Conforme alla massima n. 24 del 31 marzo 1990. (Dichiara inammissibile ricorso contro decisione Consiglio Ordine Arezzo, 18 febbraio 1989).
Consiglio Nazionale Forense (pres. GRANDE STEVENS, rel. PICCINI), sentenza del 31 marzo 1990, n. 26
Conforme alla massima n. 24 del 31 marzo 1990. (Dichiara inammissibile ricorso contro decisione Consiglio Ordine Arezzo, 18 febbraio 1989).
Consiglio Nazionale Forense (pres. GRANDE STEVENS, rel. PICCINI), sentenza del 31 marzo 1990, n. 26
È inammissibile il ricorso al Consiglio nazionale forense contro una delibera del Consiglio dell’Ordine depositato dopo il ventunesimo giorno dalla comunicazione della decisione, essendo tassativo il termine di venti giorni previsto per l’impugnazione. (Dichiara inammissibile ricorso contro decisione Consiglio Ordine Macerata, 17 dicembre 1988).
Consiglio Nazionale Forense (pres. GRANDE STEVENS, rel. PICCINI), sentenza del 31 marzo 1990, n. 25
È inammissibile il ricorso al Consiglio nazionale forense contro una delibera del Consiglio dell’Ordine in materia di tenuta Albi depositato direttamente presso la segreteria del Consiglio nazionale forense e non presso quella del Consiglio dell’Ordine a quo. (Dichiara inammissibile ricorso contro decisione Consiglio Ordine Arezzo, 18 febbraio 1989).
Consiglio Nazionale Forense (pres. GRANDE STEVENS, rel. PICCINI), sentenza del 31 marzo 1990, n. 24
E altresì inammissibile il ricorso al Consiglio nazionale forense che non abbia ad oggetto un provvedimento del Consiglio dell’Ordine che definisce un procedimento disciplinare, ma un semplice provvedimento di delibazione preliminare che abbia disposto l’archiviazione per mancanza di elementi in ordine a violazione di regole professionali. Nella fattispecie il ricorso era poi ulteriormente inammissibile perché depositato oltre il termine di venti giorni previsto dall’art. 50 del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578 e perché inoltrato direttamente al Consiglio nazionale forense, anziché depositato presso il Consiglio dell’Ordine che aveva emesso la pronuncia. (Dichiara inammissibile ricorso contro decisione Consiglio Ordine Vicenza, 14 febbraio 1989).
Consiglio Nazionale Forense (pres. GRANDE STEVENS, rel. DE PALMA), sentenza del 31 marzo 1990, n. 23
La facoltà di proporre impugnazione avanti il Consiglio nazionale forense ovvero i provvedimenti resi dal Consiglio dell’Ordine in materia disciplinare spetta unicamente all’interessato ed al P.M. presso la competente Corte d’Appello. Va pertanto dichiarato inammissibile il ricorso al Consiglio nazionale forense presentato dal cliente dell’incolpato. (Dichiara inammissibile ricorso contro decisione Consiglio Ordine Vicenza, 14 febbraio 1989).
Consiglio Nazionale Forense (pres. GRANDE STEVENS, rel. DE PALMA), sentenza del 31 marzo 1990, n. 23
Ai sensi dell’art. 3 della legge professionale per « uffici legali » devono intendersi soltanto quelli appositamente costituiti ed autonomi rispetto a quelli amministrativi dell’Ente, che si occupano eclusivamente degli affari legali, assistendo l’Ente da cui dipendono in sede giudiziale e stragiudiziale. Nella fattispecie è stata respinta l’istanza di iscrizione all’Elenco speciale annesso all’Albo presentata da soggetto assunto dal Consorzio di Bonifica delle Paludi di Napoli e Volta « in qualità di direttore generale e di conseguenza anche capo dell’ufficio legale », non essendo istituito presso l’Ente Consorzio un autonomo ufficio legale con i requisiti di cui sopra. (Rigetta ricorso contro decisione Consiglio Ordine Napoli, 21 luglio 1987).
Consiglio Nazionale Forense (pres. LANDRISCINA, rel. CAMASSA), sentenza del 31 marzo 1990, n. 22
La notifica della delibera di cancellazione dall’Albo per incompatibilità effettuata oltre il termine di quindici giorni dalla pronuncia non influisce sulla validità ed efficacia della delibera stessa, trattandosi di un termine ordinatorio. (Rigetta ricorso contro decisione Consiglio Ordine Palermo, 10 aprile 1986).
Consiglio Nazionale Forense (pres. GRANDE STEVENS, rel. Di LAURO), sentenza del 31 marzo 1990, n. 21
Conforme alla massima n. 18 del 31 marzo 1990. (Dichiara non luogo deliberare su ricorso contro decisione Consiglio Ordine Vercelli, 10 febbraio 1989).
Consiglio Nazionale Forense (pres. GRANDE STEVENS, rel. GRANDE STEVENS), sentenza del 31 marzo 1990, n. 20
L’art. 3, secondo comma, della legge 24 luglio 1985, n. 406, recante modifiche alla disciplina del patrocinio avanti alle Preture e degli esami di abilitazione per la professione di procuratore legale, prescrive che « il superamento dell’esame consente l’iscrizione in un Albo circondariale nell’ambito del distretto della Corte d’Appello presso la quale l’esame è stato sostenuto. Il neo procuratore è perciò vincolato nella scelta della sede nella quale può dare inizio alla sua attività professionale e non può chiedere il trasferimento ad altro Albo prima che sia decorso un biennio dall’iscrizione. (Rigetta ricorso contro decisione Consiglio Ordine Firenze, 15 febbraio 1989).
Consiglio Nazionale Forense (pres. GRANDE STEVENS, rel. DOLZANI), sentenza del 31 marzo 1990, n. 19
Qualora il Procuratore Generale presso la Corte d’Appello, che ha impugnato avanti il Consiglio nazionale forense la delibera resa dal Consiglio dell’Ordine, successivamente inoltri regolare atto di rinuncia all’impugnazione, è precluso ogni esame del meritoo del ricorso e deve essere dichiarato il non luogo a deliberare per sopravvenuta rinuncia. (Dichiara non luogo a deliberare su ricorso contro decisione Ordine Lucera, 17 settembre-18 ottobre 1988).
Consiglio Nazionale Forense (pres. GRANDE STEVENS, rel. CARANCI), sentenza del 31 marzo 1990, n. 18