Nel procedimento disciplinare, quando l’unico elemento di accusa sia costituito dalla parola interessata del cliente, in contrasto con documenti o con testimonianze, non può dirsi raggiunta la prova dell’addebito. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Bari, 22 maggio 1997). Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Danovi, rel. Cricrì), sentenza del 18 maggio 1999, n. 58