Il requisito della condotta specchiatissima ed illibata richiesto per l’iscrizione all’Albo professionale non sussiste qualora il professionista sia stato sottoposto a procedimento penale e condannato anche se in distretto di Corte di Appello diverso da quello presso cui è iscritto e se il processo penale si riferiva a controversie con i propri familiari. (Accoglie parzialmente ricorso contro decisione Consiglio Ordine Brindisi, 6 ottobre 1987).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Landriscina, rel. La Volpe), decisione del 18 aprile 1989, n. 68