Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante l’avvocato che usi, in scritti difensivi, espressioni gravemente offensive nei confronti del collega e della controparte nei confronti dei quali viene addirittura prospettata l’ipotesi della « pirateria ». (Nella specie in considerazione della pluralità delle offese, del comportamento processuale del ricorrente, e dello stesso tenore delle critiche mosse alla decisione disciplinare impugnata, è stata confermata la sanzione della sospensione per mesi due). (Rigetta ricorso avverso decisione C.d.O. di Pordenone, 7 aprile 1995).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Cagnani, rel. VINATZER), sentenza del 9 aprile 1997, n. 36