Il procedimento davanti al C.d.O., avente natura amministrativa, è regolato principalmente dalle norme del c.p.c., salva l’applicazione di norme specifiche stabilite dalla legge professionale o di norme del c.p.p. richiamate dalle stesse norme professionali o regolanti istituti particolari della procedura penale. (In ogni caso, l’eventuale dichiarazione di applicazione delle norme del c.p.p. non rileva, ove comunque il procedimento sia stato coretto). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Milano, 23 novembre 1998).
Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. SCASSELLATI SFORZOLINI), sentenza del 7 ottobre 2000, n. 112