A richiesta, l’avvocato deve fornire al cliente l’elenco dettagliato delle attività eseguite in esecuzione del mandato

Ai sensi dell’art. 29 co. 2 cdfArt. 29 cdf – Richiesta di pagamentoL’avvocato, nel corso del rapporto professionale, può chiedere la corresponsione di anticipi, ragguagliati alle spese sostenute e da sostenere, nonché di acconti sul compenso, commisurati alla quantit…Leggi il testo completo →, l’avvocato deve dettagliare al cliente, che ne faccia richiesta, la nota dettagliata delle prestazioni eseguite nell’espletamento del mandato, non essendo a tal fine sufficiente la generica indicazione di vaga attività professionale, a pena di sanzione disciplinare.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Germanà Tascona), sentenza n. 230 del 31 maggio 2024

Classificazione

– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 230 del 31 Maggio 2024 (respinge) (avvertimento)
– Consiglio territoriale: CDD Bologna, delibera del 16 Luglio 2019 (censura)