L. n. 247/2012), che sotto questo profilo segue criteri di matrice penalistica, l’azione disciplinare si prescrive nel termine di sei anni dal fatto (art. 56, co. 1) e in nessun caso, quindi al di là degli effetti della sospensione e dell’interruzione, il termine stesso può essere prolungato di oltre un quarto (art. 56, co. 3), cioè sette anni e mezzo dal fatto di rilevanza deontologica; ciò, a differenza della disciplina previgente (art. 51 RDL n. 1578/1933), la quale era invece ispirata a un criterio di natura civilistica, secondo cui la prescrizione, una volta interrotta, riprendeva a decorrere nuovamente per altri cinque anni.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Arnau), sentenza n. 343 del 29 dicembre 2023

  • Le espressioni sconvenienti od offensive non sono scriminate dalla provocazione altrui

    L’avvocato ha il dovere di comportarsi, in ogni situazione, con la dignità e con il decoro imposti dalla funzione che l’avvocatura svolge nella giurisdizione e deve in ogni caso astenersi dal pronunciare espressioni sconvenienti od offensive (art. 52 cdfArt. 52 cdf – Divieto di uso di espressioni offensive o sconvenientiL’avvocato deve evitare espressioni offensive o sconvenienti negli scritti in giudizio e nell’esercizio dell’attività professionale nei confronti di colleghi, magistrati, controparti o terzi. La ritor…Leggi il testo completo →), la cui rilevanza deontologica non è peraltro esclusa dalla provocazione altrui, né dallo stato d’ira o d’agitazione che da questa dovesse derivare, che al più, rileva ai soli fini della determinazione della sanzione.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Consales, rel. Rivellino), sentenza n. 341 del 29 dicembre 2023