Il mancato invio del Mod. 5 a Cassa forense comporta la sospensione (non disciplinare) dell’iscritto a tempo indeterminato da parte del Consiglio dell’Ordine (art. 17, co. 5, L. n. 576/1980), ferma restando l’autonoma e ulteriore rilevanza deontologica del comportamento stesso (art. 70 cdfArt. 70 cdf – Rapporti con il Consiglio dell’OrdineL’avvocato, al momento dell’iscrizione all’albo, ha l’obbligo di dichiarare l’eventuale sussistenza di rapporti di parentela, coniugio, affinità e convivenza con magistrati, per i fini voluti dall’ord…Leggi il testo completo →).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Palma), sentenza n. 444 del 2 dicembre 2024
Classificazione
– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 444 del 02 Dicembre 2024 (respinge) (sospensione)– Consiglio territoriale: CDD Firenze, delibera del 09 Gennaio 2024 (sospensione)