Il periodo prescrizionale dell’azione disciplinare decorre, secondo la norma e la sua pacifica interpretazione, dal giorno in cui si è verificata la trasgressione deontologica. (Accoglie ricorso contro decisione Consiglio Ordine Pistoia, 22 settembre 1989). Consiglio Nazionale Forense (pres. Grande Stevens, rel. Casalinuovo), sentenza del 23 aprile 1991, n. 58