Non costituiscono circostanze attenuanti, ai fini della determinazione della sanzione da infliggere all’avvocato incolpato, il possibile (non provato, fra l’altro) comportamento scorretto dell’avvocato della controparte e il personale coinvolgimento del professionista nel procedimento giudiziario in cui esplica funzioni procuratorie. (Rigetta ricorso avverso decisione C.d.O. di Bari del 30 ottobre 1993).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Landriscina, rel. Cagnani), sentenza del 5 dicembre 1994, n. 146