Il termine quinquennale di prescrizione dell’azione disciplinare è validamente interrotto dalla instaurazione del procedimento disciplinare e non riprende a decorrere che alla conclusione del procedimento stesso. (Rigetta ricorso contro decisione Consiglio Ordine Bergamo, 26 novembre 1991). Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. Rossi), sentenza del 11 febbraio 1994, n. 9