L’iscrizione nella sezione speciale degli avvocati stabiliti annessa all’albo è subordinata alla iscrizione dell’istante presso la competente organizzazione professionale dello Stato membro di origine (art. 6, co. 2, D.Lgs. n. 96/2001). Con particolar riferimento al titolo di avocat acquisito in Romania, l’autorità competente a cui rivolgersi al fine di verificarne la validità è l’U.N.B.R. – Uniunea Nationala a Barourilor din Romania, senza che ciò contrasti con la Costituzione né con la normativa comunitaria (Nel caso di specie, il COA di appartenenza aveva provveduto alla cancellazione dell’iscritto per insussistenza del requisito di cui all’art 2 D.lgs 96/2001, dopo aver appreso che il professionista risultava aver ottenuto il titolo di Avocat da soggetto non legittimato in Romania al rilascio dell’abilitazione all’esercizio della professione legale. La delibera di cancellazione veniva quindi impugnata al CNF che, in applicazione del principio di cui in massima, ha rigettato il ricorso).
Categoria: Giurisprudenza CNF
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Avvocati stabiliti: il titolo dell’avvocato che abbia conseguito l’abilitazione professionale in Romania può essere riconosciuto in Italia solo se rilasciato dalla U.N.B.R.
Deve disporsi la cancellazione automatica dall’albo italiano per l’Avocat che abbia ottenuto il titolo straniero da una organizzazione non debitamente iscritta nel sistema IMI o quando il sistema riporti inesattezze. L’iscrizione nella sezione speciale degli avvocati stabiliti annessa all’albo è infatti subordinata alla iscrizione dell’istante presso la competente organizzazione professionale dello Stato membro di origine (art. 6, co. 2, D.Lgs. n. 96/2001). Con particolar riferimento al titolo di avocat acquisito in Romania, l’autorità competente a cui rivolgersi al fine di verificarne la validità è l’U.N.B.R. – Uniunea Nationala a Barourilor din Romania, senza che ciò contrasti con la Costituzione né con la normativa comunitaria.
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La prescrizione dell’azione disciplinare è rilevabile d’ufficio
La prescrizione dell’azione disciplinare è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, anche in sede di legittimità, a causa della natura pubblicistica della materia e dell’interesse superindividuale dello Stato e della comunità intermedia, quale l’ordine professionale.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Carello), sentenza n. 408 del 6 novembre 2024
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L’invio tardivo del Mod. 5 fa venir meno la sospensione amministrativa ma non scrimina l’illecito deontologico
L’invio tardivo del Mod. 5 a Cassa forense comporta la revoca della sospensione amministrativa
a tempo indeterminato dell’iscritto ex art. 17, comma 5, della legge n. 576/1980 (come modificato dall’articolo 9, comma 2, della legge n. 141/1992), ma non fa venire meno l’illecito deontologico, ove rileva solo per la determinazione della data finale di consumazione della violazione (Nel caso di specie, l’incolpato aveva impugnato al CNF la censura irrogatagli dal CDD per l’omesso invio del Mod. 5. Poiché nelle more del giudizio di gravame aveva regolarizzato la propria posizione con la Cassa, ha quindi chiesto la asserita estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato l’eccezione e, decidendo quindi nel merito, ha confermato la sanzione disciplinare inflitta dal Consiglio territoriale).Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Santinon), sentenza n. 407 del 6 novembre 2024
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Carello), sentenza n. 408 del 6 novembre 2024
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Carello), sentenza n. 409 del 6 novembre 2024
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Il mancato invio del Mod. 5 costituisce illecito deontologico permanente
L’omesso invio del Mod. 5 a Cassa forense costituisce condotta illecita di natura permanente, sicché il dies a quo prescrizionale inizia a decorrere dalla data in cui cessa la condotta omissiva e cioè dalla data in cui l’avvocato provvede ad inviare la prevista dichiarazione.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Santinon), sentenza n. 407 del 6 novembre 2024
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Carello), sentenza n. 408 del 6 novembre 2024
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Divieto di assumere l’incarico nei confronti dell’ex cliente: l’illecito ha natura istantanea
