L’avvocato che, per concludere affari nel proprio interesse, utilizzi notizie acquisite dal cliente in ragione del proprio mandato, sottoscriva effetti cambiari rimasti poi insoluti, e non adempia alle obbligazioni assunte, pone in essere un comportamento gravemente lesivo della dignità decoro e correttezza propri della classe forense. (Nella fattispecie è stata confermata la sanzione della cancellazione). (Rigetta ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 12 maggio 1994).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Cagnani, rel. Guidi), sentenza del 11 ottobre 1996, n. 130