Categoria: Giurisprudenza CNF

  • Norme Deontologiche – Principi Generali – Dovere di decoro anche nella vita privata.

    Fermo il principio in base al quale colui che esercita la professione forense deve comportarsi, anche nella vita privata, in modo del tutto corretto ed irreprensibile, quando i fatti addebitati non hanno alcun riferimento con l’attività professionale, concernendo in via esclusiva la vita privata e per loro natura, non appaiono tali da aver suscitato reazioni negative al di là di una ristretta cerchia di persona, senza – quindi – determinare rilevanti conseguenze negative per la dignità ed il buon nome della classe forense, deve tenersi conto di tali circostanze ai fini della irrogazione della sanzione disciplinare (nelle specie: riduzione della sanzione della cancellazione dagli Albi con quella di un anno di sospensione dall’esercizio della professione per rilascio di cambiali non onorate alla scadenza). (Accoglimento parziale del ricorso).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Landriscina, rel. Landriscina), sentenza del 13 aprile 1993, n. 54

  • Tenuta Albi – Albo Avvocati e Procuratori – Pratica forense – Pratica presso gli Uffici della Avvocatura dello Stato – Legittimità.

    Il D.P.R. n. 101/90 non ha abrogato il secondo comma dell’art. 24 del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, in forza del quale «presso gli uffici della Avvocatura dello Stato può essere compiuta la pratica forense per l’esercizio delle professioni di avvocato e di procuratore».
    Invero le disposizioni del D.P.R. 101/90 sono state introdotte nell’ordinamento in virtù della previsione di cui all’art. 2 secondo comma della legge 24 giugno 1988, n. 242. Un’attenta lettura di questa norma induce a ritenere che il legislatore ha inteso accordare all’esecutivo la competenza a condurre nuove norme dirette a determinare gli aspetti concernenti le modalità attuative della pratica e l’accertamento del suo effettivo svolgimento, lasciando inalterata la precedente normativa per ciò che concerne i soggetti legittimati a presiedere alla formazione dei praticanti procuratori che in coerenza con l’intento del legislatore, l’art. 1 secondo comma D.P.R. 101/90 ha stabilito che la pratica forense si svolge principalmente (e non dunque esclusivamente) presso lo studio e sotto il controllo di un procuratore legale, e il successivo art. 10 ha specificamente indicato le norme precedenti abrogate, senza includere, fra di esse l’art. 24 del R.D. 1611/33.
    Né sussiste alcuna ragione di abrogazione per incompatibilità fra il secondo comma dell’art. 24 e la normativa introdotta dal D.P.R. 101/90. Non si può considerare l’Avvocatura dello Stato soggetto inidoneo ad accogliere nei propri uffici i laureati praticanti, in quanto le attività svolte in quegli uffici non consentirebbero al praticante di acquisire tutte le indispensabili cognizioni ed esperienze proprie della professione forense. Infatti accade nella realtà che, il procuratore o l’avvocato che accoglie il praticante può occuparsi prevalentemente o esclusivamente di questioni attinenti al diritto civile, o al diritto penale o al diritto amministrativo, ma non per questo si può inferire che egli sia un soggetto inidoneo all’esercizio della pratica, tanto più che esistono strumenti alternativi o integrativi previsti dal D.P.R. n. 101/90, quali la frequenza per un periodo non superiore a un anno di uno dei corsi postuniversitari previsti dall’art. 18 R.D.L. n. 1578/33, la frequenza di corsi integrativi biennali di formazione professionale istituiti dai Consigli dell’ordine (art. 3 D.P.R. n. 101/90) e quale ancora l’abilitazione al patrocinio (legge 24 luglio 1985, n. 406 e art. 8 del D.P.R. 101/90). (Accoglie ricorso)

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Landriscina, rel. Landriscina), sentenza del 13 aprile 1993, n. 53

  • Avvocato e procuratore – Norme deontologiche – Principi generali – Divieto di uso di espressioni sconvenienti od offensive – Illecito deontologico – Non sussiste.

    Non è ispirata ad un animus iniuriandi e non lede il prestigio e il decoro dell’Ordine, la condotta dell’avvocato che qualifica in un atto giudiziario un collega “legale, sedicente avvocato”, quando l’espressione miri esclusivamente a rappresentare un illegittimo comportamento tenuto dal collega per quanto riguarda la qualifica professionale vantata (nella specie l’espressione era riferita ad un soggetto iscritto all’albo come procuratore, che aveva utilizzato il titolo di avvocato in una lettera spedita ad alcuni clienti del ricorrente). (Accoglie ricorso contro decisione Consiglio Ordine Viterbo, 23 settembre 1991).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Cagnani, rel. Rossi), sentenza del 13 aprile 1993, n. 52

  • Avvocato e procuratore – Norme deontologiche – Azione nei confronti di ex-cliente – Illecito deontologico – Non sussiste.

    L’avvocato che assuma il patrocinio contro una persona precedentemente assistita non viola il dovere di fedeltà allorquando siano trascorsi circa 10 mesi tra la cessazione della sua funzione di difensore di una parte e l’assunzione del patrocinio dell’altra e quando nessuna informazione o conoscenza possa essere utilizzata nel successivo patrocinio. (Accoglie ricorso contro decisione Consiglio Ordine Viterbo, 8 marzo 1991).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Landriscina, rel. Rossi), sentenza del 9 aprile 1993, n. 51

  • Avvocato e procuratore – Norme deontologiche – Principi generali – Divieto di uso di espressioni sconvenienti od offensive – Censura.

