In tema di procedimento disciplinare a carico di avvocati, il giudice della deontologia ha il potere di valutare la convenienza a procedere all’esame di tutti o di parte dei testimoni ammessi, e, quindi, di revocare l’ordinanza ammissiva e di dichiarare chiusa la prova, quando ritenga superflua la loro ulteriore assunzione perché in possesso, attraverso la valutazione delle risultanze acquisite, di elementi sufficienti a determinare l’accertamento completo dei fatti da giudicare.
Categoria: Giurisprudenza CNF
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Istruttoria esperita in sede penale: il principio delle cc.dd. prove atipiche vale anche in sede disciplinare
Anche in sede disciplinare opera il principio di “acquisizione della prova”, in forza del quale un elemento probatorio, legittimamente acquisito, una volta introdotto nel processo, è acquisito agli atti e, quindi, è ben utilizzabile da parte del giudice al fine della formazione del convincimento. Conseguentemente, le risultanze probatorie acquisite, pur se formate in un procedimento diverso ed anche tra diverse parti, sono utilizzabili da parte del giudice disciplinare, ferma la libertà di valutarne la rilevanza e la concludenza ai fini del decidere, senza che, tuttavia, si possa negare ad esse pregiudizialmente ogni valore probatorio solo perché non “replicate” e “confermate” in sede disciplinare. Ciò, peraltro, non incide in alcun modo sul diritto di difesa dell’incolpato il quale, nel corso del procedimento, può: a) produrre documenti; b) interrogare o far interrogare i testimoni indicati; c) rendere dichiarazioni e, ove lo chieda o vi acconsenta, sottoporsi all’esame della sezione competente per il dibattimento; d) avere la parola per ultimo, prima del proprio difensore.
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Procedimento disciplinare: il giudice della deontologia non ha l’obbligo di confutare esplicitamente le tesi non accolte
Anche in tema di procedimento disciplinare a carico degli avvocati, il giudice non ha l’obbligo di confutare esplicitamente le tesi non accolte né di effettuare una particolareggiata disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi, essendo sufficiente a soddisfare l’esigenza di adeguata motivazione che il raggiunto convincimento risulti da un esame logico e coerente , non di tutte le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie, bensì di quelle ritenute di per sé sole e idonee e sufficienti a giustificarlo; in altri termini non si richiede al giudice di merito di dar conto dell’esito dell’avvenuto esame di tutte le prove dedotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettategli, ma di fornire una motivazione logica ed adeguata della adottata decisione, evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla, ovvero la carenza di esse.
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Procedimento disciplinare: la rilevanza probatoria delle dichiarazioni dell’esponente
L’attività istruttoria espletata dal consiglio territoriale deve ritenersi correttamente motivata allorquando la valutazione disciplinare sia avvenuta non già solo esclusivamente sulla base delle dichiarazioni dell’esponente o di altro soggetto portatore di un interesse personale nella vicenda, ma altresì dall’analisi delle risultanze documentali acquisite agli atti, che rappresentano certamente il criterio logico-giuridico inequivocabilmente a favore della completezza e definitività della istruttoria. In ogni caso, nulla vieta all’organo disciplinare di affermare la responsabilità per illecito deontologico sulla scorta delle sole dichiarazioni testimoniali del soggetto nei cui confronti quegli illeciti sono stati posti in essere, purchè queste appaiano coerenti, congrue, credibili e non siano contraddette da altre acquisizioni ovvero da argomenti logici di rilievo.
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Principio del libero convincimento in sede disciplinare: il Giudice della deontologia valuta discrezionalmente la conferenza e la rilevanza delle prove dedotte
Il Giudice della deontologia ha ampio potere discrezionale nel valutare la conferenza e la rilevanza delle prove dedotte in virtù del principio del libero convincimento, con la conseguenza che la decisione assunta in base alle testimonianze ed agli atti acquisiti in conseguenza degli esposti deve ritenersi legittima, allorquando risulti coerente con le risultanze documentali acquisite al procedimento, né determina nullità del provvedimento la mancata audizione di testimonianze ininfluenti ai fini del giudizio, per essere il collegio già pervenuto all’accertamento completo dei fatti da giudicare attraverso la valutazione delle risultanze acquisite in sede di istruttoria.
