Categoria: Giurisprudenza CNF

  • L’omessa o tardiva fatturazione di compensi percepiti

    L’avvocato ha l’obbligo, sanzionato dagli art. 16 cdfArt. 16 cdf – Dovere di adempimento fiscale, previdenziale, assicurativo e contributivoL’avvocato deve provvedere agli adempimenti fiscali e previdenziali previsti dalle norme in materia. L’avvocato deve adempiere agli obblighi assicurativi previsti dalla legge. L’avvocato deve corrispo…Leggi il testo completo → e art. 29 cdfArt. 29 cdf – Richiesta di pagamentoL’avvocato, nel corso del rapporto professionale, può chiedere la corresponsione di anticipi, ragguagliati alle spese sostenute e da sostenere, nonché di acconti sul compenso, commisurati alla quantit…Leggi il testo completo → (già art. 15 cod. prev.), di emettere fattura tempestivamente e contestualmente alla riscossione dei compensi, restando irrilevante l’eventuale ritardo nell’adempimento in parola, non preso in considerazione dal codice deontologico.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Palma), sentenza n. 230 del 31 ottobre 2023

  • La suitas, quale elemento soggettivo (sufficiente) dell’illecito disciplinare

    Ai fini della sussistenza dell’illecito disciplinare, è sufficiente la volontarietà del comportamento dell’incolpato e, quindi, sotto il profilo soggettivo, è sufficiente la “suitas” della condotta intesa come volontà consapevole dell’atto che si compie, dovendo la coscienza e volontà essere interpretata in rapporto alla possibilità di esercitare sul proprio comportamento un controllo finalistico e, quindi, dominarlo. L’evitabilità della condotta, pertanto, delinea la soglia minima della sua attribuibilità al soggetto, intesa come appartenenza della condotta al soggetto stesso, a nulla rilevando la ritenuta sussistenza da parte del professionista di una causa di giustificazione o non punibilità.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Palma), sentenza n. 230 del 31 ottobre 2023

  • L’inadempimento al mandato professionale e le false o reticenti informazioni al cliente

    Integra inadempimento deontologicamente rilevante al mandato (art. 26 cdfArt. 26 cdf – Adempimento del mandatoL’accettazione di un incarico professionale presuppone la competenza a svolgerlo. L’avvocato, in caso di incarichi che comportino anche competenze diverse dalle proprie, deve prospettare al cliente e…Leggi il testo completo → già art. 38 cod. prev.) e violazione doveri di probità, dignità e decoro (art. 9 cdfArt. 9 cdf – Doveri di probità, dignità, decoro e indipendenzaL’avvocato deve esercitare l’attività professionale con indipendenza, lealtà, correttezza, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo costituzionale e sociale della di…Leggi il testo completo →, già art. 5 cod. prev. e art. 8 cod. prev.) la condotta dell’avvocato che, dopo avere accettato incarichi difensivi, abbia omesso di dare esecuzione al mandato professionale ed abbia fornito all’assistito, a seguito delle sue ripetute richieste, false indicazioni circa lo stato delle cause.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Palma), sentenza n. 230 del 31 ottobre 2023

  • Il principio del libero convincimento opera anche in sede disciplinare

    Anche in tema di procedimento disciplinare a carico degli avvocati, il giudice non ha l’obbligo di confutare esplicitamente le tesi non accolte né di effettuare una particolareggiata disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi, essendo sufficiente a soddisfare l’esigenza di adeguata motivazione che il raggiunto convincimento risulti da un esame logico e coerente, non di tutte le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie, bensì di quelle ritenute di per sé sole e idonee e sufficienti a giustificarlo; in altri termini non si richiede al giudice di merito di dar conto dell’esito dell’avvenuto esame di tutte le prove dedotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettategli, ma di fornire una motivazione logica ed adeguata della adottata decisione, evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla, ovvero la carenza di esse.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Corona), sentenza n. 227 del 25 ottobre 2023

  • Adempimento del mandato e costante obbligo informativo sullo stato della pratica

    L’obbligo di diligenza da osservare nell’adempimento dell’incarico impone all’avvocato di assolvere, sia all’atto del conferimento dell’incarico che nel corso del suo svolgimento, ai doveri di sollecitazione, dissuasione ed informazione del cliente, rappresentando tutte le questioni di fatto e di diritto ostative al raggiungimento del risultato, con onere della relativa prova della condotta a carico del professionista, in quanto deve ritenersi insufficiente il rilascio da parte del cliente di procure necessarie all’esercizio dello ius postulandi.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Napoli), sentenza n. 226 del 25 ottobre 2023

  • In dubio pro reo: il principio di presunzione di non colpevolezza vale anche in sede disciplinare

