Il termine di quindici giorni per la notifica del provvedimento di cancellazione disposto dall’art. 37 l.p.f. deve ritenersi di natura ordinatoria e non perentoria e la sua inosservanza quindi non determina alcuna nullità od inefficacia della deliberazione. (Rigetta ricorso avverso decisione C.d.O. di Piacenza, 27 marzo 1995). Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Panuccio, rel. Danovi), […]