Avvocato e procuratore – Norme deontologiche – Principi generali – Divieto di attività professionale senza titolo o di uso di titoli inesistenti – Sospensione.

Scritto da

in

Viene meno ai doveri deontologici l’avvocato che usi il titolo di Avvocato nella carta intestata del proprio studio, essendo iscritto soltanto all’albo dei procuratori legali, anche se presenti tutti i requisiti formali e sostanziali per aver diritto al titolo di avvocato e manchi solo la formale iscrizione. (Nella fattispecie è stata ritenuta equa la sanzione della sospensione per mesi quattro). (Rigetta ricorso contro decisione Consiglio Ordine Milano, 9 dicembre 1991).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. Giorgino), sentenza del 30 maggio 1994, n. 55

Classificazione

– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 55 del 30 Maggio 1994 (respinge) (sospensione)
– Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 09 Dicembre 1991 (sospensione)