La carenza motivazionale sulla durata della sospensione cautelare, al pari del pari difetto di quantificazione della sanzione disciplinare, non integra alcuna nullità della decisione, non sussistendo uno specifico obbligo motivazionale, ma esclusivamente il rispetto di un criterio di adeguatezza in relazione all’offesa alla dignità e al decoro della classe professionale che dal comportamento riconosciuto possano derivare. Sul punto è, comunque, conferito al CNF, quale giudice d’appello, il potere di supplire alla carenza motivazionale in ordine ai criteri adottati per la quantificazione della sanzione irrogata, apportando al provvedimento del CDD tutte le integrazioni ritenute necessarie.
Categoria: Giurisprudenza CNF
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La finalità e la natura della sospensione cautelare sono differenti da quelle della sanzione disciplinare
La finalità e la natura della sospensione cautelare sono del tutto differenti da quelle della sanzione irrogata a conclusione del procedimento, sicchè non è alla luce del possibile esito del procedimento disciplinare (né tantomeno del processo penale) che può essere valutata la legittimità del ricorso alla misura di cui all’art. 60 L. n. 247/2012 (Nel caso di specie, l’iscritto aveva lamentato l’asserita eccessività e sproporzione della sospensione cautelare per otto mesi inflittagli “posto che i fatti penalmente rilevanti sono ancora sub iudice e che, a fronte di una sempre possibile assoluzione, tale sospensione causerebbe un danno irreparabile”. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato l’eccezione).
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La pena accessoria dell’interdizione dall’esercizio della professione non preclude l’applicazione della sospensione cautelare in sede disciplinare (anche per un periodo complessivo superiore all’anno)
Il professionista può scontare due periodi di sospensione cautelare, anche complessivamente superiori al limite massimo di un anno previsto dall’art. 60 co. 2 L. n. 247/2012, in conseguenza di una misura cautelare interdittiva adottata in sede penale e di una sospensione cautelare emessa dall’organo di disciplina forense, non sussistendo in tal caso violazione del bis in idem giacché hanno natura, presupposti e finalità del tutto differenti, in conformità ai principi della convenzione CEDU.
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Sospensione cautelare: il clamore è costantemente rinnovato nel caso di notizie pubblicate sul web
Lo “strepitus fori” legittima la sospensione cautelare anche nell’ipotesi di un lungo lasso di tempo trascorso dalla commissione dei fatti penalmente rilevanti giacchè, ai fini dell’irrogazione della misura, quel che rileva è proprio l’attualità dello “strepitus fori”, che peraltro è costantemente rinnovato allorché le notizie di cronaca lesive della dignità e del prestigio dell’Ordine forense siano pubblicate sul Web, così restando facilmente rinvenibili in ogni tempo
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Sospensione cautelare: per il “clamor” basta anche una sola notizia di stampa
In tema di sospensione cautelare, il fatto che la notizia sia stata pubblicata da un solo giornale e per un’unica volta non basta di per sè ad escludere il c.d. strepitus fori, giacché la rilevanza mediatica suscitata dal comportamento imputato al professionista non deve essere misurata esclusivamente sulla base del numero degli articoli pubblicati sulla vicenda.
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Sospensione cautelare: lo strepitus fori va valutato sia nell’ambito professionale che in quello dell’opinione pubblica
In tema di applicazione della misura cautelare, la prova dello strepitus fori deve aver luogo non necessariamente per via documentale, facendola semplicisticamente coincidere con la diffusione delle notizie giornalistiche o con il numero delle pubblicazioni ma, in assenza di altri elementi concludenti, neppure può ricavarsi in via meramente presuntiva, ritenendo di per sè sufficiente la semplice pronuncia di un provvedimento giudiziale. In particolare, il richiamato presupposto va valutato sia nell’ambito professionale che in quello dell’opinione pubblica: il primo è dotato di recettori adeguati e consapevoli idonei a valutare la rilevanza e la gravità dell’accaduto mentre la seconda si forma sulla base “delle notizie e delle voci” che si diffondono, necessariamente, quasi in misura proporzionale alle dimensioni dell’indagine, al numero, al ruolo ed all’importanza delle persone coinvolte.
