La pendenza di procedimento penale non comporta la sospensione necessaria del procedimento disciplinare poiché questo è perfettamente autonomo rispetto al primo, stante la diversità dei presupposti e delle finalità dell’uno e dell’altro, con la sola limitazione dell’indispensabilità logica dell’accertamento del fatto. (Rigetta ricorso contro decisione Consiglio Ordine Roma, 19 dicembre 1985).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Pontecorvo, rel. Ricciardi), decisione del 8 marzo 1988, n. 12