È annullabile per violazione dell’art. 37 del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578 la delibera di cancellazione del praticante procuratore che sia stata adottata senza previa audizione dell’interessato. (Accoglie ricorso contro decisione Consiglio Ordine Forlì, 5 settembre 1989). Consiglio Nazionale Forense (pres. Landriscina, rel. Camassa), sentenza del 23 luglio 1990, n. 72