    Il procedimento disciplinare è di natura accusatoria, sicché va accolto il ricorso avverso la decisione del Consiglio territoriale allorquando la prova della violazione deontologica non si possa ritenere sufficientemente raggiunta, per mancanza di prove certe o per contraddittorietà delle stesse, giacché l’insufficienza di prova su un fatto induce a ritenere fondato un ragionevole dubbio sulla sussistenza della responsabilità dell’incolpato, che pertanto va prosciolto dall’addebito, in quanto per l’irrogazione della sanzione disciplinare non incombe all’incolpato l’onere di dimostrare la propria innocenza né di contestare espressamente le contestazioni rivoltegli, ma al Consiglio territoriale di verificare in modo approfondito la sussistenza e l’addebitabilità dell’illecito deontologico.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. De Benedittis), sentenza n. 224 del 25 ottobre 2023

  • Inammissibile l’impugnazione depositata al CNF anziché presso la segreteria del Consiglio locale

    E’ inammissibile il ricorso presentato direttamente al Consiglio Nazionale Forense anziché, come previsto dall’art. 59 r.d. 37/1934 (espressamente richiamato dall’art. 37, co. 1, L. n. 247/2012), presso la segreteria del Consiglio territoriale competente. La ratio è quella di consentire (ex art. 35 c. 2 Reg.to n. 2/2014 CNF) all’organo disciplinare (CDD) ed a quello custode dell’albo (COA) di avere contezza immediata o dell’esecutorietà della decisione o di una eventuale iniziativa idonea ad impedirla.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. D’Agostino), sentenza n. 222 del 25 ottobre 2023

  • Procedimento disciplinare: l’impugnazione del COA presuppone una delibera consiliare

    Avverso ogni decisione del Consiglio distrettuale di disciplina, il Consiglio dell’Ordine di appartenenza dell’incolpato può proporre impugnazione, stando in giudizio per mezzo del proprio Presidente, previa delibera collegiale con cui gli si dia mandato di rappresentare processualmente il COA e autorizzandolo a conferire procura alle liti ad un avvocato (o ad esso stesso trattandosi di avvocato)(1). Il difetto del predetto atto deliberativo non costituisce un difetto di autorizzazione suscettibile di regolarizzazione ex art. 182 cpc, che ammette la sanatoria unicamente nel caso di procure (esistenti) ma affette da nullità e non pure in caso di inesistenza della procura(2).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Giraudo), sentenza n. 221 del 25 ottobre 2023

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Giraudo), sentenza n. 223 del 25 ottobre 2023

    NOTE:
    (1) In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Berti Arnoaldi Veli), sentenza n. 138 dell’11 luglio 2023, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Secchieri), sentenza n. 219 del 25 novembre 2022, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Stoppani), sentenza n. 137 del 23 settembre 2022, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Standoli), sentenza n. 126 del 25 giugno 2022.
    (2) Su tale specifica questione, il CNF ha aderito alla interpretazione restrittiva data da Cass. SS.UU. n. 37434/2022, superando così il proprio precedente orientamento, espresso ad esempio nelle pronunce di cui alla nota precedente. In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. De Benedittis), sentenza n. 150 dell’11 luglio 2023, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Minervini), sentenza n. 149 dell’11 luglio 2023, Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Santinon), sentenza n. 130 del 5 luglio 2023 nonché Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Arnau), sentenza n. 132 del 5 luglio 2023.

  • Inammissibile l’impugnazione al CNF carente della specificità dei motivi del gravame

    La specificità dei motivi del gravame, necessaria al fine della ammissibilità del ricorso al CNF richiede l’indicazione chiara ed inequivoca, ancorchè succinta, delle ragioni di fatto e di diritto della doglianza, tale da consentire l’esatta identificazione dei limiti del devolutum e, quindi, delle questioni che si intendono sottoporre al riesame, con la conseguenza che va ritenuta inammissibile l’impugnazione generica che chieda una riforma della decisione gravata, senza individuare con chiarezza quali siano le statuizioni investite dal gravame stesso e quali siano le censure in concreto mosse alla motivazione di tale decisione.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Consales), sentenza n. 220 del 25 ottobre 2023

  • All’impugnazione al CNF non si applica l’art. 342 cpc

    Il ricorso proposto innanzi al Consiglio Nazionale Forense avverso la decisione emessa dal Consiglio distrettuale di disciplina deve contenere, a norma dell’art. 59 del r.d. n. 37 del 1934, l’enunciazione specifica dei motivi su cui si fonda, ma non soggiace al disposto dell’art. 342 c.p.c. sull’atto di appello; invero, mentre ai fini del rispetto dell’art. 342 c.p.c. è necessario che l’impugnazione contenga, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, affinché sia rispettato il precetto di cui al cit. art. 59 è invece sufficiente che il ricorso al Consiglio Nazionale Forense precisi il contenuto e la portata delle censure mosse al provvedimento impugnato, in modo che resti individuato il “thema decidendum” sottoposto all’esame del giudice disciplinare.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Consales), sentenza n. 220 del 25 ottobre 2023

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Corte di Cassazione (pres. Tirelli, rel. Giusti), SS.UU, sentenza n. 34476 del 27 dicembre 2019.