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Sospensione cautelare: il presupposto dello strepitus fori
Il c.d. strepitus fori è tuttora presupposto della nuova sospensione cautelare, la quale pertanto non consegue automaticamente o di diritto al solo verificarsi delle fattispecie tipiche e tassative di sua ammissibilità (artt. 60 L. n. 247/2012 e 32 Reg. CNF n. 2/2014), ma è comunque rimessa al potere-dovere del CDD di valutare in concreto l’eventuale clamore suscitato dalle imputazioni penali, in una dimensione oggettiva di rilevante esteriorizzazione e non solo nello stretto ambiente professionale. Detta valutazione -concernente la concretezza, rilevanza e attualità della lesione al decoro ed alla dignità della professione- non è sindacabile dal CNF, il cui scrutinio è infatti limitato alla sola legittimità formale del provvedimento dell’ente territoriale, rimanendo precluso ogni giudizio in ordine all’opportunità ed ai presupposti fattuali della irrogata sospensione.
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La “nuova” sospensione cautelare: differenze con la previgente disciplina
La sospensione cautelare delineata dall’art. 60 della legge 247/2012 è profondamente diversa da quella disciplinata dall’art. 43, comma 3, R.D.L. 1578/1933: mentre quest’ultima era una misura atipica, da utilizzare anche in casi diversi dal quelli previsti dalla legge (sottoposizione a misura di prevenzione della sorveglianza speciale, emissione di mandato, o di ordine di comparizione, o accompagnamento), allorquando il comportamento dell’interessato avesse generato strepitus compromettendo l’immagine dell’avvocatura, la nuova sospensione ex art. 60 tipizza le ipotesi che la legittimano, escludendo la sussistenza di un potere discrezionale di applicazione al di fuori dei casi ivi contemplati. Inoltre, la sospensione cautelare di cui all’art. 43, comma 3, era sine die, laddove quella prevista dall’art. 60 prevede espressamente il limite massimo di un anno, nonché – a carattere totalmente innovativo – l’inefficacia della sospensione ove nel termine di sei mesi dalla sua irrogazione non venga adottato il provvedimento sanzionatorio.
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La (potenziale) rilevanza deontologica della vita privata: sospeso disciplinarmente l’avvocato che consumi cocaina con le proprie praticanti di studio
Costituisce (anche) grave illecito disciplinare, perché lede i principi di dignità, probità e decoro (art. 9 cdfArt. 9 cdf – Doveri di probità, dignità, decoro e indipendenzaL’avvocato deve esercitare l’attività professionale con indipendenza, lealtà, correttezza, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo costituzionale e sociale della di…Leggi il testo completo →) con conseguente pregiudizio per l’immagine e la dignità dell’intero ceto forense, il comportamento dell’avvocato che procuri, ceda e consumi sostanze stupefacenti, spesso in gruppo, nel corso di incontri di tipo sessuale intrattenuti con le proprie praticanti di studio (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio della professione forense per la durata di anni due).
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Il principio del libero convincimento opera anche in sede disciplinare
Il Giudice della deontologia ha ampio potere discrezionale nel valutare la conferenza e la rilevanza delle prove dedotte in virtù del principio del libero convincimento, con la conseguenza che la decisione assunta in base alle testimonianze ed agli atti acquisiti in conseguenza degli esposti deve ritenersi legittima, allorquando risulti coerente con le risultanze documentali acquisite al procedimento, né determina nullità del provvedimento la mancata audizione di testimonianze ininfluenti ai fini del giudizio, per essere il collegio già pervenuto all’accertamento completo dei fatti da giudicare attraverso la valutazione delle risultanze acquisite in sede di istruttoria.