Configura violazione dell’art. 52 cdfArt. 52 cdf – Divieto di uso di espressioni offensive o sconvenientiL’avvocato deve evitare espressioni offensive o sconvenienti negli scritti in giudizio e nell’esercizio dell’attività professionale nei confronti di colleghi, magistrati, controparti o terzi. La ritor…Leggi il testo completo →, definire le controparti “gaglioffi nullafacenti”, “manipolo di cialtroni” e “parassiti sociali”, giacché il diritto di sostenere le proprie ragioni non giustifica l’uso di espressioni esorbitanti e gratuitamente offensive, ispirate da un ardore espositivo che non può essere aderente ai doveri di probità, dignità e decoro ai quali l’avvocato deve comunque conformarsi (Nel caso di specie, in sede disciplinare l’avvocato aveva precisato che “Nessuna parola utilizzata è stata scelta in maniera casuale” e che “ogni espressione è stata soppesata ed impiegata nella consapevolezza del suo significato”).
Categoria: Giurisprudenza CNF
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Procedimento disciplinare: l’accertamento definitivo dei fatti in sede penale
La sentenza penale irrevocabile di condanna ha efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare quanto all’accertamento del fatto, alla sua eventuale illiceità penale ed all’affermazione che l’imputato lo ha commesso (art. 653 co. 1-bis cpp), pur restando di competenza del giudice disciplinare verificare se il comportamento accertato sia deontologicamente sanzionabile, alla luce dell’autonomia dei rispettivi ordinamenti, penale e disciplinare (art. 54 co. 1 L. n. 247/2012).
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Cancellazione dall’albo: gli effetti decorrono dalla delibera COA (ma possono prudenzialmente retroagire alla data di presentazione della relativa domanda)
Gli effetti del provvedimento di cancellazione dall’Albo/Registro/Elenco operano normalmente a partire dal momento dell’assunzione della relativa delibera da parte del Consiglio dell’ordine, che tuttavia può discrezionalmente e prudenzialmente disporre la retroattività degli effetti stessi alla data di presentazione della domanda, secondo modalità tali da non pregiudicare la certezza delle posizioni giuridiche coinvolte, ed in primo luogo l’affidamento dei clienti circa la condizione di appartenenza all’albo del professionista.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Secchi Tarugi), sentenza n. 322 del 16 settembre 2024
NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Cancellario), sentenza n. 95 del 27 marzo 2024, Consiglio Nazionale Forense (pres. Corona Patrizia, rel. Santinon Federica), sentenza n. 350 del 29 Dicembre 2023, Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, Giraudo), sentenza n. 162 del 25 luglio 2023, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Scarano), sentenza n. 35 del 25 marzo 2023, Consiglio Nazionale Forense (pres. Corona Patrizia, rel. Cosimato Aniello), sentenza n. 187 del 21 Ottobre 2022, Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Corona), sentenza n. 269 del 31 dicembre 2021 nonché Consiglio nazionale forense, parere n. 41 del 17 ottobre 2022, Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi Maria, rel. Secchieri Carla), sentenza n. 20 del 01 Febbraio 2021 e Consiglio Nazionale Forense, parere del 4 luglio 2001, n. 53. -
Esercizio della professione in periodo di sospensione: l’illecito presuppone la consapevolezza (effettiva o presunta ex lege) del provvedimento inibitorio
La violazione dell’art. 36 cdfArt. 36 cdf – Divieto di attività professionale senza titolo e di uso di titoli inesistentiCostituisce illecito disciplinare l'uso di un titolo professionale non conseguito ovvero lo svolgimento di attività in mancanza di titolo o in periodo di sospensione. Costituisce altresì illecito disc…Leggi il testo completo → (Divieto di attività professionale senza titolo e di uso di titoli inesistenti) presuppone la conoscenza effettiva o quantomeno presunta ex lege del provvedimento di sospensione, sicché deve mandarsi assolto l’avvocato sospeso che abbia esercitato la professione prima di aver avuto notizia del provvedimento inibitorio. Infatti, ancorché per integrare