Pone in essere un comportamento deontologicamente corretto l’avvocato che, offeso da epiteti ingiuriosi e diffamatori, chieda la presentazione delle scuse formali e minacci in caso contrario di adire le vie legali per ottenere il risarcimento del danno. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Milano, 15 febbraio 1999).
Categoria: Giurisprudenza CNF
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Mancanza di prove – Annullabilità della sentenza.
Deve essere annullata la decisione disciplinare adottata in assenza di prove certe sul comportamento tenuto dal professionista incolpato. (Nella specie è stata annullata la decisione con cui il consiglio dell’ordine, pur non avendo raggiunto la prova certa, aveva ritenuto responsabile di espressioni offensive il professionista che si era animatamente lamentato per la verbalizazzione effettuata dal collega di controparte nella acquisizione di una prova testimoniale). (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 13 ottobre 1998).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. MATTESI), sentenza del 13 febbraio 2001, n. 11
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte e con i terzi – Dovere di probità – Trattenimento somme – Omesso pagamento obbligazioni assunte verso terzi – Omessi chiarimenti al C.d.O. – Illecito deontologico.
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante il professionista che trattenga somme di spettanza del cliente, ometta di darne il rendiconto, non adempia alle obbligazioni assunte verso i terzi e non dia chiarimenti al C.d.O. sul suo comportamento. (Nella specie anche in considerazione della grave malattia e della volontà di ravvedimento e riscatto del professionista la sanzione della sospensione per mesi sei è stata sostituita dalla più lieve sanzione della censura). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione del C.d.O. di Vicenza, 8 giugno 1998).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. GAZZARA, rel. MATTESI), sentenza del 13 febbraio 2001, n. 10
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con i colleghi – Omesso pagamento delle prestazioni affidate al collega – Illecito deontologico.
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante il professionista che ometta di provvedere al pagamento delle prestazioni procuratorie affidate al collega. (Nella specie è stata confermata la sanzione dell’avvertimento). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Monza, 3 giugno 1996)
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Esercizio azione disciplinare – Mancanza dell’esposto – Irrilevanza – Apertura d’ufficio del procedimento.
È irrilevante ai fini dell’esercizio dell’azione disciplinare la mancanza di un esposto; infatti, secondo il disposto dell’art. 38, 3° comma l.p., il consiglio dell’ordine può deliberare l’apertura del procedimento disciplinare anche sul presupposto della sola conoscenza di fatti di pubblica notorietà o di semplici informazioni. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Monza, 3 giugno 1996)
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Comparizione dell’imputato – Richiesta di rinvio per i preparativi del matrimonio della figlia – Inammissibilità.
Non può essere accolta la richiesta di rinvio della udienza disciplinare, giustificata con i preparativi per il matrimonio della propria figlia; pur essendo incontestabili i problemi organizzativi ed anche affettivi di un simile evento, non pare tuttavia possibile individuare nella fattispecie gli elementi dell’impedimento assoluto, anche in considerazione della distanza cronologica del matrimonio. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Monza, 3 giugno 1996)
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Avvocato – Norme deontologiche – Informazione sull’attività professionale – Contenuto e modalità – Fattispecie – Missiva indirizzata ad un’entità indeterminata di persone – Illecito deontologico – Sussistenza
L’informazione sull’attività professionale, ai sensi degli artt. 17 e 17-bis c.d., deve essere di tipo semplicemente conoscitivo, potendo il professionista provvedere alla sola indicazione delle attività prevalenti o del proprio curriculum, ma non deve essere mai né comparativa né autocelebrativa. L’informativa, inoltre, deve essere né capziosa né ingannevole e tale, comunque, da evitare di dare al cittadino una immagine fuorviante della professione legale. Nella specie, il contesto generale della missiva inviata ad una entità astratta ed indeterminata di persone (1100 famiglie di un Comune e, di fatto, l’intera cittadinanza residente) contrasta con i principi cardine sulla informazione da dare sull’attività del professionista che, comunque, non deve mai costituire un mezzo per accaparrare clientela. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Como, 10 ottobre 2005).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. BASSU), sentenza del 13 luglio 2011, n. 102
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione del C.d.O. – Impugnazione – Ricorso al C.N.F. – Sopravvenuta cancellazione dall’Albo del ricorrente – Declaratoria di non luogo a procedere
Deve essere dichiarato il non luogo a procedere nel caso in cui il ricorrente, in pendenza del procedimento disciplinare, sia stato cancellato dall’albo, la potestà disciplinare verso l’ex iscritto venendo meno a seguito della cancellazione.
(Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Como, 10 ottobre 2005).Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. BASSU), sentenza del 13 luglio 2011, n. 102
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione del C.d.O. – Delibera che dispone l’apertura del procedimento – Impugnazione – Sindacato del C.N.F. – Limiti – Controllo estrinseco di legalità formale – Censure di merito – Inammissibilità
Pur volendo ritenere ammissibile l’impugnazione delle decisioni che dispongono l’apertura del procedimento disciplinare, al fine di consentire, nella prospettiva del giusto processo, un più rapido intervento di un giudice terzo ed imparziale sulla legittimità dell’avvio del procedimento, il C.N.F., rispetto ad esse, è chiamato soltanto a verificarne profili di legalità, e non di merito. Mentre, pertanto, non potranno essere dedotti motivi concernenti la fondatezza dell’incolpazione e tutti quelli che, direttamente o indirettamente, si colleghino a questo tema, potranno essere proposte unicamente censure con cui si contesti l’esistenza dei presupposti di legge per l’adozione della delibera. (Nella specie, la revisione del Collegio è stata contenuta entro i confini della mera verifica del rispetto della procedura e delle garanzie difensive riconosciute all’incolpato, restando preclusa l’ulteriore analisi delle censure inammissibilmente riferite alla formulazione del capo di incolpazione ed ai fatti oggetto della contestazione). (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Monza, 21 ottobre 2009).
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Richiesta di compensi eccessivi – Illecito deontologico.
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante il professionista che chieda compensi eccessivi o relativi ad attività non richiesta dal cliente. (Nella specie è stata ritenuta congrua la sanzione dell’avvertimento). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Monza, 2 giugno 1997).