La ricusazione ha natura personale e individuale, e non produce effetto allorché sia rivolta al Collegio nel suo complesso. (Accoglie parzialmente ricorso contro decisione Consiglio Ordine Bari, 16 dicembre 1989). Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. Landriscina), sentenza del 10 agosto 1992, n. 97