L’avvocato che in un colloquio con il proprio cliente usi espressioni offensive e denigratorie nei confronti di un collega pone in essere un comportamento lesivo del dovere di probità e colleganza propri della classe forense, a nulla rilevando l’eventualità che il colloquio, in cui tali espressioni sono state usate, fosse di carattere riservato. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Torino, 15 maggio 1997).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. RUGGERINI), sentenza del 23 novembre 2000, n. 195