La reiscrizione all’Albo del professionista radiato, diversamente dalla sospensione cautelare, è legata alla ricorrenza di presupposti ben precisi, la cui valutazione è rimessa all’assoluta discrezionalità del Consiglio. (Rigetta ricorso contro decisione Consiglio Ordine Ravenna, 19 luglio 1991). Consiglio Nazionale Forense (pres. Cagnani, rel. Landriscina), sentenza del 7 ottobre 1992, n. 104