Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante e in contrasto con i principi della deontologia forense l’avvocato che dopo aver incaricato quale suo procuratore extra districtum un altro professionista ometta, nonostante le richieste, di fornire istruzioni al collega e usi espressioni offensive e poco educate nei confronti dello stesso. (Nella specie è stata confermata la sanzione della censura). (Rigetta ricorso avverso decisione C.d.O di Viterbo, 21 gennaio 1997).
Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. CADDEO), sentenza del 14 novembre 2000, n. 149