Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante e in violazione dei doveri deontologici l’avvocato che induca un collega a promuovere (accampando motivi di incompatibilità) una procedura esecutiva in favore di un soggetto ignaro (che aveva rilasciato una procura in bianco) per il recupero di una somma di denaro dal professionista stesso data a mutuo sotto falso nome. (Nella specie considerata la gravità dei fatti è stata confermata la sanzione della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale per mesi sei ). (Accoglie parzialmente ricorso avverso decisione C.d.O. di Sassari, 12 giugno 1996).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. RUGGIERI), sentenza del 4 novembre 2000, n. 137