È inammissibile il ricorso al C.N.F. presentato direttamente dal professionista che sia privo dello jus postulandi, ex art. 63 l.p., perché non iscritto all’albo professionale, e non risulti assistito da un legale abilitato al patrocinio avanti la giurisdizioni superiori. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Gela, 12 ottobre 1999).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. GALATI, rel. FRANCO), sentenza del 26 febbraio 2001, n. 18