La funzione svolta dai C.O.A. nell’ambito del giudizio disciplinare ha natura amministrativa, e non giurisdizionale. Nell’esercizio dei suoi poteri, infatti, il Consiglio dell’Ordine esercita un’attività istituzionale non solo per la tutela della dignità della categoria e degli interessi dei propri membri, ma anche e soprattutto degli interessi del “pubblico”, cioè “un’attività esterna che si conclude con la formazione di un atto soggettivamente ed oggettivamente autoritativo che non sempre modifica la situazione giuridica precedente, potendo non avere effetti costitutivi per il richiedente”. Ne consegue che la comunicazione con la quale si avvisa il professionista dell’assunzione della delibera di apertura di procedimento disciplinare rientra nella funzione amministrativa del Consiglio e che, per la natura amministrativa del procedimento disciplinare, allo stesso non debbono e non possono applicarsi i principi di cui all’art. 111 Cost., riferibili alla sola attività giurisdizionale, ma piuttosto quelli di cui all’art. 97, comma 1, Cost., dal momento che la funzione disciplinare, tutelando interessi pubblici, deve essere considerata esercizio di una pubblica funzione e che la legislazione in materia deve assicurare il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Verona, 16 novembre 2009).
Categoria: Giurisprudenza CNF
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione del C.d.O. – Decisione che dispone l’apertura del procedimento – Impugnazione – Inammissibilità
Il sistema delle impugnazioni dei provvedimenti amministrativi consente di opporre esclusivamente i vizi del procedimento che si siano tradotti in vizi del provvedimento conclusivo, verificandosi solo in questo caso una lesione di un interesse legittimo o di un diritto soggettivo.
La delibera di apertura del procedimento disciplinare è atto dovuto che manifesta all’esterno l’esplicazione di uno dei poteri propri del Consiglio, con la quale non si manifesta, neppure per implicito, alcuna statuizione sulla colpevolezza del professionista. Ne consegue che su di essa non può essere consentita alcuna valutazione sulla fondatezza dell’accusa prima ancora che un giudice, domestico o terzo che sia, si sia pronunziato. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Verona, 16 novembre 2009).
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Procedimento dinanzi al C.d.O. – Decisione di archiviazione – Impugnazione – Inammissibilità
Attesa la tassatività degli atti impugnabili e la mancanza di una apposita previsione normativa, deve ritenersi inammissibile il ricorso proposto avverso la delibera di archiviazione dell’esposto presentato presso il Consiglio dell’Ordine. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Pisa, 6 giugno 2009).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Perfetti), decisione del 13 luglio 2011, n. 96
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione del C.d.O. – Potere di iniziativa disciplinare del C.d.O. – Autonomia – Decisione che dispone l’apertura del procedimento – Impugnazione – Sindacato del C.N.F. – Limiti – Controllo estrinseco di legalità formale – Censure di merito – Inammissibilità
La delibera di apertura del procedimento disciplinare è atto dovuto che manifesta all’esterno l’esplicazione di uno dei poteri propri del Consiglio, con la quale non si manifesta, neppure per implicito, alcuna statuizione sulla colpevolezza del professionista. Ne consegue che su di essa non può essere consentita alcuna valutazione sulla fondatezza dell’accusa prima ancora che un giudice, domestico o terzo che sia, si sia pronunziato.
Il potere di revisione del C.N.F. sui procedimenti disciplinari deve in ogni caso essere limitato al mero controllo di legalità relativo all’esistenza dei presupposti formali per la relativa adozione, escludendosi qualsiasi valutazione di merito relativa alla fondatezza dell’incolpazione ed ai motivi di doglianza che direttamente o indirettamente a tale tema si colleghino.
Va dichiarato il non luogo a procedere, con conseguente remissione degli atti al C.O.A. territoriale competente, nel caso in cui l’impugnativa della delibera di apertura del procedimento sia diretta a censurare l’operato del Consiglio per mancanza della condotta che si suppone violatrice di norme deontologiche. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Verona, 11 giugno 2010).
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione del C.d.O. – Delibera di apertura del procedimento – Impugnazione – Inammissibilità – Natura di “decisione” ex art. 50, r.d.l. n. 1578/1933 – Esclusione – Applicabilità principi del giusto processo ex art. 111 Cost. – Esclusione – Natura amministrativa del procedimento – Conseguenze – Esigenze buon andamento ed imparzialità ex art. 97 Cost.
