Nell’applicazione della sanzione della sospensione dall’esercizio della professione forense deve essere computato, e quindi dedotto, anche il periodo di carcerazione preventiva eventualmente sofferta dal professionista. (Accoglie ricorso contro decisione Consiglio Ordine Trieste, 6 ottobre 1992). Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Landriscina, rel. Landriscina), sentenza del 2 febbraio 1993, n. 4