E’ inammissibile il ricorso sottoscritto personalmente da professionista che, al tempo della sua proposizione, sia privo dello jus postulandi perché sospeso con provvedimento esecutivo, nel qual caso l’impugnazione dovrà essere necessariamente proposta a mezzo di avvocato iscritto all’albo delle giurisdizioni superiori, munito di procura speciale (Nel caso di specie, l’incolpato aveva proposto ricorso al CNF in proprio avverso la sanzione della radiazione irrogatagli dal CDD. Il CNF, rilevato che, al momento della proposizione del ricorso, l’incolpato era sospeso dalla professione in forza di altra sanzione divenuta nelle more definitiva, ha dichiarato l’inammissibilità dell’impugnazione per difetto di jus postulandi).
Categoria: Giurisprudenza CNF
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In dubio pro reo: il principio di presunzione di non colpevolezza vale anche in sede disciplinare
Il procedimento disciplinare è di natura accusatoria, sicché va accolto il ricorso avverso la decisione del Consiglio territoriale allorquando la prova della violazione deontologica non si possa ritenere sufficientemente raggiunta, per mancanza di prove certe o per contraddittorietà delle stesse, giacché l’insufficienza di prova su un fatto induce a ritenere fondato un ragionevole dubbio sulla sussistenza della responsabilità dell’incolpato, che pertanto va prosciolto dall’addebito, in quanto per l’irrogazione della sanzione disciplinare non incombe all’incolpato l’onere di dimostrare la propria innocenza né di contestare espressamente le contestazioni rivoltegli, ma al Consiglio territoriale di verificare in modo approfondito la sussistenza e l’addebitabilità dell’illecito deontologico.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Galletti), sentenza n. 325 del 20 settembre 2024
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L’illecito disciplinare non è scriminato dall’asserita buona fede
L’illecito disciplinare non è scriminato dall’asserita buona fede, giacché per l’imputabilità dell’infrazione è sufficiente la volontarietà con la quale è stato compiuto l’atto deontologicamente scorretto, a nulla rilevando la buona fede dell’incolpato ovvero le sue condizioni psico-fisiche, elementi dei quali si può tener conto solo nella determinazione concreta della sanzione.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Galletti), sentenza n. 325 del 20 settembre 2024
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Il principio del libero convincimento opera anche in sede disciplinare
Il Giudice della deontologia ha ampio potere discrezionale nel valutare la conferenza e la rilevanza delle prove dedotte in virtù del principio del libero convincimento, con la conseguenza che la decisione assunta in base alle testimonianze ed agli atti acquisiti in conseguenza degli esposti deve ritenersi legittima, allorquando risulti coerente con le risultanze documentali acquisite al procedimento, né determina nullità del provvedimento la mancata audizione di testimonianze ininfluenti ai fini del giudizio, per essere il collegio già pervenuto all’accertamento completo dei fatti da giudicare attraverso la valutazione delle risultanze acquisite in sede di istruttoria.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Galletti), sentenza n. 325 del 20 settembre 2024
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L’omessa partecipazione all’udienza costituisce illecito deontologico istantaneo
In difetto di un legittimo impedimento, ovvero di una comprovata strategia difensiva concordata con il cliente (con relativo onere probatorio a carico di chi intenda addurla), pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante il difensore che, per “non scusabile e rilevante trascuratezza” (art. 26 cdfArt. 26 cdf – Adempimento del mandatoL’accettazione di un incarico professionale presuppone la competenza a svolgerlo. L’avvocato, in caso di incarichi che comportino anche competenze diverse dalle proprie, deve prospettare al cliente e…Leggi il testo completo →), non partecipi all’udienza né nomini un proprio sostituto processuale o di udienza, a nulla rilevando, peraltro, l’eventuale assenza di concrete conseguenze negative o addirittura la presenza di vantaggi per il proprio assistito giacché ciò non varrebbe a privare di disvalore il comportamento negligente del professionista, e tutto ciò a prescindere dall’eventuale irrilevanza penale della condotta ai fini del reato di abbandono di difesa. Inoltre, con particolar riferimento alla prescrizione dell’azione disciplinare, tale particolare inadempimento al mandato è un illecito deontologico di natura istantanea e non permanente.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Galletti), sentenza n. 325 del 20 settembre 2024
