La facoltà di impugnare le decisioni degli ordini forensi in materia disciplinare spetta esclusivamente all’interessato (cioè al professionista incolpato) ed al procuratore generale presso la Corte d’appello del distretto cui appartiene il consiglio dell’ordine competente. Di conseguenza deve dichiararsi inammissibile il ricorso proposto da altro professionista che aveva già presentato l’esposto nei confronti del collega […]