L’avvocato ed il procuratore legale cancellati dall’albo hanno il diritto di esservi nuovamente iscritti qualora dimostrino, se ne è il caso, la cessazione dei fatti che hanno determinato la cancellazione e l’effettiva sussistenza dei titoli in base ai quali furono originariamente iscritti, e siano in possesso dei requisiti previsti dalla legge. (Accoglie ricorso avverso decisione del C.d.O. di Lecce del 9 febbraio 1995).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Panuccio, rel. Tizzani), sentenza del 31 ottobre 1995, n. 106