La funzione svolta dai C.O.A. nell’ambito del giudizio disciplinare ha natura amministrativa, e non giurisdizionale. Nell’esercizio dei suoi poteri, invero, il Consiglio dell’Ordine esercita un’attività istituzionale non solo per la tutela della dignità della categoria e degli interessi dei propri membri, ma anche, e soprattutto, degli interessi del “pubblico”, cioè “un’attività esterna che si conclude con la formazione di un atto soggettivamente ed oggettivamente autoritativo che non sempre modifica la situazione giuridica precedente, potendo non avere effetti costitutivi per il richiedente”. Ne consegue che la comunicazione con la quale si avvisa il professionista dell’assunzione della delibera di apertura di procedimento disciplinare rientra nella funzione amministrativa del Consiglio e che, per la natura amministrativa del procedimento disciplinare, allo stesso non debbono e non possono applicarsi i principi di cui all’art. 111 Cost., riferibili alla sola attività giurisdizionale, ma piuttosto quelli di cui all’art. 97, comma 1, Cost., dal momento che la funzione disciplinare, tutelando interessi pubblici, deve essere considerata esercizio di una pubblica funzione e che la legislazione in materia deve assicurare il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Verona, 11 giugno 2010).
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Avvocato – Norme deontologiche – Difensore d’ufficio – Dovere di difesa – Obblighi informativi – Violazione
Viola dell’art. 11 C.D.F.Art. 11 cod. prev. – Dovere di difesa.L’avvocato deve prestare la propria attività difensiva anche quando ne sia richiesto dagli organi giudiziari in base alle leggi vigenti. I. L’avvocato che venga nominato difensore d’ufficio deve, quan…Leggi il testo completo → il professionista che, nominato difensore d’ufficio, ometta di comunicare all’indagato sia la facoltà, per quest’ultimo, di scegliersi un difensore di fiducia sia l’obbligo di retribuire l’opera professionale svolta. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Pordenone, 27 maggio 2009).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Del Paggio), decisione del 13 luglio 2011, n. 94
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione del C.d.O. – Termine deposito – Natura – Ordinatoria – Violazione – Nullità del provvedimento – Esclusione
Il termine di quindici giorni fissato dall’art. 50 L.P. per il deposito o la notifica della decisione disciplinare del C.d.O., non ha natura perentoria e la sua violazione non determina la nullità del provvedimento adottato. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Pordenone, 27 maggio 2009).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Del Paggio), decisione del 13 luglio 2011, n. 94
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Fase preliminare indagini conoscitive – Mancata audizione interessato – Nullità decisione C.d.O. – Esclusione
Il diritto di difesa ex art. 24 Cost. non viene compromesso dalla mancata audizione dell’interessato nella fase delle indagini preliminari al procedimento disciplinare, atteso che la fase istruttoria delle indagini conoscitive non è indispensabile e la comunicazione e l’audizione dell’interessato vanno pertanto ritenute auspicabili, ma non obbligatorie. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Pordenone, 27 maggio 2009).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Del Paggio), decisione del 13 luglio 2011, n. 94
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Composizione collegio giudicante – Applicazione norme processuali civili – Esclusione
Il procedimento disciplinare dinanzi al C.d.O., a differenza di quello che si svolge dinanzi al C.N.F., non ha natura giurisdizionale ma amministrativa, con conseguente impossibilità giuridica, oltre che logica, di trasferire in tale sede le regole dettate dal codice di rito con riguardo alle nullità degli atti del processo, non potendosi così applicare, in particolare, né il precetto di cui all’art. 158 c.p.c. concernente la nullità derivante dalla costituzione del giudice, né quello del successivo art. 161 c.p.c. relativo alla nullità delle sentenze soggette ad appello, atteso che la decisione del Collegio territoriale è un provvedimento amministrativo. Ne consegue che il Collegio disciplinare, con tale connotazione giuridica, può essere validamente composto anche dal Consigliere o dai Consiglieri che si siano occupati della preliminare ed eventuale attività istruttoria, non apparendo comunque ammissibile la distinzione, all’interno del procedimento, tra le varie fasi in cui esso può articolarsi. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Pordenone, 27 maggio 2009).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Del Paggio), decisione del 13 luglio 2011, n. 94
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Ricusazione – Ricusazione intero C.d.O. – Inammissibilità – Proposizione singole istanze di identico contenuto per ciascun consigliere – Irrilevanza
La ricusazione non è consentita nei confronti dell’intero Consiglio dell’ordine ma soltanto dei singoli componenti, per i motivi indicati dagli artt. 51 e 52 c.p.c., anche nel caso in cui il professionista abbia proposto istanze separate, se pur di identico contenuto per ciascun componente, manifestandosi palese la volontà del ricorrente di ricusare per tal via non il singolo consigliere ma, di fatto, l’intero collegio giudicante quale organo unitario davanti al quale doveva essere celebrato il procedimento.
In mancanza di una rituale istanza di ricusazione, la violazione dell’obbligo di astensione non si converte in un motivo di nullità della decisione e non può essere dedotto quale motivo di impugnazione, la ricusazione costituendo, nel sistema processuale vigente, lo strumento per resistere alla eventuale violazione dell’obbligo di astensione. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Pordenone, 27 maggio 2009).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Del Paggio), decisione del 13 luglio 2011, n. 94