La sentenza di patteggiamento non costituisce di per sé una affermazione di colpevolezza, né tanto meno una confessione, ma è una pronuncia giurisdizionale che pur non avendo efficacia, ex art. 443 c.p.p., nei giudizi civili o amministrativi, certamente consente all’organo giudicante di valutare gli elementi raccolti nel procedimento, al fine di porli a base del giudizio da compiersi nel procedimento disciplinare. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Brindisi, 12 gennaio 1994).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Cagnani, rel. Siciliano), sentenza del 21 febbraio 1996, n. 15