un illecito disciplinare sotto il profilo soggettivo sia sufficiente la c.d. suitas (ovvero la volontà consapevole dell’atto che si compie, non risultando necessaria, ai fini dell’imputabilità dell’infrazione disciplinare, la consapevolezza dell’illegittimità della condotta), tale principio non può ricomprendere le ipotesi in cui l’interessato abbia posto in essere la condotta ritenuta illecita senza avere neppure la consapevolezza di trovarsi nelle condizioni previste dalla norma deontologica violata, per non avere ricevuto notizia del provvedimento inibitorio prima dell’attività professionale esercitata in regime di sospensione (Nella specie, l’incolpato era stato sanzionato perché aveva effettuato due accessi in visita ad un detenuto, nella qualità di difensore di fiducia, ancorché sospeso in via amministrativa dal COA di appartenenza per mancato pagamento della quota annuale di iscrizione all’Albo. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF, rilevato che, al momento dell’illecito contestato, l’incolpato non aveva avuto contezza del provvedimento di sospensione perché ancora in fase di notifica, ha accolto il ricorso).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Stefanì), sentenza n. 321 del 16 settembre 2024
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Procedimento disciplinare e attività istruttoria in sede d’appello: il CNF può procedere, anche d’ufficio, a tutte le ulteriori indagini ritenute necessarie per l’accertamento della verità
In tema di procedimento disciplinare, similmente a quanto avviene nel giudizio penale (artt. 507 e 603 cod. proc. pen.), il Consiglio nazionale forense ha la facoltà di disporre, su richiesta delle parti o di ufficio, l’assunzione di nuovi mezzi di prova ove lo ritenga necessario ai fini dell’accertamento dei fatti (art. 63 RDL n. 37/1934, tuttora vigente ex art. 37, co. 1, L. n. 247/2012). Difatti, ai fini della condanna disciplinare, la prova della responsabilità dell’incolpato deve essere raggiunta oltre ogni ragionevole dubbio, sicché deve ritenersi ammissibile l’istanza istruttoria avanzata per la prima volta innanzi al Consiglio Nazionale Forense, soprattutto nel caso in cui la ricostruzione dei fatti operata dalla decisione di primo grado abbia condotto alla condanna dell’incolpato, là dove sulla base delle nuove prove possa invece giungersi ad una pronuncia in appello di segno opposto.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Stefanì), sentenza n. 321 del 16 settembre 2024
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Il comportamento processuale dell’incolpato, che ammetta la propria responsabilità, può mitigare la sanzione disciplinare
L’ammissione della propria responsabilità disciplinare da parte del professionista incolpato in sede di procedimento dinanzi al Consiglio territoriale non può non essere valorizzata nell’ambito del complessivo giudizio relativo alla personalità dell’incolpato ai fini della determinazione della giusta sanzione, attestando la consapevolezza della contrarietà della condotta contestata alle regole del corretto agire professionale e di conseguente sanzionabilità dello stessa, nella prospettiva di non ripetere siffatti comportamenti.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Pizzuto), sentenza n. 320 del 16 settembre 2024
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La determinazione della sanzione disciplinare non è frutto di un mero calcolo matematico
La determinazione della sanzione disciplinare non è frutto di un mero calcolo matematico, ma è conseguenza della complessiva valutazione dei fatti (art. 21 cdfArt. 21 cdf – Potestà disciplinareSpetta agli Organi disciplinari la potestà di applicare, nel rispetto delle procedure previste dalle norme, anche regolamentari, le sanzioni adeguate e proporzionate alla violazione deontologica comme…Leggi il testo completo →), avuto riguardo alla gravità dei comportamenti contestati, al grado della colpa o all’eventuale sussistenza del dolo ed alla sua intensità, al comportamento dell’incolpato precedente e successivo al fatto, alle circostanze -soggettive e oggettive- nel cui contesto è avvenuta la violazione, ai precedenti disciplinari, al pregiudizio eventualmente subito dalla parte assistita e dal cliente, nonché a particolari motivi di rilievo umano e familiare, come pure alla buona fede del professionista.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Pizzuto), sentenza n. 320 del 16 settembre 2024