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Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Pescara chiede un parere circa l’applicabilità agli Ordini degli avvocati della normativa in materia di “Whistleblowing”.
Come correttamente rilevato dal Consiglio dell’Ordine richiedente, la legge n. 112 del 2023, di conversione del d. l. 75 del 2023, ha introdotto nel comma 2-bis dell’art. 2 del d. l. 101 del 2013 il seguente inciso “Ogni altra disposizione diretta alle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non si applica agli ordini, ai collegi professionali e ai relativi organismi nazionali, in quanto enti aventi natura associativa, che sono in equilibrio economico e finanziario, salvo che la legge non lo preveda espressamente”.
Altrettanto correttamente, viene rilevato che il d.lgs. n. 24 del 10 marzo 2023 riguardante “la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”, entrato in vigore il 30 marzo 2023 stabilisce che l’obbligo di predisporre i canali di segnalazione interna grava sui seguenti soggetti del settore pubblico:- le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza o regolazione;
- gli enti pubblici economici, gli organismi di diritto pubblico di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- i concessionari di pubblico servizio, le società a controllo pubblico e le società in house, così come definite, rispettivamente, dall’articolo 2, comma 1, lettere m) e o), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, anche se quotate.
Ne deriva la piena applicabilità al caso di specie della clausola normativa sopra riportata, giacché appunto la normativa in questione richiama gli enti di cui all’art. 1, co. 2, TU pubbl. imp., ma non menziona espressamente ordini e collegi professionali.
È altrettanto vero che l’Autorità Nazionale Anticorruzione nella delibera 311 del 2013 recante Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne, afferma quanto segue: “Con riferimento agli enti pubblici non economici è comunque necessario considerare le disposizioni normative e statutarie, nonché gli indici elaborati dalla giurisprudenza (ad esempio gli ordini professionali ove qualificati come tali a livello legislativo” (cfr. pagina 11 della delibera cit.).
Il tenore letterale di quanto riportato, diversamente da quanto ritiene il Consiglio dell’Ordine di Pescara, non porta a ritenere che l’Autorità abbia esteso agli Ordini ed ai collegi professionali gli obblighi in materia di tutela del cd. whistleblower.
Se, dunque, in linea di principio deve ritenersi che la normativa in materia di “Whistleblowing” non si applichi di per sé agli ordini professionali, ciò non significa che il segnalante non abbia diritto ad una adeguata tutela della propria posizione. Invero, l’obbligo di tutelare il soggetto segnalante (anche in capo agli Ordini ed ai Collegi professionali) era già preesistente. Deve rammentarsi, difatti, che la tutela del soggetto segnalante (whistleblower) era prevista dall’art. 54-bis del d. lgs. 165/2001. È stata riaffermata, poi, dalla legge 190 del 2012 e, fino alla entrata in vigore del d.lgs. 24 del 2023 (che per l’appunto ha abrogato l’art. 54-bis cit.), ha trovato albergo in diverse fonti sia di rango primario (cfr. l. 179 del 2017) che non (delibera ANAC n. 836 del 2016).
Ciò detto, è difficilmente negabile che la tutela del soggetto segnalante costituisca un principio di carattere generale pienamente compatibile con la natura giuridica degli Ordini e Collegi professionali che devono, ora, semplicemente valutare di porre in essere gli adeguamenti necessari a garantire in modo effettivo la tutela dei soggetti segnalanti nel quadro dei principi enunciati dalla nuova disciplina prevista dal d. lgs. 24/2023, atteso che, come sopra evidenziato, la normativa previgente (art. 54-bis D.Lgs. 165/2001, abrogato dal nuovo d.l.) già prescriveva l’adozione di sistemi di whistleblowing quali misure per il trattamento del rischio corruttivo e che tali misure sono state, nel tempo, fatto oggetto di diverse delibere dell’Autorità anche riferibili agli Ordini ed ai Collegi professionali (cfr. la delibera 836 del 2016 già cit.).