La violazione dell’art. 68 cdfArt. 68 cdf – Assunzione di incarichi contro una parte già assistitaL’avvocato può assumere un incarico professionale contro una parte già assistita solo quando sia trascorso almeno un biennio dalla cessazione del rapporto professionale. L’avvocato non deve assumere u…Leggi il testo completo → è un illecito deontologico istantaneo, che si consuma con l’assunzione dell’incarico sicché, ai fini dell’individuazione del dies a quo della prescrizione dell’azione disciplinare, non rileva il momento -successivo- in cui l’incarico stesso termina, con la definizione del relativo giudizio ovvero per la rinuncia al mandato, giacché il prosieguo delle iniziative giudiziali in relazione alle quali il successivo incarico è stato assunto non aggiunge disvalore alla istantanea lesività di quel fatto.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Arnau), sentenza n. 411 del 6 novembre 2024
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Procedimento disciplinare: l’omessa lettura del dispositivo non determina l’invalidità della decisione del CDD
In tema di procedimento disciplinare, l’omessa lettura del dispositivo costituisce una mera irregolarità che non determina l’invalidità della decisione del CDD, giacché non è espressamente prevista una diversa e più grave sanzione (art. 59, comma 1, lettere l ed m L. n. 247/2012 nonché art. 26 Reg. CNF n. 2/2014 sul Procedimento disciplinare), la quale peraltro non può ricavarsi neppure implicitamente dal codice di rito penale, che nella specie non trova applicazione (art. 59 cit. lett n, nonché art. 10 co. 4 Reg. CNF cit.).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Cassi), sentenza n. 412 del 6 novembre 2024
NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Cassi), sentenza n. 4 del 22 gennaio 2024. -
Rilevanza probatoria delle dichiarazioni dell’esponente e onere di contestazione e prova a carico del segnalato/incolpato
Le dichiarazioni dell’esponente possono assumere da sole valore di prova allorché trovino riscontro in indizi gravi, precisi e concordanti ovvero in altri elementi obiettivi e documentali, e siano altresì esenti da lacune e vizi logici. In tal caso, al professionista incombe l’onere di dimostrare, sin dalle prime memorie difensive, la veridicità delle proprie affermazioni, ovvero l’infondatezza degli addebiti oggetto di esposto disciplinare, non potendo in mancanza dolersi dell’omessa assunzione d’ufficio di prove a suo favore nel corso del procedimento.
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Un raffreddore non giustifica il rinvio dell’udienza disciplinare per legittimo impedimento
In applicazione dell’art. 420 ter cpp in combinato disposto con l’art. 59 lett. n) della L. n. 247/2012, l’assenza dell’incolpato o del suo difensore all’udienza dibattimentale comporta il necessario rinvio qualora sia comprovata l’assoluta impossibilità a comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento, specifico e documentato ed avente carattere assoluto. In particolare, l’impedimento del professionista a comparire innanzi al giudice disciplinare non può ritenersi sussistente qualora generico e non documentale ovvero qualora non sia supportato da certificato medico che dimostri l’assoluto impedimento del professionista a comparire, giacché la prova del legittimo impedimento deve essere fornita dall’incolpato, mentre il giudice non ha alcun obbligo di disporre accertamenti al fine di completare l’insufficiente documentazione prodotta (Nel caso di specie, il certificato medico attestava una sindrome influenzale).
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La durata della sospensione disciplinare dell’incolpato non deve necessariamente corrispondere alla durata della reclusione inflitta in sede penale all’imputato
Il procedimento disciplinare riveste piena autonomia rispetto al giudizio penale, soprattutto in ordine alla valutazione deontologica delle condotte contestate e alla irrogazione della sanzione, sicché non può ammettersi una sorta di parametrazione della sanzione disciplinare rispetto alla pena irrogata in sede penale, dovendo il giudice della disciplina applicare in via del tutto autonoma il sistema sanzionatorio previsto dal codice deontologico (Nel caso di specie, il COA aveva impugnato la decisione del CDD, ritenendo inadeguata la sospensione disciplinare di 2 anni e 6 mesi a fronte della condanna penale a 5 anni e 6 mesi sei di reclusione).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Stefanì), sentenza n. 404 del 31 ottobre 2024