È disciplinarmente responsabile l’avvocato che, dopo aver assistito entrambi i coniugi in una causa di separazione personale, assuma il patrocinio di uno solo di essi nel seguito della causa, restando irrilevante l’eventuale consenso prestato a ciò dall’altro coniuge o dal suo difensore. (In considerazione della particolarissima situazione di fatto emersa nel corso del procedimento, dovuta in parte anche al comportamento del difensore dell’altro coniuge, e della buona fede dell’incolpato, la sanzione della censura è stata ridotta a quella dell’avvertimento). (Accoglie parzialmente ricorso contro decisione Consiglio Ordine Torino, 30 ottobre 1989).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Landriscina, rel. Pisapia), sentenza del 2 maggio 1991, n. 74