Tali adempimenti, tuttavia – posto che non è possibile predicare una diretta applicabilità agli Ordini professionali degli obblighi puntualmente previsti dalla nuova disciplina –, rimangono affidati alla discrezionalità dei Consigli dell’Ordine sulla base della normativa ad essi già applicabile in materia e degli ulteriori dispositivi che l’ordinamento già prevede in relazione alla tutela della riservatezza del personale.”Consiglio nazionale forense, parere n. 33 del 21 giugno 2024
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La sospensione cautelare non presuppone l’applicazione necessariamente contestuale della misura cautelare penale
Ai sensi dell’art. 60 L. n. 247/2012, la sospensione cautelare può essere disposta in caso di applicazione di misura cautelare detentiva o interdittiva irrogata in sede penale e non impugnata o confermata in sede di riesame o di appello, ma l’attualità di questa non condiziona necessariamente quella, giacché la stabilità della misura è l’unico elemento di diritto del provvedimento penale che costituisce presupposto di adozione della sospensione cautelare disciplinare, non anche l’attualità (Nel caso di specie, il GIP applicava la misura interdittiva del divieto temporaneo di esercitare la professione forense al professionista, che dapprima impugnava l’ordinanza e poi rinunciava al gravame. Successivamente, il CDD deliberava, a carico del medesimo, l’applicazione della sospensione cautelare, che l’avvocato impugnava. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato il ricorso).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Corona), sentenza n. 128 del 8 aprile 2024
NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Caia), sentenza n. 241 del 31 dicembre 2018, nonché Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Logrieco), sentenza del 25 ottobre 2018, n. 130. -
Sospensione cautelare: il CDD ha il potere-dovere di valutare motivatamente lo strepitus fori
Secondo una interpretazione sistematica, storica e teleologica deve ritenersi che il c.d. strepitus fori costituisca tuttora presupposto della nuova sospensione cautelare, la quale pertanto non consegue automaticamente o di diritto al solo verificarsi delle fattispecie tipiche e tassative di sua ammissibilità (artt. 60 L. n. 247/2012 e 32 Reg. CNF n. 2/2014), ma è comunque rimessa al potere-dovere del CDD di valutare in concreto e motivatamente l’eventuale clamore suscitato dalle imputazioni penali, in una dimensione oggettiva di rilevante esteriorizzazione e non solo nello stretto ambiente professionale.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Corona), sentenza n. 128 del 8 aprile 2024
NOTA:
In senso conforme, per tutte, Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Corona), sentenza n. 141 del 17 luglio 2021. -
Il dovere di verità dell’avvocato sussiste anche fuori dal processo
Stante la c.d. “tendenziale” tipicità dell’illecito deontologico, l’art. 50 cdfArt. 50 cdf – Dovere di veritàL’avvocato non deve introdurre nel procedimento prove, elementi di prova o documenti che sappia essere falsi. L’avvocato non deve utilizzare nel procedimento prove, elementi di prova o documenti prodo…Leggi il testo completo → (che disciplina il dovere di verità dell’avvocato nel processo stabilendo il divieto di ivi introdurre elementi di prova o documenti che egli sappia essere falsi) può costituire valido criterio e quindi parametro per la repressione di illeciti disciplinari atipici aventi analoghe caratteristiche, come nel caso in cui i falsi riguardino atti e documenti estranei al processo, e ciò alla luce dei principi generali di cui agli artt. 1 co. 3, 9 e 11 del CDF, i quali evocano la funzione sociale, nonché i doveri di lealtà, probità, correttezza e decoro dell’avvocato (Nel caso di specie, l’avvocato aveva consegnato al cliente un verbale di udienza e ben due assegni falsi).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Gagliano), sentenza n. 127 del 8 aprile 2024
NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Amadei), sentenza n. 9 del 15 aprile 2019 -
Inadempimento del mandato e false informazioni al cliente
Viene meno ai doveri di diligenza, dignità, correttezza e decoro della professione forense l’avvocato che non dia corso al mandato ricevuto e ometta di informare il cliente sullo stato della pratica.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Gagliano), sentenza n. 127 del 8 aprile 2024