L’avvocato che ometta di inoltrare alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Avvocati e Procuratori le comunicazioni previste dall’art. 17 della legge 20 settembre 1980, n. 576, e così di comunicare al Consiglio dell’Ordine di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità previste dall’art. 3 della legge professionale, viene meno agli obblighi di lealtà, correttezza e solidarietà propri della professione forense. (Nella fattispecie è stata applicata la censura). (Accoglie parzialmente ricorso contro decisione Consiglio Ordine Roma, 16 dicembre 1989).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Cagnani, rel. Di Lauro), sentenza del 19 aprile 1991, n. 47