È obbligo del professionista iscritto fornire al C.d.O. di appartenenza, il più sollecitamente possibile, tutti i chiarimenti che il consiglio possa richiedere, anche al fine di risolvere le controversie insorte tra professionista e cliente. (Nella specie, è stato ritenuto corretto il comportamento del professionista che riferendosi alla documentazione già consegnata al C.d.O. non aveva ritenuto dover aggiungere altro in sua discolpa ed a maggior chiarificazione). (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Taranto, 15 aprile 1994).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Danovi, rel. Guidi), sentenza del 28 aprile 1998, n. 30