Qualora il ricorrente, prima della data di discussione della questione sottoposta al Consiglio nazionale forense, faccia pervenire alla segreteria di quest’ultimo regolare atto di rinuncia al ricorso, il Consiglio stesso è esonerato da ogni esame sulle censure mosse al provvedimento impugnato; di conseguenza dev’essere dichiarato il non luogo e deliberare sul ricorso proposto. (Dichiara il non luogo a deliberare per intervenuta rinuncia al ricorso contro decisione Consiglio Ordine Verona, 23 luglio 1986)
Consiglio Nazionale Forense (pres. Pontecorvo, rel. Pontecorvo), decisione del 16 gennaio 1988, n. 4