Il reclamo contro i risultati delle operazioni elettorali, in quanto avente carattere di un ricorso giurisdizionale amministrativo, deve essere notificato a tutti i singoli eletti interessati a contraddire e quindi legittimati passivi, non impersonalmente al Consiglio dell’Ordine.
Tale irritualità rende il reclamo inammissibile. (Dichiara inammissibile il reclamo contro i risultati delle elezioni Consiglio Ordine Vallo della Lucania, 16-30 gennaio 1988).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Grande Stevens, rel. Siciliano), decisione del 23 giugno 1988, n. 30