Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante il professionista che, sulla carta intestata, utilizzi diciture e si attribuisca competenze tali da costituire pubblicità suggestiva allo scopo di accaparramento della clientela. (Nella specie è stata confermata la sanzione della censura al professionista che sulla carta intestata utilizzava la seguente dicitura: “consulente per appartenenti alle forze armate e di polizia”; ed ancora “consulente rappresentante di zona e componente del consiglio direttivo dell’associazione Roma proprietà edilizia”). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Velletri, 30 settembre 1997).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. GALATI, rel. PETIZIOL), sentenza del 23 novembre 2000, n. 176