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Trattenimento di somme spettanti al cliente: la rilevanza deontologica prescinde dalla sua eventuale liceità civile o penale
L’avvocato è tenuto a mettere immediatamente a disposizione della parte assistita le somme riscosse per conto di questa e di rendergliene conto (art. 31 cdfArt. 31 cdf – CompensazioneL’avvocato deve mettere immediatamente a disposizione della parte assistita le somme riscosse per conto della stessa. L’avvocato ha diritto di trattenere le somme da chiunque ricevute a rimborso delle…Leggi il testo completo →), a pena di illecito deontologico, che prescinde dalla sussistenza o meno di eventuali rilievi della condotta stessa dal punto di vista penalistico (appropriazione indebita) o civilistico (compensazione), posto che l’ordinamento forense, solo in minima parte influenzato dagli altri, ha nella propria autonomia meccanismi diversi per valutare il disvalore attribuito alla condotta e la sua gravità. Infatti, le ragioni e i principi che presiedono al procedimento disciplinare hanno ontologia diversa rispetto a quelli che attengono al governo dei diritti soggettivi, riguardando la condotta del professionista quale delineata attraverso l’elaborazione del codice deontologico forense e quale risultante dal dovere di correttezza e lealtà che deve informare il comportamento dello stesso; diversi sono i presupposti e le finalità che sottendono all’esercizio disciplinare e che con il provvedimento amministrativo si perseguono; diversa è l’esigenza di moralità che è tutelata nell’ambito professionale. L’illiceità disciplinare del comportamento posto in essere dal professionista deve, pertanto, essere valutata solo in relazione alla sua idoneità a ledere la dignità e il decoro professionale, a nulla rilevando l’eventualità che tali comportamenti non siano configurabili anche come illeciti civili o penali.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Pizzuto), sentenza n. 320 del 16 settembre 2024
NOTA:
In senso conforme, Corte di Cassazione (pres. Virgilio, rel. Falabella), SS.UU, sentenza n. 11168 del 6 aprile 2022. -
Illecito trattenere le somme spettanti al cliente, oltre il tempo strettamente necessario
Vìola il dovere di puntualità e diligenza nella gestione del denaro altrui (art. 31 cdfArt. 31 cdf – CompensazioneL’avvocato deve mettere immediatamente a disposizione della parte assistita le somme riscosse per conto della stessa. L’avvocato ha diritto di trattenere le somme da chiunque ricevute a rimborso delle…Leggi il testo completo →), l’avvocato che trattiene, oltre il tempo strettamente necessario, le somme spettanti al cliente.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Pizzuto), sentenza n. 320 del 16 settembre 2024
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La cancellazione dell’incolpato dall’albo nelle more del giudizio di impugnazione avanti al CNF
Qualora, nelle more del giudizio di impugnazione della sanzione disciplinare irrogata dal CDD, l’incolpato sia cancellato dall’albo o registro forense (nella specie, a seguito di radiazione irrogatagli in altro procedimento disciplinare e nelle more divenuta definitiva), deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere, giacché la potestas disciplinare è strettamente ed indissolubilmente collegata alla iscrizione negli albi o nei suoi Registri allegati. In tal caso, l’estinzione del giudizio di impugnazione comporta la stabilizzazione del provvedimento amministrativo pronunciato dal CDD, sicché la sanzione disciplinare diventa definitiva sia pur non eseguibile, non risultando l’incolpato più iscritto all’albo o registro.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Pizzuto), sentenza n. 316 del 5 settembre 2024
NOTA:
In senso conforme, da ultimo, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Cassi), sentenza n. 303 del 23 luglio 2024.