È inammissibile il ricorso inviato direttamente al Consiglio nazionale forense e non depositato negli uffici del Consiglio dell’Ordine che ha emesso la decisione impugnata, così come statuito dal comma 2 dell’art. 50 e 59 reg. att. del r.d. 22 gennaio 1934, n. 36. (Dichiara inammissibile il ricorso contro decisione Consiglio Ordine Campobasso, 20 novembre 1992). […]