    L’avvocato che in un ricorso al pretore del lavoro usa espressioni ed epiteti gravemente offensivi privi di qualsiasi giustificazione ai fini difensivi utilizzando, per cinque volte in meno di quaranta righe, l’aggettivo « truffaldino » per indicare il comportamento della controparte, viene meno ai doveri deontologici e arreca pregiudizio alla dignità e al decoro professionale (nel caso di specie, considerando come attenuante che l’incolpato è stato trascinato da passione nella difesa di un congiunto, è stato ritenuto equo applicare la sanzione della censura). (Rigetta ricorso contro decisione Consiglio Ordine Siracusa, 5 ottobre 1991).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. Mazzarolli), sentenza del 31 marzo 1993, n. 50

  • Avvocato e procuratore – Norme deontologiche – Principi generali – Doveri di correttezza, dignità e decoro – Alterazione e sistematica falsificazione di certificati medici – Grave illecito deontologico – Cancellazione.

    L’avvocato che altera e falsifica, per un lungo periodo di tempo, certificazioni mediche allo scopo di attestare infermità simulate, tanto che nell’ambiente cittadino la conoscenza delle pratiche truffaldine usate dallo studio sia talmente diffusa da raggiungere la risonanza della notorietà, conferisce al comportamento il massimo grado di gravità dal punto di vista della deontologia, in aperta violazione dei principi di correttezza, dignità e decoro professionale, con grave vulnerazione del prestigio personale e dell’avvocatura (nella specie i suddetti comportamenti, per la gravità intrinseca dei fatti commessi, sono stati ritenuti tali da giustificare la sanzione della cancellazione). (Rigetta ricorso contro decisione Consiglio Ordine Lucca, 20 dicembre 1991).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. Ballardini), sentenza del 31 marzo 1993, n. 49

  • Avvocato e procuratore – Procedimento disciplinare – Decisione del Consiglio dell’Ordine – Impugnazione al Consiglio nazionale forense – Notificazione – Termine scaduto – Inammissibilità del ricorso.

    Il ricorso al Consiglio nazionale forense avverso una decisione del Consiglio dell’Ordine deve essere proposto ai sensi dell’art. 50, secondo comma legge 36/1934 entro venti giorni dalla notifica del provvedimento. È inammissibile il ricorso proposto quando il suddetto termine sia scaduto. (Dichiara inammissibile ricorso contro decisione Consiglio Ordine Roma, 28 febbraio 1991).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. Montalto), sentenza del 31 marzo 1993, n. 48

  • Avvocato e procuratore – Norme deontologiche – Dovere di fedeltà – Conflitto di interessi – Assunzione dell’ufficio di curatore dell’eredità giacente di clienti deceduti nei confronti dei quali l’avvocato vanta crediti derivanti da prestazioni professionali – Obbligo di non assumere l’ufficio di curatore – Sussistenza.

    L’avvocato al quale le clienti decedute avevano rilasciato mandato molti anni addietro non può assumere l’ufficio di curatore dell’eredità giacente delle stesse quando vanta nei confronti delle medesime crediti derivanti dalle prestazioni professionali loro fornite. Il professionista forense è tenuto infatti al rispetto dei principi di correttezza e di prudenza al fine di non coinvolgere nella causa patrocinata (evitandone financo le apparenze) un proprio personale interesse (nel caso di specie è stato ritenuto che alla compatibilità tra la qualità di curatore dell’eredità giacente e quella di creditore, pur ammissibile in linea di principio, si opponevano, in concreto, gravi e non superabili motivi di opportunità. Tenuto conto della particolarità della vicenda e del lungo ed onorato esercizio professionale dell’incolpato, si è reputata congrua la sanzione dell’avvertimento). (Accoglie parz. ricorso contro decisione Consiglio Ordine Roma, 13 dicembre 1990).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. Di Benedetto), sentenza del 31 marzo 1993, n. 47

  • Avvocato e procuratore – Norme deontologiche – Praticante procuratore legale – Offerta di prestazione professionale a terzi – Attività diretta all’acquisizione di clientela – Svolgimento di attività professionale dopo la revoca del patrocinio davanti la pretura – Autenticazione di firma e sottoscrizione di atti senza avere il relativo potere – Violazione di norme deontologiche.

    Il praticante procuratore legale, al quale sia stata revocata l’autorizzazione al patrocinio innanzi la pretura, che offra prestazioni professionali a terzi, che svolga attività diretta all’acquisizione di rapporti clientelari, che svolga attività di rappresentanza e difesa nonostante l’avvenuta revoca del patrocinio e che autentichi firme e sottoscriva atti senza i prescritti poteri, viola, con la propria condotta, i doveri di probità, dignità e decoro professionale e merita la sanzione più grave, consistente nella cancellazione dal relativo Registro dei praticanti procuratori legali. (Respinge ricorso contro decisione Consiglio Ordine Palermo, 12 dicembre 1991).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Landriscina, rel. Rossi), sentenza del 23 marzo 1993, n. 46

  • Avvocato e procuratore – Procedimento disciplinare – Sospensione cautelare – Reclamo – Rinuncia successiva al reclamo – Non luogo a deliberare – Ammissibilità.

    La rinuncia al reclamo proposto avverso la deliberazione di sospensione cautelare adottata dal Consiglio dell’Ordine determina il non luogo a deliberare da parte del Consiglio nazionale forense per la cessata materia del contendere. (Dichiara non luogo a deliberare per rinuncia a ricorso contro decisione Consiglio Ordine Lecce, 14 novembre 1991).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Landriscina, rel. Sanino), sentenza del 23 marzo 1993, n. 45