Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante il professionista che trattenga somme di spettanza del cliente omettendo di darne il rendiconto e non provveda alla fatturazione degli acconti ricevuti. (Nella specie, anche in considerazione della avvenuta successiva fatturazione, la sanzione della sospensione è stata ridotta da mesi quattro a mesi due). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 13 aprile 1999).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. GAZZARA), sentenza del 21 novembre 2000, n. 170