Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante l’avvocato che eserciti pressioni, se pur indirette, verso il proprio cliente e altresì lo minacci di violare il segreto professionale per ottenere il pagamento delle proprie spettanze professionali, e non restituisca poi atti e documenti. Sanzione adeguata nella specie è la sospensione per sei mesi. (Accoglie parzialmente ricorso avverso decisione C.d.O. di Bari, 28 gennaio 1995).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Bonazzi, rel. Alpa), sentenza del 12 novembre 1996, n. 157