Avvocato e procuratore – Procedimento disciplinare – Impugnazione al Consiglio Nazionale Forense – Invio del ricorso direttamente al Consiglio Nazionale Forense – Legittimazione – Inammissibilità.

È inammissibile il ricorso proposto dalla parte esponente contro il proprio difensore e inviato direttamente al Consiglio Nazionale Forense. (Dichiara inammissibile ricorso contro decisione Consiglio Ordine Verbania, 27 novembre 1991/5 febbraio 1992).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Landriscina, rel. Sanino), sentenza del 23 maggio 1994, n. 38

Classificazione

– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 38 del 23 Maggio 1994 (respinge)
– Consiglio territoriale: COA Verbania, delibera del 05 Febbraio 1992

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