NOTA:
In senso conforme, CNF n. 302/2024, CNF n. 124/2024, CNF n. 52/2014, CNF n. 190/2023, CNF n. 127/2023, CNF n. 175/2022, CNF n. 121/2022, CNF n. 120/2022, CNF n. 107/2022, CNF n. 74/2022, CNF n. 18/2022, CNF n. 198/2021, CNF n. 23/2021, CNF n. 2/2020, CNF n. 267/2016, CNF n. 79/2013. -
La “dimenticanza” non deroga all’obbligo di dare istruzioni e informazioni al collega
La “dimenticanza” non può costituire esimente e perciò derogare all’obbligo di dare istruzioni e informazioni al collega (art. 47 cdfArt. 47 cdf – Obbligo di dare istruzioni e informazioni al collegaL’avvocato deve dare tempestive istruzioni al collega corrispondente e questi, del pari, è tenuto a dare al collega sollecite e dettagliate informazioni sull’attività svolta e da svolgere. L’elezione…Leggi il testo completo →).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Galletti), sentenza n. 325 del 20 settembre 2024
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La suitas, quale elemento soggettivo (sufficiente) dell’illecito disciplinare
Al fine di integrare l’illecito disciplinare sotto il profilo soggettivo è sufficiente l’elemento psicologico della suità della condotta inteso come volontà consapevole dell’atto che si compie, giacché ai fini dell’imputabilità dell’infrazione disciplinare non è necessaria la consapevolezza dell’illegittimità dell’azione, dolo generico e specifico, essendo sufficiente la volontarietà con la quale l’atto deontologicamente scorretto è stato compiuto ovvero omesso.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Galletti), sentenza n. 325 del 20 settembre 2024
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Il CNF può integrare, in sede di appello, la motivazione della decisione del Consiglio territoriale
La mancanza di adeguata motivazione non costituisce motivo di nullità della decisione del Consiglio territoriale, in quanto, alla motivazione carente, il Consiglio Nazionale Forense, giudice di appello, può apportare le integrazioni che ritiene necessarie, ivi compresa una diversa qualificazione alla violazione contestata. Il C.N.F. è infatti competente quale giudice di legittimità e di merito, per cui l’eventuale inadeguatezza, incompletezza e addirittura assenza della motivazione della decisione di primo grado, può trovare completamento nella motivazione della decisione in secondo grado in relazione a tutte le questioni sollevate nel giudizio sia essenziali che accidentali.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Galletti), sentenza n. 325 del 20 settembre 2024
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L’omesso adempimento al mandato costituisce illecito permanente
Ai fini della prescrizione dell’azione disciplinare, l’omesso adempimento al mandato (art. 26 cdfArt. 26 cdf – Adempimento del mandatoL’accettazione di un incarico professionale presuppone la competenza a svolgerlo. L’avvocato, in caso di incarichi che comportino anche competenze diverse dalle proprie, deve prospettare al cliente e…Leggi il testo completo →) costituisce illecito permanente(1). In particolare, tale permanenza cessa nel momento in cui si conclude il mandato professionale, per suo svolgimento, rinuncia o revoca(2). (Nella specie trattavasi di omessa costituzione in giudizio nella fase inibitoria in appello ex art- 283 cpc).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Galletti), sentenza n. 325 del 20 settembre 2024
NOTE:
(1) In senso conforme, CNF n. 137/2024, CNF n. 190/2023, CNF n. 101/2023, CNF n. 28/2023, CNF n. 31/2023, CNF n. 106/2022, CNF n. 99/2022, CNF n. 92/2022, CNF n. 34/2021 ,CNF n. 241/2020, CNF n. 201/2012, CNF n. 205/2006.
(2) In senso conforme, CNF n. 315/2024, CNF n. 276/2022, CNF n. 199/2022, CNF n. 241/2020. -
Elezioni forensi: la ratio del divieto di terzo mandato consecutivo
In tema di elezioni forensi, la ratio del divieto di terzo mandato consecutivo (art. 3 L. n. 113/2017) è quella di assicurare la più ampia partecipazione degli iscritti all’esercizio delle funzioni di governo degli Ordini, favorendone l’avvicendamento nell’accesso agli organi di vertice.
Corte di Cassazione (pres. Cassano, rel. Iofrida), SS.UU., sentenza n. 30885 del 3 dicembre 2024